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Proroga termini scadenza relazione di fine mandato
In attesa di firma e pubblicazione il D.L. "Enti locali" del 28 febbraio 2014 che all'art. 16 contiene la proroga:
Art. 16
(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti)
1. I commi 2, 3, 3-bis, dell’articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti: “2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”.
Art. 16
(Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti)
1. I commi 2, 3, 3-bis, dell’articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti: “2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”.
Pasa Giancarlo- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 04.10.11
re
DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure
volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche. (14G00029)
(GU n.54 del 6-3-2014)
Vigente al: 6-3-2014
Art. 11
Relazione fine mandato Sindaci
e Presidenti delle province
1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del
servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal
presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e,
nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito
istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente
della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente
locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni
dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni
successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine
legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della
provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure
volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche. (14G00029)
(GU n.54 del 6-3-2014)
Vigente al: 6-3-2014
Art. 11
Relazione fine mandato Sindaci
e Presidenti delle province
1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:
"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del
servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal
presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e,
nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito
istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente
della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente
locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni
dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni
successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine
legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della
provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi
alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".
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