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Paolo Gros
Grazia Sampietro
6 partecipanti
Collocamento a riposo d'ufficio
Buongiorno a tutti. Stando alle normative in vigore e di mia conoscenza al momento, per quanto riguarda l'oggetto, l'ultimo anno in cui l'ente può esercitare la facoltà del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età o servizio è il 2014 (art. 1 comma 16 d.l. 138/2011).
Qualcuno di voi ha notizie in merito ad un prolungamento della norma?
Non vorrei essermi persa qualcosa nel mararma di leggi, leggine e decreti......
Andrea????????
Qualcuno di voi ha notizie in merito ad un prolungamento della norma?
Non vorrei essermi persa qualcosa nel mararma di leggi, leggine e decreti......
Andrea????????
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
Re: Collocamento a riposo d'ufficio
Paolo, se accetti la scommessa, vedrai che la norma sarà di tre righe infilata in un decreto che non c'entra nulla.... nè più nè meno delle altre d'altronde.....Paolo Gros ha scritto:anch'io sono fermo li
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
Re: Collocamento a riposo d'ufficio
Veramente c e da perdersi in queste norme.
Ma con quaranta anni di servizio L ente non era obbligato se il diritto a pensione era maturato al 31-12-2011?
Ma con quaranta anni di servizio L ente non era obbligato se il diritto a pensione era maturato al 31-12-2011?
lello- Messaggi : 112
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: Collocamento a riposo d'ufficio
A me sembra che il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età o servizio è il 2014 (art. 1 comma 16 d.l. 138/2011 che ha prorogato a tutto il 2014 le disposizioni di cui all'art. 72 comma 11 d.l. 112/2008). Quindi a 40 di contributi ( non mi sembra necessariamente maturati al 31.12.2011) si potrebbe essere collocati a riposo d ufficio. Sbaglio?
ECCO COSA DICE L ART 72 COMMA 11 D.L. 112/2008:
"Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi".
ECCO COSA DICE L ART 72 COMMA 11 D.L. 112/2008:
"Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi".
SILANO- Messaggi : 341
Data d'iscrizione : 01.09.11
Re: Collocamento a riposo d'ufficio
Facciamo un po' di ordine
Il collocamento a 40 anni di servizio così come a 65 anni di età, rimane in essere per coloro che hanno maturato il diritto pre fornero. Naturalmente il fatto che sia d'ufficio o meno dipende da quanto deciso dagli enti. Qua da me, è stata predisposta l'apposita delibera di Giunta che recepisce la normativa del collocamento a riposo e la mette in pratica, ma tale facoltà, al momento, è ferma al 2014.
Il collocamento a 40 anni di servizio così come a 65 anni di età, rimane in essere per coloro che hanno maturato il diritto pre fornero. Naturalmente il fatto che sia d'ufficio o meno dipende da quanto deciso dagli enti. Qua da me, è stata predisposta l'apposita delibera di Giunta che recepisce la normativa del collocamento a riposo e la mette in pratica, ma tale facoltà, al momento, è ferma al 2014.
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
Re: Collocamento a riposo d'ufficio
Cara Grazia,Grazia Sampietro ha scritto:Facciamo un po' di ordine
Il collocamento a 40 anni di servizio così come a 65 anni di età, rimane in essere per coloro che hanno maturato il diritto pre fornero. Naturalmente il fatto che sia d'ufficio o meno dipende da quanto deciso dagli enti. Qua da me, è stata predisposta l'apposita delibera di Giunta che recepisce la normativa del collocamento a riposo e la mette in pratica, ma tale facoltà, al momento, è ferma al 2014.
la mia Amministrazione (a differenza della tua) non ha predisposto alcun atto che recepisce la normativa del collocamento a riposo.
Credo che tu abbia ragione quando indichi il 2014 comer termine ultimo.
Non mi risultano "trucchi" (norme) nuove.
Un saluto affettuoso
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
semi - fibrillazione
Carissimi, non leggo ancora da nessuna parte novità in merito all'argomento. Tra l'altro ho la prima collega che dovrebbe essere collocata a riposo nel febbraio 2015 che scalpita e io non so proprio che dirle ....
Se vi capita di leggere qualcosa in merito......... grazie a tutti.
Se vi capita di leggere qualcosa in merito......... grazie a tutti.
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
Re: Collocamento a riposo d'ufficio
Ciò significa che fino al 2014 L 'amministrazione ha facoltá di collocarti a riposo mentre dal 2015 è obbligata?
Logicamente se superi il limite di età o di servizio
Logicamente se superi il limite di età o di servizio
Feri- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 23.04.14
Re: Collocamento a riposo d'ufficio
Feri ha scritto:Ciò significa che fino al 2014 L 'amministrazione ha facoltá di collocarti a riposo mentre dal 2015 è obbligata?
Logicamente se superi il limite di età o di servizio
No è il contrario, nel senso che fino al 2014 l'amministrazione può, deliberando di allinearsi ai criteri di cui etc. etc..... collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che raggiungono i limiti di età o servizio.
Per il 2015 non è ancora uscita nessuna norma che proroga gli effetti per cui anche se il dipendente raggiunge il limite per la pensione anticipata, l'ente non lo colloca d'ufficio.
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
habemus norma
Carissimi, come avevo profetizzato qualche mese fa, la norma relativa al collocamento a riposo d'ufficio che bloccava gli Enti al 2014 è finalmente uscita... ad agosto.
Trattasi del comma 5 del dl 90 /2014 che non limita più nel tempo, ma semplicemente parla 'dal 24 giugno in avanti' (tradotto dal politichese)
Viene aggiunto il vincolo per l'amministrazione di collocare, pur in presenza di anzianità contributiva (41 anni e 6 mesi donne 42 anni e 6 mesi uomini per ora), al compimento del 62° anno di età per non far incorrere il dipendente nelle penalizzazioni.
L'ente dovrà comunque deliberare di voler collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che raggiungeranno il requisito della pensione anticipata.
Nel caso però che l'ente non si 'allinei' il dipendente potrà comunque presentare domanda prima dei 62 anni, conscio che dovrà recuperare le assenze effettuate durante la carriera lavorativa per non incorrere nelle penalizzazioni.
Vi segnalo in proposito l'interessante ed esplicativo articolo apparso sul Sole24ore di venerdì 8 agosto a pag. 32 a firma di Fabio Venanzi.
Ecco la norma:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.”»;
Approfitto di questo mio intervento per augurare a Paolo, Lucio e Marco e a tutti i colleghi che condividono questo a volte intricato cammino, un sereno e tranquillo Ferragosto
Trattasi del comma 5 del dl 90 /2014 che non limita più nel tempo, ma semplicemente parla 'dal 24 giugno in avanti' (tradotto dal politichese)
Viene aggiunto il vincolo per l'amministrazione di collocare, pur in presenza di anzianità contributiva (41 anni e 6 mesi donne 42 anni e 6 mesi uomini per ora), al compimento del 62° anno di età per non far incorrere il dipendente nelle penalizzazioni.
L'ente dovrà comunque deliberare di voler collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che raggiungeranno il requisito della pensione anticipata.
Nel caso però che l'ente non si 'allinei' il dipendente potrà comunque presentare domanda prima dei 62 anni, conscio che dovrà recuperare le assenze effettuate durante la carriera lavorativa per non incorrere nelle penalizzazioni.
Vi segnalo in proposito l'interessante ed esplicativo articolo apparso sul Sole24ore di venerdì 8 agosto a pag. 32 a firma di Fabio Venanzi.
Ecco la norma:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.”»;
Approfitto di questo mio intervento per augurare a Paolo, Lucio e Marco e a tutti i colleghi che condividono questo a volte intricato cammino, un sereno e tranquillo Ferragosto
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
Data d'iscrizione : 30.03.11
Età : 64
Località : Vigevano
carta canta
Segnalo ai colleghi un paio di articoli sul sole 24 ore del 15 agosto (e quando se no?) che fanno abbastanza luce sulla nuova (comunque invariata) normativa. Esattamente alle pagine 28 e 32 nel fascicoletto Norme&tributi.
Grazia Sampietro- Messaggi : 285
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