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assunzioni e patto stabilità deroghe

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assunzioni e patto stabilità deroghe Empty assunzioni e patto stabilità deroghe

Messaggio  francodan Mer 28 Set 2011 - 1:40

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.
La norma di cui al comma 4 dell’art. 76 del d.l. n. 112/08, convertito in legge n.133/08, prevede il divieto assoluto di procedere ad assunzioni in capo agli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno. Difatti l’articolato normativo recita testualmente che “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della presente disposizione”.
A tal fine il Sindaco del comune di Sanremo chiede di sapere se nel divieto imposto dalla norma in esame rientrino anche le assunzioni di cui alla legge n.68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) ossia quelle relative ai soggetti appartenenti alle categorie protette.
I rapporti tra la normativa che tutela i soggetti svantaggiati e le norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, promulgate negli ultimi anni, sono stati oggetto di attenzione da parte di alcune circolari ministeriali nonché della giurisprudenza della Corte dei Conti.
Già la circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006 emanata dal MEF – RGS aveva evidenziato la natura incomprimibile della spesa relativa alle assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, pertanto, l’esclusione della stessa dal computo della spesa del personale rilevante ai fini della normativa relativa al contenimento della spesa del personale delle amministrazioni pubbliche, purché le assunzioni siano state effettuate nei limiti percentuali previsti dall’art.3 della legge n.68/99 (cd. quote di riserva).
In tal senso si esprimeva anche la giurisprudenza delle Sezioni di controllo regionali (Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 94/2007/PAR).
Tale orientamento interpretativo ha trovato conferma nella Circolare della Funzione pubblica n. 6/2009 (Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Divieto di nuove assunzioni) nella quale si afferma che “In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Orientamento, questo, ribadito in una recentissima nota del medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica (Nota Circolare UPPA 11786 del 22 febbraio 2011 (“Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012. Autorizzazioni ad assumere per l'anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012”), in base alla quale “non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo, ……. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata”.
Pertanto l’interpretazione del comma 4 sopra citato in modo conforme a quanto espresso nelle circolari ministeriali appena evidenziate ed alla giurisprudenza di questa Corte (sempre Sez. Contr. Veneto, Deliberazione n.287/2011/PAR) consente di coniugare la giusta finalità di contenimento della spesa pubblica perseguita dalla norma in esame (e dalla legislazione emergenziale degli ultimi anni) e la tutela dei soggetti appartenenti alle categorie protette i quali, con una diversa interpretazione, vedrebbero ulteriormente penalizzata la propria posizione sociale poiché su questi ricadrebbero le conseguenze ultime derivanti dal mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.
Inoltre tale interpretazione è conforme al principio di non contraddizione dell’Ordinamento giuridico in base al quale l’Ordinamento non può da una parte imporre e dall’altra vietare un determinato comportamento, rilevante giuridicamente, ad un soggetto giuridico (nel caso di specie un’amministrazione locale). In tal senso già questa Sezione con Delibera n. 55/2010.
Pertanto questo Collegio ritiene che il divieto di assumere previsto dal comma 4 dell’art.76 del d.l. n.112/08, convertito in legge n.133/08, non operi nei confronti delle categorie protette nei limiti percentuali fissati ex lege.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sanremo.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2 agosto 2011.

Il Magistrato estensore Il Presidente
Francesco Belsanti Ennio Colasanti
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assunzioni e patto stabilità deroghe Empty Categorie protette

Messaggio  angela.m Gio 29 Set 2011 - 3:15

Per favore se c'è l'hai potresti mandarmi il file relativo alla delibera...non riesco a trovarlo su Internet.
Grazie Angela

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assunzioni e patto stabilità deroghe Empty Re: assunzioni e patto stabilità deroghe

Messaggio  francodan Gio 29 Set 2011 - 3:34

la liguria corte conti ha dato due pareri 60 (categorie protette)e 61 (posizioni di comando)che trascrivo integralmente

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:

Ennio Colasanti Presidente
Luisa D’EVOLI Consigliere
Alessandro BENIGNI Referendario
Francesco BELSANTI Referendario (relatore)
nell’ adunanza del 2 agosto 2011 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.
- vista la lett. prot. n. 49 del 23 giugno 2011, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Sanremo, ai sensi dell’art. 78 L. 5 giugno 2003, n. 131, in data 9 dicembre 2010;
- vista l’ordinanza presidenziale n. 40/2011, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;


FATTO
Con istanza n.35024 del 17 giugno 2011, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 49 del 23 giugno 2011 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 27 giugno 2011 con il n. 002456 –.27.06.2011 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Sanremo chiede alla Sezione di controllo un parere in ordine al corretto ambito applicativo della norma di cui all’art. 76, comma 4 del d.l. n. 112/08, convertito in legge n.133/08. In particolare chiede di sapere se il divieto di assunzioni ivi previsto in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno operi anche nei confronti delle assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n68/99, relativamente alla quota obbligatoria ivi prevista.
DIRITTO
1. Sull’ammissibilità della richiesta di parere
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 78 L. 5.06.2003 n. 131.
Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito posto dal Sindaco del comune di Sanremo concerne, infatti, la corretta applicazione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Patto di Stabilità interno, con specifico riferimento al divieto di procedere ad assunzioni da parte degli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi previsti dalla legge.
Motivo per cui il parere richiesto appare riconducibile alla materia della contabilità pubblica nella quale è ricompresa, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la normativa concernente il Patto di stabilità interno nonché l’esatta individuazione del campo di applicazione della stessa considerando che tali norme incidono in modo significativo sulla spesa pubblica e, conseguentemente, sulla gestione finanziaria dell’ente locale e sul rispetto degli equilibri di bilancio, imponendo vincoli di spesa in considerazione della particolare congiuntura economico-finanziaria che caratterizza l’attuale contesto storico.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.
La norma di cui al comma 4 dell’art. 76 del d.l. n. 112/08, convertito in legge n.133/08, prevede il divieto assoluto di procedere ad assunzioni in capo agli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno. Difatti l’articolato normativo recita testualmente che “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della presente disposizione”.
A tal fine il Sindaco del comune di Sanremo chiede di sapere se nel divieto imposto dalla norma in esame rientrino anche le assunzioni di cui alla legge n.68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) ossia quelle relative ai soggetti appartenenti alle categorie protette.
I rapporti tra la normativa che tutela i soggetti svantaggiati e le norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, promulgate negli ultimi anni, sono stati oggetto di attenzione da parte di alcune circolari ministeriali nonché della giurisprudenza della Corte dei Conti.
Già la circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006 emanata dal MEF – RGS aveva evidenziato la natura incomprimibile della spesa relativa alle assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, pertanto, l’esclusione della stessa dal computo della spesa del personale rilevante ai fini della normativa relativa al contenimento della spesa del personale delle amministrazioni pubbliche, purché le assunzioni siano state effettuate nei limiti percentuali previsti dall’art.3 della legge n.68/99 (cd. quote di riserva).
In tal senso si esprimeva anche la giurisprudenza delle Sezioni di controllo regionali (Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 94/2007/PAR).
Tale orientamento interpretativo ha trovato conferma nella Circolare della Funzione pubblica n. 6/2009 (Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Divieto di nuove assunzioni) nella quale si afferma che “In merito all’ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Orientamento, questo, ribadito in una recentissima nota del medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica (Nota Circolare UPPA 11786 del 22 febbraio 2011 (“Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012. Autorizzazioni ad assumere per l'anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012”), in base alla quale “non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo, ……. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata”.
Pertanto l’interpretazione del comma 4 sopra citato in modo conforme a quanto espresso nelle circolari ministeriali appena evidenziate ed alla giurisprudenza di questa Corte (sempre Sez. Contr. Veneto, Deliberazione n.287/2011/PAR) consente di coniugare la giusta finalità di contenimento della spesa pubblica perseguita dalla norma in esame (e dalla legislazione emergenziale degli ultimi anni) e la tutela dei soggetti appartenenti alle categorie protette i quali, con una diversa interpretazione, vedrebbero ulteriormente penalizzata la propria posizione sociale poiché su questi ricadrebbero le conseguenze ultime derivanti dal mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.
Inoltre tale interpretazione è conforme al principio di non contraddizione dell’Ordinamento giuridico in base al quale l’Ordinamento non può da una parte imporre e dall’altra vietare un determinato comportamento, rilevante giuridicamente, ad un soggetto giuridico (nel caso di specie un’amministrazione locale). In tal senso già questa Sezione con Delibera n. 55/2010.
Pertanto questo Collegio ritiene che il divieto di assumere previsto dal comma 4 dell’art.76 del d.l. n.112/08, convertito in legge n.133/08, non operi nei confronti delle categorie protette nei limiti percentuali fissati ex lege.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sanremo.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2 agosto 2011.

Il Magistrato estensore Il Presidente
Francesco Belsanti Ennio Colasanti





Depositata il 3 agosto 2011
Il Direttore della Segreteria
(Dott. Michele Bartolotta)


Deliberazione n. 61/2011



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:

Ennio Colasanti Presidente
Luisa D’EVOLI Consigliere
Alessandro BENIGNI Referendario
Francesco BELSANTI Referendario (relatore)
nell’ adunanza del 2 agosto 2011 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.
- vista la lett. prot. n. 53 del 28 giugno 2011, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Alassio, ai sensi dell’art. 78 L. 5 giugno 2003, n. 131, in data 9 dicembre 2010;
- vista l’ordinanza presidenziale n. 40/2011, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;


FATTO
Con istanza n.12379 del 13 giugno 2011, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 53 del 28 giugno 2011 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria l’1luglio 2011 con il n. 002567 –.01.07.2011 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Alassio chiede alla Sezione di controllo un parere in ordine al corretto ambito applicativo della norma di cui all’art. 76, comma 4 del d.l. n. 112/08, convertito in legge n.133/08. In particolare chiede di sapere se il divieto di assunzioni ivi previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno operi anche nei confronti del personale trasferito in mobilità temporanea o del personale comandato.
In particolare il Sindaco evidenzia che nel corso dell’anno 2010 il comune non ha rispettato il patto di stabilità interno e, conseguentemente, non potrà procedere nel corso del 2011 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto disposto dalla norma succitata.
Tale divieto potrà determinare problemi soprattutto al servizio di polizia municipale in quanto presso il Comando comunale sussiste un rilevante problema di dotazione organica a causa di numerosi pensionamenti che hanno riguardato il personale del servizio in esame ed a cui si è sopperito solo con parziali sostituzioni a causa delle stringenti normative in materia di contenimento della spesa del personale.
Inoltre, a far data dall’1 luglio 2011 cesserà dal servizio, per raggiungimento dei limiti di età, un’ulteriore unità di personale ascritta al profilo di vigile urbano.
Motivo per cui, stante il divieto di assumere personale di cui al comma 4 sopra citato, il Sindaco chiede di sapere se vi è la possibilità di trasferire personale presso il comune in mobilità (temporanea) o in posizione di comando.
DIRITTO
1. Sull’ammissibilità della richiesta di parere
La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 78 L. 5.06.2003 n. 131.
Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito posto dal Sindaco del comune di Alassio concerne, infatti, la corretta applicazione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità interno, con specifico riferimento al divieto di procedere ad assunzioni da parte degli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi previsti dalla legge.
Motivo per cui il parere richiesto appare riconducibile alla materia della contabilità pubblica nella quale è ricompresa, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la normativa concernente il patto di stabilità interno nonché l’esatta individuazione del campo di applicazione della stessa considerando che tali norme incidono in modo significativo sulla spesa pubblica e, conseguentemente, sulla gestione finanziaria dell’ente locale e sul rispetto degli equilibri di bilancio, imponendo vincoli di spesa in considerazione della particolare congiuntura economico-finanziaria che caratterizza l’attuale contesto storico.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.
La norma di cui all’art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/08, convertito in legge n.133/08, prevede il divieto assoluto di procedere ad assunzioni in capo agli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. Difatti l’articolato normativo recita testualmente che “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della presente disposizione”.
A tal fine il Sindaco del comune di Alassio chiede di sapere se nel divieto imposto dalla norma in esame rientrino anche le “assunzioni” del personale trasferito da altre amministrazioni in mobilità temporanea o in posizione di comando.
Per ciò che concerne l’Istituto della mobilità, esso trova la disciplina fondamentale nel d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”: si vedano l’articolo 6, comma 1 ultimo periodo, l’articolo 30, comma 1 e comma 2 bis. Ma il favor del legislatore nei confronti dell’istituto in esame trova riconoscimento anche in altre norme tra cui: l’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 secondo cui “Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità”; l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) attualmente vigente in base al quale “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza. In ultimo rileva, ai fini del presente parere, l’art. 1, comma 47 della legge appena citata, per il quale “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”.
Dalla norma da ultimo citata emerge la volontà del legislatore di favorire il ricorso alla mobilità per sopperire alle carenze d’organico ma allo stesso tempo di subordinare l’utilizzo dell’istituto in esame al rispetto dei limiti imposti dall’odierno quadro normativo in materia di assunzioni di personale, al fine di contenere la spesa pubblica in una voce di spesa che pesa in modo rilevante sui bilanci pubblici, nonché al fine di sanzionare gli enti che non rispettino gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno sempre in una logica di attenzione alla finanza pubblica in un contesto congiunturale particolarmente problematico.
Tale volontà normativa ha trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte dei conti che recentemente si è pronunciata con le Sezioni Riunite in sede di nomofilachia.
Infatti, con riguardo allo specifico tema oggetto del presente parere, le Sezioni Riunite, con Deliberazione n. 53/CONTR/2010, hanno affermato che “il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto di stabilità interno, ex art. 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, sia riferito anche alle operazioni di mobilità in entrata”.
Motivo per cui, ai fini delle sanzioni disposte dalla legge per il mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, le “assunzioni” per mobilità sono in tutto equiparate alle assunzioni di nuovo personale.
Tale rigidità interpretativa del quadro normativo in esame trova riscontro nella stessa Deliberazione succitata con la quale, in un altro passaggio, le Sezioni Riunite hanno avuto modo di individuare alcuni limiti all’applicazione dell’istituto della mobilità esprimendo alcune considerazioni circa la neutralità finanziaria dello stesso a livello di comparto enti locali (neutralità non sussistente relativamente al singolo ente ricevente che sostiene la relativa spesa). Difatti le Sezioni Riunite hanno affermato, facendo proprie le osservazioni del parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, n. 4, che “la mobilità non è neutrale e va considerata come un’assunzione quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l’amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione». Pertanto si può conseguire una neutralità finanziaria a livello di comparto solo qualora entrambi gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione.
Successivamente, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, le Sezioni Riunite hanno ribadito l’interpretazione restrittiva circa l’utilizzo della mobilità affermando, con la Deliberazione n. 59/CONTR/2010, che “Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle (cessazioni) intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”.
Ciò che emerge, pertanto, dalle pronunce delle Sezioni Riunite appena evidenziate è, da una parte la necessità che le procedure di mobilità tra enti sottoposti a vincoli assunzionali lascino invariato il saldo di spesa a livello di comparto nonché la consistenza numerica dei dipendenti prevista dalla legge, e dall’altra, per ciò che interessa la questione all’esame di questo Collegio, che l’ente ricevente abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. Tale orientamento trova conferma nella Deliberazione n.80/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Lombardia, e nella Deliberazione n.287/2011/PAR, della Sezione regionale di Controllo Veneto, dalla cui lettura combinata, in riferimento ai processi di mobilità che interessano amministrazioni appartenenti al comparto enti locali tenute al rispetto dei vincoli del patto, emergono le seguenti condivisibili conclusioni:
a) la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;
b) perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;
c) il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto, all’obbligo di ridurre la spesa del personale rispetto a quella dell’esercizio precedente ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata;
d) qualora si verifichino tutte le condizioni sopra evidenziate e si realizzino tutti gli obiettivi posti dalle leggi di contenimento della spesa, i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia.
La temporaneità della mobilità non incide sulle conclusioni appena evidenziate in quanto il divieto posto dall’art.76, comma 4 in esame si riferisce ad assunzioni contratte mediante qualsiasi tipologia contrattuale tra cui sono ricomprese figure di lavoro dipendente tipicamente a termine (tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.).
Le considerazioni appena svolte possono essere estese de plano anche al personale comandato le cui prestazioni sono assunte nell’ambito dell’organizzazione dell’ente locale che è poi tenuto a sostenere la spesa relativa alla retribuzione. Di fatto si realizzerebbe un’assunzione di personale rientrante tra quelle vietate dal comma 4, art.76 del d.l. n.112/78 “(a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, disposizione da ultimo ribadita nell’art.1, comma 119, della Legge 220/2010 -Legge di stabilità 2011-) e pertanto si creerebbe una situazione omogenea a quella conseguente ad una nuova assunzione di personale.
Una diversa interpretazione rischierebbe di vanificare il disposto normativo di cui al comma 4 citato e l’istituto del comando si presterebbe ad eludere le sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.
Concludendo, ritiene questo Collegio che per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno che non hanno conseguito i relativi obiettivi, il divieto di assumere posto dall’art.76, comma 4 del d.l. n.112/08 si estenda anche al personale trasferito mediante l’istituto della mobilità o utilizzato in posizione di comando.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Alassio.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2 agosto 2011.

Il Magistrato estensore Il Presidente
Francesco Belsanti Ennio Colasanti






Depositata il 03 agosto 2011
Il Direttore della Segreteria
(Dott. Michele Bartolotta)

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Messaggio  angela.m Gio 29 Set 2011 - 3:49

Grazie mille

angela.m

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