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Messaggio  g.aiudi Mer 19 Feb 2014 - 5:51

In relazione alla procedura di stabilizzazione di personale dipendente assunto, con contratto a tempo determinato, in esito a procedura concorsuale ai sensi del comma 560 legge finanziaria 2007, in applicazione del disposto di cui all’art. 4 comma 6-quater del DL 101/2013 conv. in legge 125/2013, che prevede la possibilità “(…) di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni” si chiede se sia necessario avviare, prima di procedere all’assunzione in oggetto, le procedure previste dall’art. 34 bis del D. lgs. 165/2001 comma 1 che prevede quanto segue: “ Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste” .
Il dubbio applicativo sorge in relazione a due aspetti:
1. in relazione alla tipologia di procedura di reclutamento prevista dal presente comma 6-quater, che prevede – appunto - l’assunzione di personale già assunto dall’ente procedente in esito a procedura concorsuale già bandita e conclusa. E’ evidente, infatti, che avviando le procedure di cui all’art. 34-bis il percorso potrebbe condurre all’assegnazione di personale presente nelle liste di mobilità, potenzialmente non in possesso dei requisiti-base previsti dal comma 6-quater ovvero: l’essere stato assunto contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive condotte ai sensi del comma 560 legge finanziaria 2007 e l’aver maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’ente procedente negli ultimi cinque anni.
2. in relazione alla previsione che la procedura sia avviata “a domanda”: la norma presuppone, a riprova di quanto sopra indicato, che la procedura sia avviata e condotta in relazione a specialissime condizioni di assunzione, sopra richiamate, e proprio a tal fine prevede che la procedura sia avviata a domanda degli interessati.

È gradita la vostra opinione.

g.aiudi

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Messaggio  Paolo Gros Mer 19 Feb 2014 - 6:47

le procedure di cui all’art. 34-bis sono anche nel caso obligatorie ma svincolate dai requisiti di stabilizzazione poiche' riguardano personale in disponibilita' ma ex ante gia' a tempo indeterminato
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