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parcheggi HOTEL
buongiorno,
è corretto far pagare ai fini TARES I parcheggi agli hotel?
PREMESSO che il parcheggio è a loro esclusivo uso;
A) se fosse privato?
b) se fosse pubblico?
c) se fosse privato ad uso pubblico?
grazie mille
è corretto far pagare ai fini TARES I parcheggi agli hotel?
PREMESSO che il parcheggio è a loro esclusivo uso;
A) se fosse privato?
b) se fosse pubblico?
c) se fosse privato ad uso pubblico?
grazie mille
oliva- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 23.05.12
Re: parcheggi HOTEL
Io utilizzo queste esclusioni. Per i parcheggi ci penso solo quando sono interni ad un fabbricato. Che fare allora per i parcheggi dei condomini, del comune con le righe blu, gialle, rosa ecc. ecc.
1. Sono escluse dall’applicazione del Tributo per i Rifiuti:
a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a Corrispettivo;
b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi:
a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
b) le parti di fabbricati non utilizzate con un’altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell’edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
g) i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;
i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;
k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l’eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
l) Per l’attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all’allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell’attività stessa;
m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il tributo verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.
1. Sono escluse dall’applicazione del Tributo per i Rifiuti:
a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a Corrispettivo;
b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi:
a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
b) le parti di fabbricati non utilizzate con un’altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell’edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
g) i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;
i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;
k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l’eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
l) Per l’attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all’allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell’attività stessa;
m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il tributo verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.
Carlo Saletta- Messaggi : 220
Data d'iscrizione : 05.07.12
Età : 65
Località : Mantova
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