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Rateizzazione ingiunzione emessa concessionario riscossione
Nel caso di Ingiunzione di pagamento ex 639/1910 emessa da Concessionario del servizio di riscossione coattiva (tributo ICI imposta dovuta circa 11.000 euro oltre sanzioni e interessi) quali modalità di rateizzazione può concedere lo stesso Concessionario al Contribuente che non potesse adempiere ? Sono valide anche per Concessionario (non Equitalia) le disposizioni del "Decreto del fare" per le dilazioni ordinarie fino a 72 rate !? Grazie
StudioGussoni- Messaggi : 8
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rd
l'ingiunzione 639/1910 e' esecutiva ex se con la sottoscrizione del fuunzionario responsabile per cui se l'ente o utilizza il concessionario della riscossione nazionale (equitalia) ovvero gestisce in proprio con l'ingiunzione fiscale semmai concedendo un servizio di coazione ma non il potere di coazione per cui sara' l'ente in base al proprio regolamento delle entrate a concedere ovvero a non concedere rateazioni
Re: Rateizzazione ingiunzione emessa concessionario riscossione
Grazie della chiara risposta ma, mi sovviene un ulteriore dubbio. L'Ente pur avendo un proprio regolamento delle entrate, potrebbe non avere, all'interno del regolamento stesso, una più specifica "regola" per le entrate da ingiunzione ! Resterebbe quindi preclusa la possibilità di concedere rateizzazione o ci si dovrebbe far riferimento alle regole delle entrate "ordinarie". E, se me si permette l'osservazione, questo comunque non crea una disparità con le modalità di recupero effettuato da Equitalia cui il Decreto del Fare obbliga (fatte salve le condizioni per cui accedervi) comunque a concedere una rateizzazione.
Grazie
Grazie
StudioGussoni- Messaggi : 8
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Rateizzazione ingiunzione emessa concessionario riscossione
Paolo Gros ha scritto:l'ingiunzione 639/1910 e' esecutiva ex se con la sottoscrizione del fuunzionario responsabile per cui se l'ente o utilizza il concessionario della riscossione nazionale (equitalia) ovvero gestisce in proprio con l'ingiunzione fiscale semmai concedendo un servizio di coazione ma non il potere di coazione per cui sara' l'ente in base al proprio regolamento delle entrate a concedere ovvero a non concedere rateazioni
Grazie della chiara risposta ma, mi sovviene un ulteriore dubbio. L'Ente pur avendo un proprio regolamento delle entrate, potrebbe non avere, all'interno del regolamento stesso, una più specifica "regola" per le entrate da ingiunzione ! Resterebbe quindi preclusa la possibilità di concedere rateizzazione o ci si dovrebbe far riferimento alle regole delle entrate "ordinarie". E, se me si permette l'osservazione, questo comunque non crea una disparità con le modalità di recupero effettuato da Equitalia cui il Decreto del Fare obbliga (fatte salve le condizioni per cui accedervi) comunque a concedere una rateizzazione.
Grazie
StudioGussoni- Messaggi : 8
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Re: Rateizzazione ingiunzione emessa concessionario riscossione
Ritengo che, qualora l''Ente, pur avendo un proprio regolamento delle entrate, non abbia, all'interno del regolamento stesso, una più specifica "regola" per le entrate da ingiunzione fiscale, possa fare riferimento alle regole per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973
Per effetto delle modifiche operate con il D.L. “semplificazioni tributarie” (articolo 1, comma 1 del citato D. L. n. 16/2012 il contribuente, anche se decaduto dal beneficio della rateazione dei pagamenti conseguenti agli “avvisi bonari”, potrà in ogni caso avvalersi della dilazione specificamente prevista dall’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 per le somme iscritte a ruolo.
Per quanto concerne in particolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973 il contribuente può chiedere all'agente della riscossione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Inoltre (per effetto delle modifiche operate dal D. L. n. 201 del 2011 e dal D. L. n. 16 del 2012), in caso di comprovato peggioramento della suddetta situazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza, che si verifica in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato). Il debitore può chiedere che il piano di rateazione (anche in prima richiesta) preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Dopo la ricezione della richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca sugli immobili del proprietario solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero nel già illustrato caso di decadenza, fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
Per effetto delle modifiche operate con il D.L. “semplificazioni tributarie” (articolo 1, comma 1 del citato D. L. n. 16/2012 il contribuente, anche se decaduto dal beneficio della rateazione dei pagamenti conseguenti agli “avvisi bonari”, potrà in ogni caso avvalersi della dilazione specificamente prevista dall’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 per le somme iscritte a ruolo.
Per quanto concerne in particolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973 il contribuente può chiedere all'agente della riscossione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Inoltre (per effetto delle modifiche operate dal D. L. n. 201 del 2011 e dal D. L. n. 16 del 2012), in caso di comprovato peggioramento della suddetta situazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza, che si verifica in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato). Il debitore può chiedere che il piano di rateazione (anche in prima richiesta) preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Dopo la ricezione della richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca sugli immobili del proprietario solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero nel già illustrato caso di decadenza, fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
Re: Rateizzazione ingiunzione emessa concessionario riscossione
Lucio Guerra ha scritto:Ritengo che, qualora l''Ente, pur avendo un proprio regolamento delle entrate, non abbia, all'interno del regolamento stesso, una più specifica "regola" per le entrate da ingiunzione fiscale, possa fare riferimento alle regole per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973
Per effetto delle modifiche operate con il D.L. “semplificazioni tributarie” (articolo 1, comma 1 del citato D. L. n. 16/2012 il contribuente, anche se decaduto dal beneficio della rateazione dei pagamenti conseguenti agli “avvisi bonari”, potrà in ogni caso avvalersi della dilazione specificamente prevista dall’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 per le somme iscritte a ruolo.
Per quanto concerne in particolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973 il contribuente può chiedere all'agente della riscossione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Inoltre (per effetto delle modifiche operate dal D. L. n. 201 del 2011 e dal D. L. n. 16 del 2012), in caso di comprovato peggioramento della suddetta situazione, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza, che si verifica in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato). Il debitore può chiedere che il piano di rateazione (anche in prima richiesta) preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Dopo la ricezione della richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca sugli immobili del proprietario solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero nel già illustrato caso di decadenza, fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
Credo sia una valida e corretta Interpretazione in difetto di specifica previsione nel Regolamento delle Entrate.
Grazie
StudioGussoni- Messaggi : 8
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