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4 partecipanti
concessione servizio riscossione spontanea e coattiva icp
Stiamo pensando di affidare in concessione per un anno, con affidamento diretto in quanto sotto soglia 40.000 euro, il servizio di riscossione spontanea, di accertamento e di riscossione coattiva dell'Imposta comunale sulla pubblicità ad un concessionario iscritto all'albo.
Due domande:
- trattandosi di affidamento diretto basta la determina del responsabile o serve anche atto di Giunta o Consiglio essendo concessione?
- possiamo affidare in concessione sia la riscossione spontanea che la riscossione coattiva?
Due domande:
- trattandosi di affidamento diretto basta la determina del responsabile o serve anche atto di Giunta o Consiglio essendo concessione?
- possiamo affidare in concessione sia la riscossione spontanea che la riscossione coattiva?
Daniela Nossa- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 13.03.14
re
Mi aiuti a capire: se vogliamo affidare in concessione dobbiamo fare una gara, ma possiamo affidare in concessione solo la riscossione coattiva e non la riscossione spontanea ad una società iscritta all'albo?è corretto?
Daniela Nossa- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 13.03.14
re
In effetti il problema che si pone è se, sotto i 40.000 euro, sia possibile un affidamento ai sensi del regolamento servizi in economia oppure se si debba andare sempre in gara.
Se c'è una società partecipata bisogna vedere se questa abbia i requisiti per l'affidamento in house.
Se c'è una società partecipata bisogna vedere se questa abbia i requisiti per l'affidamento in house.
fulvio.g- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 03.08.11
re
Società in house non ne abbiamo. Si tratterebbe di un affidamento in concessione di riscossione spontanea e coattiva a società iscritta all'albo.
Daniela Nossa- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 13.03.14
Re: concessione servizio riscossione spontanea e coattiva icp
L’art. 7, comma 2, da gg/ter a gg/septies del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011 (cosiddetto decreto sviluppo), come modificato dall’art. 10, comma 13 octies, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, dispone che dal 31.12.2012 Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate.
il termine di cessazione è poi stato prorogato al 31/12/2014
Dalla stessa data i Comuni devono procedere direttamente alla riscossione spontanea.
Alla riscossione coattiva possono procedere mediante:
a) l’ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910 solo se in gestione diretta o mediante società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla e che l’attività societaria sia svolta nell’ambito territoriale di pertinenza del Comune che la controlla;
b) l’utilizzazione delle atre forme di gestione della riscossione previste dall’art. 52 del Dlgs. 446/1997 e cioè:
mediante l’affidamento con procedure ad evidenza pubblica a:
‐ soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997;
‐ società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
‐ società a capitale misto pubblico privato iscritte nell’albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997, i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari,
tra:
‐ soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997;
‐ società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
In questo caso i soggetti affidatari dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con obbligo di riversamento alla tesoreria comunale delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dagli stessi, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione del mese precedente (art. 5, comma 8 bis del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
il termine di cessazione è poi stato prorogato al 31/12/2014
Dalla stessa data i Comuni devono procedere direttamente alla riscossione spontanea.
Alla riscossione coattiva possono procedere mediante:
a) l’ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910 solo se in gestione diretta o mediante società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla e che l’attività societaria sia svolta nell’ambito territoriale di pertinenza del Comune che la controlla;
b) l’utilizzazione delle atre forme di gestione della riscossione previste dall’art. 52 del Dlgs. 446/1997 e cioè:
mediante l’affidamento con procedure ad evidenza pubblica a:
‐ soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997;
‐ società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
‐ società a capitale misto pubblico privato iscritte nell’albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997, i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari,
tra:
‐ soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’art. 53 del Dlgs. 446/1997;
‐ società abilitate operanti nell’Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.
In questo caso i soggetti affidatari dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con obbligo di riversamento alla tesoreria comunale delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dagli stessi, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione del mese precedente (art. 5, comma 8 bis del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
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