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http://www.irpef.info/RIA - COSTITUZIONE FONDO SALARIO
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RIA - COSTITUZIONE FONDO SALARIO
Mi hanno appena riferito dalla Ragioneria Provinciale che la RIA del 2010 resta consolidata fino a nuove disposizioni e che la stessa non può essere aumentata nel 2011-12-13-14 facendo riferimento al personale cessato per il blocco imposto;
al contrario va fatta sempre la decurtazione del fondo facendo quei calcoli assurdi sulla media ponderata, in merito al personale cessato ( la decurtazione l'ho sempre fatta in riferimento al personale cessato l'anno precedente con una semplice percentuale
é nomale?
al contrario va fatta sempre la decurtazione del fondo facendo quei calcoli assurdi sulla media ponderata, in merito al personale cessato ( la decurtazione l'ho sempre fatta in riferimento al personale cessato l'anno precedente con una semplice percentuale
é nomale?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: RIA - COSTITUZIONE FONDO SALARIO
Io l'avevo interpretata divesdramente. Ossi che laRia dei cessati puo andare ad integrazione del fondo ma comunque nel rispetto del limite del dl 78.
allegopost di Bertagna
http://www.gianlucabertagna.it/2013/06/12/ancora-sulla-ria-e-lart-9-comma-2bis/
Ancora sulla Ria e l’art. 9 comma 2bis
12 06 2013
La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 167/2013/SRCPIE/PAR del 9 maggio 2013, conferma che il calcolo del fondo risorse decentrate operato ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) e con le modalità indicate dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 non può essere aumentato attraverso l’incremento della voce “retribuzione individuale di anzianità”.
I giudici, altresì, aggiungono:
Va tuttavia precisato che – come chiarito dalla stessa RGS, nella già citata circolare n. 12/2011 – il tetto riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio (stabili e variabili) e non le singole voci. Pertanto, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire, purché venga mantenuta l’invarianza del valore totale rispetto a quello corrispondente dell’esercizio 2010.
ed anche post piu vecchio
http://www.gianlucabertagna.it/2013/06/12/ancora-sulla-ria-e-lart-9-comma-2bis/
La Ria e il blocco del fondo 2011
7
03
2011
Circola voce che dal 2011 non si possa incrementare il fondo delle risorse decentrate con la Retribuzione individuale di anzianità dei cessati.
Non sono d’accordo. Mi spiego.
L’art. 9 comma 2-bis del Dl n. 78/2010 convertito prevede un blocco sulle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non può superare quello del 2010. Si tratta però di un blocco sul totale complessivo (risorse stabili + risorse variabili). L’ha appena detto la Corte dei conti della Lombardia nella Delibera n. 109/2011.
Quindi, personalmente, procederei a costituire il fondo di parte stabile anche con la Ria dei cessati. La quota in più va “recuperata” sulle quote variabili. Solo se non ci fossero risorse variabili non è possibile destinare la maggior quota per Ria cessati al trattamento accessorio del personale.
Il totale destinato al trattamento accessorio non può superare il
totale del 2010.
Dimenticavo.
La stessa RGS nella Circolare n. 40/2010 ha avuto modo di precisare: Nel rinviare a successive, specifiche indicazioni relativamente all’applicazione di tale disposizione, si fa presente che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato.
L’indicazione potrebbe riferirsi esclusivamente alle amministrazioni dello Stato che in alcuni casi non hanno un fondo suddiviso in parte stabile e variabile come per il comparto Regioni ed Enti locali.
In ogni caso il tenore letterale della norma è chiaro. E’ il totale complessivo delle risorse destinate al trattamento economico che è bloccato. Non le singole voci
infine nella circolare rgs 2012 si scriveva
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/SchemiRTFmoduloI.html
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
NOTA BENE
•Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati (per esemplificare la RIA personale cessato va ad alimentare ulteriormente il Fondo in modo stabile per ogni annualità che segue la cessazione di personale che gode di questo istituto).
allegopost di Bertagna
http://www.gianlucabertagna.it/2013/06/12/ancora-sulla-ria-e-lart-9-comma-2bis/
Ancora sulla Ria e l’art. 9 comma 2bis
12 06 2013
La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 167/2013/SRCPIE/PAR del 9 maggio 2013, conferma che il calcolo del fondo risorse decentrate operato ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) e con le modalità indicate dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 non può essere aumentato attraverso l’incremento della voce “retribuzione individuale di anzianità”.
I giudici, altresì, aggiungono:
Va tuttavia precisato che – come chiarito dalla stessa RGS, nella già citata circolare n. 12/2011 – il tetto riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio (stabili e variabili) e non le singole voci. Pertanto, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire, purché venga mantenuta l’invarianza del valore totale rispetto a quello corrispondente dell’esercizio 2010.
ed anche post piu vecchio
http://www.gianlucabertagna.it/2013/06/12/ancora-sulla-ria-e-lart-9-comma-2bis/
La Ria e il blocco del fondo 2011
7
03
2011
Circola voce che dal 2011 non si possa incrementare il fondo delle risorse decentrate con la Retribuzione individuale di anzianità dei cessati.
Non sono d’accordo. Mi spiego.
L’art. 9 comma 2-bis del Dl n. 78/2010 convertito prevede un blocco sulle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non può superare quello del 2010. Si tratta però di un blocco sul totale complessivo (risorse stabili + risorse variabili). L’ha appena detto la Corte dei conti della Lombardia nella Delibera n. 109/2011.
Quindi, personalmente, procederei a costituire il fondo di parte stabile anche con la Ria dei cessati. La quota in più va “recuperata” sulle quote variabili. Solo se non ci fossero risorse variabili non è possibile destinare la maggior quota per Ria cessati al trattamento accessorio del personale.
Il totale destinato al trattamento accessorio non può superare il
totale del 2010.
Dimenticavo.
La stessa RGS nella Circolare n. 40/2010 ha avuto modo di precisare: Nel rinviare a successive, specifiche indicazioni relativamente all’applicazione di tale disposizione, si fa presente che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato.
L’indicazione potrebbe riferirsi esclusivamente alle amministrazioni dello Stato che in alcuni casi non hanno un fondo suddiviso in parte stabile e variabile come per il comparto Regioni ed Enti locali.
In ogni caso il tenore letterale della norma è chiaro. E’ il totale complessivo delle risorse destinate al trattamento economico che è bloccato. Non le singole voci
infine nella circolare rgs 2012 si scriveva
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/SchemiRTFmoduloI.html
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
NOTA BENE
•Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati (per esemplificare la RIA personale cessato va ad alimentare ulteriormente il Fondo in modo stabile per ogni annualità che segue la cessazione di personale che gode di questo istituto).
Ultima modifica di ullifa il Gio 27 Feb 2014 - 4:29 - modificato 1 volta.
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
ricostruzione fondo
poniamo il caso che 1000 è il fondo totale del 2010.
mi si dice così dalla ragioneria provinciale .fondo 2011 = con 2 dipendenti cessati nel 2010.: nel fondo 2011 sommo la Ria e detraggo la proporzionale dei dipendenti cessati.
In ragguaglio a quando detto prima la Ria dei cessati va aggiunta al fondo, ma per calcolare il fondo 2011 mi fa:
fondi consolidati 2010 (1000) + Ria cessati = 1200 dovrei ridurre PRIORITARIAMENTE di 200 per non superare il limite 2010 e poi dovrei ridurre ULTERIORMENTE dell'importo di 400, proporzionale dei 2 cessati.
quindi il fondo 2011 andrà a 600.( questo è quanto sostenuto dalla RAGIONERIA PROVINCIALE)
nel mio calcolo ho considerato :
fondo 2010 = 1000 + ria 200 - proporzione 400 = 800 fondo 2011
desidereri un parere dai colleghi
mi si dice così dalla ragioneria provinciale .fondo 2011 = con 2 dipendenti cessati nel 2010.: nel fondo 2011 sommo la Ria e detraggo la proporzionale dei dipendenti cessati.
In ragguaglio a quando detto prima la Ria dei cessati va aggiunta al fondo, ma per calcolare il fondo 2011 mi fa:
fondi consolidati 2010 (1000) + Ria cessati = 1200 dovrei ridurre PRIORITARIAMENTE di 200 per non superare il limite 2010 e poi dovrei ridurre ULTERIORMENTE dell'importo di 400, proporzionale dei 2 cessati.
quindi il fondo 2011 andrà a 600.( questo è quanto sostenuto dalla RAGIONERIA PROVINCIALE)
nel mio calcolo ho considerato :
fondo 2010 = 1000 + ria 200 - proporzione 400 = 800 fondo 2011
desidereri un parere dai colleghi
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: RIA - COSTITUZIONE FONDO SALARIO
lungi da me dal pretendere un parere sulla questione, ma ve ne sarei veramente grato
ricevere risposta, in quanto siete gli unici di cui mi potrei fidare, come sempre......
grazie ancora
ricevere risposta, in quanto siete gli unici di cui mi potrei fidare, come sempre......
grazie ancora
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
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