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BANCA D'ITALIA
SI PUO DEPOSITARE UNA SOMMA CONCESSA DALLA CASSA DEP.E PRESTITO PER ACQUISTO TERRENO PRIVATO COME SI PROCEDE
GRAZIE
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Ultima modifica di nunzia martino il Gio 8 Dic 2011 - 8:54 - modificato 1 volta.
nunzia martino- Messaggi : 259
Data d'iscrizione : 03.03.11
Cassa
Come espresso credo voglia riguardare una indennita' di esprorpio la quale :
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231)
Capo IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione I - Del modo di determinare l'indennità di espropriazione
Art. 20. La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (L - R)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002)
comma 14:Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L)
(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 89, legge n. 244 del 2007)
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231)
Capo IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione I - Del modo di determinare l'indennità di espropriazione
Art. 20. La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (L - R)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002)
comma 14:Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. (L)
(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 89, legge n. 244 del 2007)
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