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http://www.irpef.info/Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010
+3
francodan
ivano
Paolo Gros
7 partecipanti
Re: Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010
Certo che abbiamo un bel problema! La regione ci concede un finanziamento per promuovere una manifestazione ed in linea di massima CHIEDE che una buona parte di quel contributo sia destinato alla promozione ... quindi anche pubblicità! sinceramente ormai ho enormi difficoltà a capire quale comportamento è opportuno seguire!!
Pola- Messaggi : 125
Data d'iscrizione : 15.01.11
Pubblicita'
Evidenzierei alla Regione il problema ( che e' di legittimita' ) , Regione che comunque non puo' imporre un quantum sulla pubblicita' di tale evento nel 2011 senza aver preventivamente richiesto all'ente destinatario se tale quantum osservi l limite imposto dal legislatore che ovviamente varia da ente ad ente.
La Regione concede, l'ente paga ..............ci siamo pero' chiesti , qualora venga sollevato il problema , chi ne rispondera' ??????
La Regione concede, l'ente paga ..............ci siamo pero' chiesti , qualora venga sollevato il problema , chi ne rispondera' ??????
parere ANCI su delibera Gallipoli
ANCI sulla deliberazione segnalata ha esoresso il parere richiesto dall'ente che riporto
Comune di GALLIPOLI
La sponsorizzazione è qualificata con contratto atipico, attraverso il quale un soggetto c.d. sponsee o
sponsorizzato assume, normalmente verso corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività il
nome o il segno distintivo di altro soggetto detto sponsor o sponsorizzatore (C.d.S., sent. n.
6073/2001). Come recita la Cassazione (sent. n. 5086/1998) tale contratto non ha ad oggetto lo
svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto
associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni.
Il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 20 settembre 2006, ha rilevato
che non costituisce attività di sponsorizzazione l'inserimento di un messaggio pubblicitario
all'interno del documento cartaceo dell'ente pubblico o in allegato allo stesso diversamente
dall'inserimento del solo nome, ditta, logo o marchio, ma configura una ben diversa fattispecie di
pubblicità.
Sul concetto di sponsorizzazione inteso nei termini definiti dalla giurisprudenza, concordano le
Sezioni della Corte dei conti (Puglia e Lombardia, con delibere rispettivamente 163 e 1075 del
2010).
Tuttavia detto concetto viene asservito ai principi ispiratori della norma di contenimento della spesa
ed alla particolare situazione economica del paese, come emerge con evidenza dalla delibera della
Sezione Lombardia n. 2/2009. In particolare, con riguardo all’art. 61 del D.L. n. 112/2008, la
Sezione ha ritenuto che il termine “sponsorizzazioni” utilizzato dal legislatore, si riferisse a tutte le
forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti locali per realizzare eventi di
interesse per la propria collettività.
Tale interpretazione di natura estensiva del concetto, appare ridimensionata nel senso del
collegamento della spesa di sponsorizzazione ad una funzione che è quella di promuovere
l’immagine del comune nei confronti dei cittadini.
Mentre non è sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti tra le finalità
del comune.
Dato atto di quanto sopra, l’organizzazione di un evento che vanta un considerevole numero di
edizioni che ne hanno consolidato nel tempo il suo valore, non appare manifestarsi come una forma
di promozione dell’immagine del comune nei confronti dei cittadini. Semmai costituisce un modo
di mantenere fermi e costanti i valori e tradizioni storici e culturali presenti nella comunità locale e
riconosciuti dall’amministrazione, evitando che vengano perse.
D’altronde, finché il legislatore non detta i limiti alle funzioni del comune, gli unici limiti alle
funzioni amministrative dell’ente sono quelli che ne richiedono l’esercizio unitario ad altri enti
(art. 118 Cost.) .
Nell’ambito di questa competenza generale il comune valuta quali siano le attività che portano ad
uno sviluppo della propria comunità, ed adotta le politiche necessarie a soddisfarle.
Come recita la Corte dei conti “la promozione, il sostegno e l'incentivazione di attività sociali,
culturali e ricreative, rientrano sicuramente fra le funzioni amministrative e le finalità istituzionali
degli enti locali” (sez. giurisdizionale Lazio, sent. n. 179/2007).
Pertanto non sembra possa configurarsi attività di sponsorizzazione quella di continuare, nel solco
della tradizione, una manifestazione consolidata che presenta valori culturali e, si presume, anche
storici, e per tali motivi che affondano nel tempo, non ha il fine di promuovere l’immagine del
comune, e configurarsi quale attività di sponsorizzazione secondo l’ampio concetto inteso dalla
Corte dei conti.
Ne consegue che anche l’attività della Associazione, che peraltro non comporta oneri finanziari per
il comune, essendo di supporto alla svolgimento di funzioni aventi finalità istituzionale, non si può
considerare a livello di patrocinio o sponsorizzazione dell’attività del Comune medesimo
In tal senso ANCI si è pronunciata in relazione al parere richiesto.
Comune di GALLIPOLI
La sponsorizzazione è qualificata con contratto atipico, attraverso il quale un soggetto c.d. sponsee o
sponsorizzato assume, normalmente verso corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività il
nome o il segno distintivo di altro soggetto detto sponsor o sponsorizzatore (C.d.S., sent. n.
6073/2001). Come recita la Cassazione (sent. n. 5086/1998) tale contratto non ha ad oggetto lo
svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto
associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni.
Il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 20 settembre 2006, ha rilevato
che non costituisce attività di sponsorizzazione l'inserimento di un messaggio pubblicitario
all'interno del documento cartaceo dell'ente pubblico o in allegato allo stesso diversamente
dall'inserimento del solo nome, ditta, logo o marchio, ma configura una ben diversa fattispecie di
pubblicità.
Sul concetto di sponsorizzazione inteso nei termini definiti dalla giurisprudenza, concordano le
Sezioni della Corte dei conti (Puglia e Lombardia, con delibere rispettivamente 163 e 1075 del
2010).
Tuttavia detto concetto viene asservito ai principi ispiratori della norma di contenimento della spesa
ed alla particolare situazione economica del paese, come emerge con evidenza dalla delibera della
Sezione Lombardia n. 2/2009. In particolare, con riguardo all’art. 61 del D.L. n. 112/2008, la
Sezione ha ritenuto che il termine “sponsorizzazioni” utilizzato dal legislatore, si riferisse a tutte le
forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti locali per realizzare eventi di
interesse per la propria collettività.
Tale interpretazione di natura estensiva del concetto, appare ridimensionata nel senso del
collegamento della spesa di sponsorizzazione ad una funzione che è quella di promuovere
l’immagine del comune nei confronti dei cittadini.
Mentre non è sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti tra le finalità
del comune.
Dato atto di quanto sopra, l’organizzazione di un evento che vanta un considerevole numero di
edizioni che ne hanno consolidato nel tempo il suo valore, non appare manifestarsi come una forma
di promozione dell’immagine del comune nei confronti dei cittadini. Semmai costituisce un modo
di mantenere fermi e costanti i valori e tradizioni storici e culturali presenti nella comunità locale e
riconosciuti dall’amministrazione, evitando che vengano perse.
D’altronde, finché il legislatore non detta i limiti alle funzioni del comune, gli unici limiti alle
funzioni amministrative dell’ente sono quelli che ne richiedono l’esercizio unitario ad altri enti
(art. 118 Cost.) .
Nell’ambito di questa competenza generale il comune valuta quali siano le attività che portano ad
uno sviluppo della propria comunità, ed adotta le politiche necessarie a soddisfarle.
Come recita la Corte dei conti “la promozione, il sostegno e l'incentivazione di attività sociali,
culturali e ricreative, rientrano sicuramente fra le funzioni amministrative e le finalità istituzionali
degli enti locali” (sez. giurisdizionale Lazio, sent. n. 179/2007).
Pertanto non sembra possa configurarsi attività di sponsorizzazione quella di continuare, nel solco
della tradizione, una manifestazione consolidata che presenta valori culturali e, si presume, anche
storici, e per tali motivi che affondano nel tempo, non ha il fine di promuovere l’immagine del
comune, e configurarsi quale attività di sponsorizzazione secondo l’ampio concetto inteso dalla
Corte dei conti.
Ne consegue che anche l’attività della Associazione, che peraltro non comporta oneri finanziari per
il comune, essendo di supporto alla svolgimento di funzioni aventi finalità istituzionale, non si può
considerare a livello di patrocinio o sponsorizzazione dell’attività del Comune medesimo
In tal senso ANCI si è pronunciata in relazione al parere richiesto.
Patrizio Gallipoli- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 06.02.11
Re: Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010
il principio da seguire penso sia questo :
il comune si affida a terzi per svolgere una determinata funzione (funzione di assistenza o altra funzione propria del comune)
questa funzione deve essere di competenza comunale
l'affidamento al terzo della funzione realizza solo un diverso modo di erogazione del servizio che potrebbe sempre essere svolto dal comune direttamente
in questi casi la legge è rispettata e non si incappa nel divieto di sponsorizzazione (diretta o indiretta)si ha sostituzione del terzo al comune nell'espletamento di funzioni comunali
il comune si affida a terzi per svolgere una determinata funzione (funzione di assistenza o altra funzione propria del comune)
questa funzione deve essere di competenza comunale
l'affidamento al terzo della funzione realizza solo un diverso modo di erogazione del servizio che potrebbe sempre essere svolto dal comune direttamente
in questi casi la legge è rispettata e non si incappa nel divieto di sponsorizzazione (diretta o indiretta)si ha sostituzione del terzo al comune nell'espletamento di funzioni comunali
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
manca qualcosa
La delibera di Gallipoli, parte da alcuni presupposti. Primo, la manifestazione "Carnevale" appartiene alla collettività gallipolina quindi, e di conseguenza, di fatto al Comune in quanto ente esponenziale della collettività. Tant'è che da sempre, il Comune affida la getione delle attività a soggetti terzi, siano essi associazioni o meno. Ne consegue che l'attività "manifestazione" è realizzata dal Comune che ne è "proprietario" e che per la sua realizzazione ne affida la gestione a terzi. Di fatto è impossibile che si verifichi l'ipotesi di sponsorizzazione, mancandone tutti i presupposti essenziali in quanto è ovvio il Comune non può sponsorizzare se stesso (La sponsorizzazione è un contratto, le due parti <sponsor e sponsee> coinciderebbero). In secondo luogo, la delibera, realizza un affidamento di servizi, peraltro senza costi per il Comune, in quanto il compenso è costituito dalla raccolta pubblicitaria che l'associazione affidataria del servizio "organizzazione della manifetazione" saprà (se) procacciarsi. Terzo, la legittimazione all'effettuazione della spesa, si pone in termini generali e cioè se la stessa è legittima non in relazione alle disposizioni del D.L. 78 art. 6, (che non si applica al caso concreto, in quanto siamo completamente al di fuori dell'ipotesi sponsorizzazione, contribuzione o altro) ma bensì in ordine all'esercizio delle funzioni dell'ente (pertinenza) e la risposta non può che esssere affermativa, in quanto la promozione del territorio in termini turistici e culturali in uno con la salvaguardia delle tradizioni ed usi locali in uno ancora alla sua cultura rientra a pieno titolo nelle funzioni.
Riassumendosi, trattasi di esercizio di funzioni proprie in forma diretta con affidamento a terzi di servizi consistenti nell'attività di organizzazione della attività relative, senza costi diretti. Siamo fuori dal caso, tuttavia l'elemento di criticità è costituito dalla qualificazione della spesa. Cioè, posto che siamo fuori e che la spesa è legittima. Quale natura gli attribuisco. In termini pratici il richio è che in tale sede si ricada nella limitazione di cui al comma 9. Cosa ne pensate
Riassumendosi, trattasi di esercizio di funzioni proprie in forma diretta con affidamento a terzi di servizi consistenti nell'attività di organizzazione della attività relative, senza costi diretti. Siamo fuori dal caso, tuttavia l'elemento di criticità è costituito dalla qualificazione della spesa. Cioè, posto che siamo fuori e che la spesa è legittima. Quale natura gli attribuisco. In termini pratici il richio è che in tale sede si ricada nella limitazione di cui al comma 9. Cosa ne pensate
Patrizio Gallipoli- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 06.02.11
Delibera
Come gia' detto ed anche in base a quanto riassumi mi sentirei di sostenere la piena legittimita' della deliberazione nella quale si evince che si ha sostituzione del terzo al comune nell'espletamento di funzioni comunali.
Re: Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010
il caso prospettato comunque integrerebbe e rispetterebbe lo schema sopradescritto nel senso che comunque non si tratterebbe di erogazione indiretta elusiva del divieto di sponsorizzazione ossia :
il comune si affida a terzi per svolgere una determinata funzione
questa funzione è di competenza comunale
l'affidamento al terzo della funzione realizza solo un diverso modo di erogazione del servizio che potrebbe sempre essere svolto dal comune direttamente
non vedo altri limiti in quanto non mi sembra una spesa per convegni,per mostre ,per relazioni pubbliche espressamente limitate (- 80 per cento),si tratta a mio parere di una spesa rientrante nella fattispecie cultura - promozione del tempo libero .occorre al massimo ,trattandosi comunque di spese discrezionali ,motivare bene .
il comune si affida a terzi per svolgere una determinata funzione
questa funzione è di competenza comunale
l'affidamento al terzo della funzione realizza solo un diverso modo di erogazione del servizio che potrebbe sempre essere svolto dal comune direttamente
non vedo altri limiti in quanto non mi sembra una spesa per convegni,per mostre ,per relazioni pubbliche espressamente limitate (- 80 per cento),si tratta a mio parere di una spesa rientrante nella fattispecie cultura - promozione del tempo libero .occorre al massimo ,trattandosi comunque di spese discrezionali ,motivare bene .
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010
inoltre aggiungerei che eventuali finanziamenti esterni non inciderebbero ai fini della spesa (limiti di spesa)e questo si potrebbe per analogia dedurre da quanto affermato dalle sezioni unite corte conti parere 7 sia pure con riferimento a spese di consulenza e incarichi finanziati da regioni o stato.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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