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Revisore e componente nucleo valutazione - compatibilita'
Relativamente alla possibilita' di nominare un revisore contabile membro del nucleo di valutazione presso lo stesso ente si ritiene che la nomina di questo quale componente del nucleo di valutazione in linea generale non possa che essere identificato come incarico e come tale risulti di fatto incompatibile con l'art.236 comma 3 del Tuel.
A tale proprosito occrre pero' ricordare che con la riforma del titolo V della Costituzione agli enti locali e' stata riconosciuta ampia potetsta' statutaria e regolamentare.
Ne consegue che in sede regolamentare gli enti locali possano introdurre norme derogatorie potendo prevedere ad esempio ulteriori compiti al collegio o ai revisori oltre a quelli istituzionalmente previsti.
Non solo ma in sede regolamentare e' anche possibile derogare al limite del numero degli incarichi dei revisori stessi.
Nel caso quindi in cui un ente volesse attribuire o al Presidente del collegio o al Revisore unico anche il compito di componente del nucleo di valutazione l'ente dovrebbe inserire tale previsione nel regolamento di contabilita' conseguendone che la nomina del Revisore non potrebbe piu' essere considerata ulteriore incarico esulando quindi dal comma 3 dell'art.236 del TUEL .
Vero e' infatti che l'art.236 e' inderogabile ma cosi' facendo si va' ad intervenire sugli articoli 235 commi 2 e 3 e 237, 238 di fatto derogabili.
Tale interpretazione torna di attualita' dopo la deliberazione Civit che esclude gli enti locali tra i soggetti obbligati agli OIV.
A tale proprosito occrre pero' ricordare che con la riforma del titolo V della Costituzione agli enti locali e' stata riconosciuta ampia potetsta' statutaria e regolamentare.
Ne consegue che in sede regolamentare gli enti locali possano introdurre norme derogatorie potendo prevedere ad esempio ulteriori compiti al collegio o ai revisori oltre a quelli istituzionalmente previsti.
Non solo ma in sede regolamentare e' anche possibile derogare al limite del numero degli incarichi dei revisori stessi.
Nel caso quindi in cui un ente volesse attribuire o al Presidente del collegio o al Revisore unico anche il compito di componente del nucleo di valutazione l'ente dovrebbe inserire tale previsione nel regolamento di contabilita' conseguendone che la nomina del Revisore non potrebbe piu' essere considerata ulteriore incarico esulando quindi dal comma 3 dell'art.236 del TUEL .
Vero e' infatti che l'art.236 e' inderogabile ma cosi' facendo si va' ad intervenire sugli articoli 235 commi 2 e 3 e 237, 238 di fatto derogabili.
Tale interpretazione torna di attualita' dopo la deliberazione Civit che esclude gli enti locali tra i soggetti obbligati agli OIV.
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