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Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010

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francodan
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Paolo Gros
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Messaggio  Paolo Gros Mer 15 Dic 2010 - 6:11

In un clima di assoluta confusione delle norme trascrivo di seguito la nota operativa , a mio parere chiara ed esaustiva, riferita all'applicabilita' dell'art.6 del DL 78/2010 , che il Segretario dell'ente in cui lavoro, dott.Livio Sigot, ha inviato ai responsabili di area.

Art. 6 DL 78/2010


Siccome ho visto che, anche da interventi di magistrati della CdC, articoli di stampa (Oliveri), etc. sta venendo alla ribalta il tema delle riduzioni di spesa dell’art. 6 del D.L. 78/2010, vi propongo la lettura che darei dei commi 7, 8 e 9 di detto articolo, cercando di utilizzare strettamente i criteri di interpretazione della legge , un pò come avevamo fatto a suo tempo con il famigerato “comma 562”.
A mio avviso, per come sono scritti i 3 commi, non vi dovrebbe essere spazio per interpretazioni analogiche od estensive della norma (infatti il 2° comma dell’art. 12 delle preleggi è in subordine al criterio di interpretazione letterale e teleologica). Per altra via, prendendo spunto da quel recente parere della CdC Lombardia sui rimborsi chilometrici, si può ben affermare che una “lettura costituzionalmente orientata” della norma, dovendosi confrontare con l’autonomia garantita agli enti locali, non può lasciare spazio a interpretazioni estensive che vadano al di là del senso letterale.
Giova invece, per delimitare l’intenzione del legislatore, riprendere il titolo dell’articolo: “riduzione dei costi degli apparati amministrativi”. A ben vedere, sia il fatto di privilegiare studi e consulenze interne, sia la limitazione di spese celebrative, comunicative, di rappresentanza - che sono di tipo autoreferenziale dell’amministrazione stessa – o ancora il divieto di sponsorizzare e la riduzione delle spese di formazione che non siano erogate dagli appositi organismi interni della P.A., si legano a mio giudizio con lo scopo di ridurre i costi degli apparati amministrativi stessi per il loro esistere, che non abbiano un reale e benefico effetto esterno (direi con qualche analogia con la c.d. “riduzione dei costi della politica”.
Io però leggerei i commi dapprima con l’interpretazione letterale, per quello che significano in italiano le parole usate.
Dunque “studi e incarichi di consulenza” sono gli incarichi per studi, consulenze e ricerche già ben spiegati dalla Corte dei Conti nel 2005. Pareri legali, incarichi di studio a supporto dell’attività decisionale dell’ente, incarichi per redigere schemi o bozze di atti, attività di ricerca scientifica, storica, culturale (infatti son fatte salve quelle pubbliche amministrazioni che per scopo istituzionale fanno le ricerche, come le università).
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Vedendo la seconda e l’ultima parte del comma, laddove (insieme alla deroga per le feste nazionali) si dice che i convegni li possono fare università ed enti di ricerca, e che le mostre le possono fare le istituzioni culturali pubbliche (musei, fondazioni) vigilate dal Ministero; direi che il legislatore vuole limitare al massimo le varie occasioni “auto celebrative” delle amministrazioni . Quindi sono limitate relazioni pubbliche e mera pubblicità (giornalini comunali, spot e propaganda di manifestazioni varie etc., non però la pubblicità legale per le gare, ad esempio, o l’informazione istituzionale connessa agli obblighi di trasparenza), convegni (le riunioni pubbliche di studio e dibattito organizzate dall’amministrazione), mostre (la presentazione di opere d’arte con scopo celebrativo o didattico sotto l’egida dell’amministrazione), le spese di rappresentanza (omaggi vari, inviti a cene o pranzi, rifreschi, doni a personaggi che diano lustro, gemellaggi etc.).
Io tuttavia mi fermerei qui, riferendomi al senso letterale e teleologico della norma. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, dice il vecchio brocardo. Senza arrivare sino al marketing territoriale penso che uno spettacolo teatrale estivo in una località turistica, fatto per intrattenere i turisti che affollano la località, oppure l’organizzazione di una fiera centenaria autunnale che attira ospiti e curiosi, rientrino negli scopi istituzionali, non siano letteralmente indicati dalla norma di riduzione, trovino collocazione a bilancio nella funzione 07 o nella 11 servizio 2 del DPR 194/96 (mentre le nostre spese di “apparato amministrativo” staranno di norma nella funzione 1, servizi 01 o 02). Come tali non sarebbero limitati al 20% del 2009.
Sul divieto di “sponsorizzazioni” e patrocinio di manifestazioni (con eventuale contributo economico): qui metterei l’accento sul contenuto del contratto atipico di sponsorizzazione, come elaborato in dottrina. Nella sponsorizzazione (attiva) il Comune paga dei soldi a un soggetto (atleta, squadra sportiva etc.) perché questi porti il suo marchio in giro per il monto e promuova l’immagine dell’Ente (a scopi turistici, promozionali etc.). C’è rapporto sinallagmatico.
Nel patrocinio il sinallagma non c’è: la Pro Loco organizza la festa patronale e chiede il patrocinio dell’Ente, che eroga magari un contributo, ma la “causa” del negozio giuridico che si pone in essere non ha natura patrimoniale e corrispettiva. Dunque fuori dal campo del divieto.
Ultimo punto: le eventuali situazioni elusive, di cui si è parlato in dottrina, per cui si potrebbe mascherare come contributo a un ente o associazione la spesa per un convegno o una mostra che l’Amministrazione voglia comunque fare.
Riterrei a questo proposito limitate solo le spese che, in modo plateale e surrettizio, si volessero far passare con l’artifizio del contributo. Esempio: il Comune vuol organizzare la mostra, chiede all’associazione X di organizzare, si impegna a rimborsare il 100% dei costi. Questa è una prestazione di servizi mascherata da contributo; è giusto che sia limitata perché quello che cambia è solo il nomen juris e non la sostanza del rapporto, che mi configura una di quelle spese che cita la norma.
Se però il contributo, per attività culturali diverse, è davvero tale, e l’amministrazione riceve un’istanza della associazione X per organizzare la mostra di pittura, durante il periodo delle vacanze, che costa 100 e chiede al Comune di contribuire per 50, ritengo che – non essendo attività espressamente limitata dalla norma che commentiamo – essa sia consentita.
Spero che questo tentativo di ricostruzione possa aiutarci.

Fonte : Dott.Livio Sigot - Segretario Comunale di Oulx (TO)
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Messaggio  ivano Ven 17 Dic 2010 - 1:01

Direi che è un'ottimo approfondimento dell'argomento!

ivano

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Messaggio  francodan Gio 23 Dic 2010 - 5:15

Dipenderà molto dall'interpretazione che le sezioni regionali daranno della portata del concetto di sponsorizzazione .Difficile fare un parallelo e trarre spunti dal contratto di sponsorizzazione usato spesso dalle società sportive e ove le società sportive cedono all’azienda sponsor il diritto di abbinare il proprio marchio o il proprio prodotto alla manifestazione, evento o impresa sportiva realizzata, in maniera tale che quest’ultima possa sfruttarne il richiamo e la notorietà presso il pubblico, per comunicare un’immagine forte e positiva del proprio marchio comunicare e amplificarne così, in maniera indiretta, le vendite.
I comuni quando sponsorizzano si attendono(dovrebbero avere)un ritorno di immagine, di visibilità del territorio ,dei prodotti locali e via dicendo.Si pensi alle diverse sponsorizzazioni di squadre di calcio locale.In realtà spesso più che sponsorizzazioni sono ,tanto che in alcuni regolamenti comunali se ne parla,azioni di mecenatismo ossia di fatto delle liberalità ,delle donazioni ,delle contribuzioni dato che il corrispettivo che dovrebbe derivare dal contratto di sponsorizzazione al comune è difficilmente valutabile sotto il profilo economico e monetario.
Insomma in attesa di pareri andrei molto prudente limitando a quelle sponsorizzazioni che riguardano eventi a carattere sovracomunale ,aventi anche una tradizione storica ,sociale e secondo criteri di congruità della erogazione.
Tra l'altri si tese tendere ad una interpretazione restrittiva atteso che la manovra con altra disposizione riduce anche le spese per convegni,pubblicità ,rappresentanzaae via dicendo e quindi orientandosi nel senso di mettere vincoli e paletti alle spese discrezionali degli enti locali.
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Messaggio  francodan Ven 24 Dic 2010 - 3:16

riporto in sintesi il parere corte conti lombardia 1075 di oggi sull'argomento che dice quanto segue

Aè interdetta post d.l. 78 2010 quella spesa di sponsorizzazione che ha la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune cosi da promuoverne l'immagine
non si configura invece come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost.
in via puramente esemplificativa il divieto di spese per sponsorizzazioni NON può ritenersi operante nekl caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione(anziani fanciulli)oppure a soggetti privati a tutela di diriiti costituzionali(contributi allo studio)
somo ammesse in sintesi ,nell'ambito delle forme di sostegno all'associazionismo locale le forme di sostegno che in privato svolge in forma sussidiaria rispetto al comune
deve trattarsi di attività rientrante nella competenza dell'ente locale ma che viene esercitata in forma mediata da soggetti privati rappresentando una alternativa all'erogazione del servizio pubblico E NON UNA FORMA DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE.
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Messaggio  Admin Ven 24 Dic 2010 - 3:53

Ringrazio i Segretari intervenuti ( Livio e Francodan ) che hanno contribuito a fare chiarezza sulla problematica che tutti , bene o male , per un verso per l'altro ci troveremo ad affrontare.
Con l'occasione ad entrambi auguro un Felice Natale.

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Messaggio  cris Lun 27 Dic 2010 - 1:30

Per francodan, hai la possibilità di inserire il file del parere n. 1075 corte conti Lombardia? In rete non riesco a trovarlo.
Grazie, Cris

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Messaggio  francodan Lun 27 Dic 2010 - 2:10

la corte ha risposto ,in forma cartacea,ad un nostro specifico quesito ,quanto riportato nel mio precedente intervento è comunque la risposta ,in sintesi e con le parole della corte conti
il quesito verteva sulla estensione del divieto di sponsorizzazione anche alle erogazioni di contributi alle associazioni locali private che perseguono finalità di volontariato,o turistiche o sportive......in rete dubito che al momento si possa trovare .........
comunque ribadisco e trascrivo i principi affermati nel merito dalla corte dei conti :

sono vietate tutte le sponsorizzazioni ,termine con il quale ci si riferisce a tutte le contribuzioni a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento ,nozione che la corte dei conti lombardia riprende da una precedente delibera 2/2009 ,nozione ampia e "con finalità antielusive"

è da intendersi spesa di sponsorizzazione qualsiasi contribuzione comunale che ha come finalità quella dis egnalare ai cittadini la presenza del comune cosi da promuoverne l'immagine.

Non sono invece sponsorizzazioni il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del comun,nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 costituzione.In via puramnete esemplificativa dice la corte il divieto di spese per sponsorizzazioni non sussiste nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione(anziani fanciulii)oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionali come i contributi per il diritto allo studio.

In sintesi sono ammesse quelle contribuzioni (distinguendole dalle sponsorizzazioni ormai vietate)dice la corte che sono connotate dall'elemento di essere destinate allo svolgimento da parte del privato di una ttività propria del comune in forma sussidiaria ,attività che deve dunque rientrare nei compiti dell'ente locale ma che viene svolta in forma mediata da soggetti privati ,rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e NON UNA FORMA DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE.

Questo profilo teleologico come detto idoneo ad escludere la concessione di contribut dal divieto di spese per sponsorizzazioni deve essere palesato in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento
L'amministrazione dovrà evidenziare i presupposti e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonchè il rispetto dei criteri di efficacia ,efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.
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Messaggio  cris Lun 27 Dic 2010 - 2:19

Grazie mille! Cris

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Messaggio  Pola Lun 31 Gen 2011 - 5:09

Embarassed Scusate la domanda banale, ma credo di avere le idee estremamente confuse con tutti questi "tagli" da inserire in bilancio:
Per spese di pubblicità si intende anche l'acquisto delle magliette (con apposita scritta)da destinare ai partecipanti ad una manifestazione sportiva organizzata dall'Ente? Oppure pubblicità è solo il manifesto, lo spazio nel quotidiano o alla radio?
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Messaggio  Paolo Gros Lun 31 Gen 2011 - 5:25

Ritengo le magliette con la scritta Comune di .... spesa pubblicitaria con ritorno di immagine .
E' l'Amministrazione che promuove se stessa e rientra nei tagli.
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Messaggio  Patrizio Gallipoli Mar 8 Feb 2011 - 10:34

In teoria, la norma dispone ..........

In pratica le amministrazioni fanno. Segnalo due esempi, il primo Comune di Courmayeur (delibera di G.M. n. 4 del 21/01/2011) con la quale sostanzialmente si da mandato all'erogazione di un contributo straordinario di € 15.000,00 a parziale copertura delle spese di organizzazione di un torneo tennistico - contenente tra l'altro l'attestazione che la concessione del contributo non si configura quale spesa vietata dall'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010. Il secondo la deliberazione di G.M. n. 74 del 31/01/2011 del Comune di Lecce con la quale, sostanzialmente si realizza una mostra con una previsione di spesa di € 24.000,00. Ipotesi questa seconda ricadente, verosimilmente nella limitazione di cui al comma 8 dell'art. 6 del D.L. 78/2010. Anche se nel caso specifico la somma parrebbe rivenire da un finanziamento statale e l'impegno di spesa è stato assunto nel 2010.
Per completezza cito anche il Comune di Gallipoli che ha adottato la deliberazione di G.M. n. 11 del 03/02/2011 di affidamento della gestione complessiva del carnevale ad una associazione no profit, sulla quale peraltro è stato richiesto apposito parere ANCI.
Vorrei saper cosa ne pensate e se, conoscete altre simili esempi di atti concreti, la cui condivisione, in termini di conoscenza, può aiutare a capire meglio in quale contesto si stiano muovendo le amministrazioni.

Patrizio Gallipoli

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Messaggio  Paolo Gros Mar 8 Feb 2011 - 10:44

La prima , come detto in altri post, mi pare davvero violare la norma anche se la localita' di grande pregio turistico potrebbe renderla "difendibile".
La seconda, Lecce, ci sta' tutta in quanto il finanziamento e l'impegno era del 2010 e si concretizza solo ora .La limitazione riguarda le spese di competenza 2011.
La terza Gallipoli mi pare corretta in quanto il Comune delega una propria iniziativa a fini turistici ad una no profit , non parla di patrocinio ma di un servizio che altrimenti , per marketing territoraile , avrebbe fatto di suo
riassumono le parole di Francodan nel caso "In sintesi sono ammesse quelle contribuzioni (distinguendole dalle sponsorizzazioni ormai vietate)dice la corte che sono connotate dall'elemento di essere destinate allo svolgimento da parte del privato di una ttività propria del comune in forma sussidiaria "
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Messaggio  Pola Mer 9 Feb 2011 - 1:06

A proposito dell'esempio del Comune di Lecce che porta avanti una mostra con un finanziamento statale, mi chiedevo come ci si deve comportare quando il Comune partecipa ad un bando per l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di una manifestazione e nel quadro economico figurano platealmente spese per pubblicità che sono al di sopra delle riduzioni di spesa previste dal D.L. 78.
Discutendo con i colleghi siamo arrivati alla conclusione che se l'altro Ente ci concede il finanziamento a quel determinato quadro economico (pubblicità compresa!) noi non stiamo utilizzando fondi di bilancio e quindi non rientrano nella famosa limitazione ... il problema dovrebbe essere di chi concede tale contributo.
Come si comportano gli altri comuni?
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Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010 Empty Spese puubblicita'

Messaggio  Paolo Gros Mer 9 Feb 2011 - 1:48

Appare utile chiarire gli elementi propri delle sponsorizzazioni e quelli delle spese di rappresentanza e di pubblicità. Infatti, in assenza di chiare definizioni normative, le spese per sponsorizzazione possono o meno essere classificate fra le spese di pubblicità o di rappresentanza in funzione di una serie di variabili, inerenti i contenuti, il soggetto beneficiario, il contesto generale di riferimento.
Le spese di sponsorizzazioni possono essere accomunate a quelle di pubblicità, nei limiti in cui sono connesse ad un contratto, di regola, caratterizzato da un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che intendono raggiungere. Mediante tale contratto lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato, che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, il servizio, o, comunque, l’attività produttiva dello sponsor.
Mentre con la pubblicità si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda, con le spese di rappresentanza viene offerta al pubblico un’immagine positiva del soggetto finanziatore e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza

In ogni caso, comune al divieto di spese per sponsorizzazioni ed all’obbligo di riduzione delle spese per rappresentanza, mostre, pubblicità, ecc., stabiliti dai due commi dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, è, senza dubbio, la limitazione per le Amministrazioni locali di finanziare eventi promozionali sia direttamente che indirettamente attraverso le attività di terzi soggetti cui, eventualmente, attribuire risorse in termini di mezzi o risorse finanziarie comunque superiori al limite stabilito dalla norma in argomento.

Prescindendo quindi dalla fonte di finanziamento mi pare nella fattispecie una procedura contra legem.

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Messaggio  francodan Mer 9 Feb 2011 - 3:29

Si può dire che le spese di sponsorizzazione (oggi vietate in ogni forma diretta-indiretta-surrettizia…)attengono ,di fatto ,sempre a spese di pubblicità in quanto la sponsorizzazione(diretta o indiretta) ha come finalità e motivazione primaria quella di promuovere l’immagine(e un ritorno di immagine)del comune quindi una finalità di pubblicità .
Di contro la legge consente con limitazioni (- ottanta per cento sul 2009)le spese per pubbliche relazioni e pubblicità .Si tratta di quelle spese di rappresentanza o pubblicitarie che l’ente utilizza direttamente per consolidare i rapporti tra enti o promuovere semplicemente la propria immagine ma non (e come tali invece escluse dal divieto )per migliorare l’informazione sui servizi gestiti,sulle modalità d’accesso ai servizi e via dicendo .
A mio parere il fatto che il progetto che prevede spese pubblicitarie sia cofinanziato da altri enti ,se non cambiano la norma ,a nulla rileva ,in quanto la legge prevede la riduzione sugli stanziamenti del bilancio del 2009 non prevedendo ai fini del calcolo lo scomputo di eventuali finanziamenti esterni.
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Messaggio  Pola Mer 9 Feb 2011 - 4:27

Certo che abbiamo un bel problema! La regione ci concede un finanziamento per promuovere una manifestazione ed in linea di massima CHIEDE che una buona parte di quel contributo sia destinato alla promozione ... quindi anche pubblicità! No sinceramente ormai ho enormi difficoltà a capire quale comportamento è opportuno seguire!!
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Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010 Empty Pubblicita'

Messaggio  Paolo Gros Mer 9 Feb 2011 - 4:32

Evidenzierei alla Regione il problema ( che e' di legittimita' ) , Regione che comunque non puo' imporre un quantum sulla pubblicita' di tale evento nel 2011 senza aver preventivamente richiesto all'ente destinatario se tale quantum osservi l limite imposto dal legislatore che ovviamente varia da ente ad ente.
La Regione concede, l'ente paga ..............ci siamo pero' chiesti , qualora venga sollevato il problema , chi ne rispondera' ??????
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Mostre, convegni & co. Note operative all'art.6 del DL 78/2010 Empty parere ANCI su delibera Gallipoli

Messaggio  Patrizio Gallipoli Gio 10 Feb 2011 - 5:39

ANCI sulla deliberazione segnalata ha esoresso il parere richiesto dall'ente che riporto



Comune di GALLIPOLI
La sponsorizzazione è qualificata con contratto atipico, attraverso il quale un soggetto c.d. sponsee o
sponsorizzato assume, normalmente verso corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività il
nome o il segno distintivo di altro soggetto detto sponsor o sponsorizzatore (C.d.S., sent. n.
6073/2001). Come recita la Cassazione (sent. n. 5086/1998) tale contratto non ha ad oggetto lo
svolgimento di un’attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto
associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni.
Il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 20 settembre 2006, ha rilevato
che non costituisce attività di sponsorizzazione l'inserimento di un messaggio pubblicitario
all'interno del documento cartaceo dell'ente pubblico o in allegato allo stesso diversamente
dall'inserimento del solo nome, ditta, logo o marchio, ma configura una ben diversa fattispecie di
pubblicità.
Sul concetto di sponsorizzazione inteso nei termini definiti dalla giurisprudenza, concordano le
Sezioni della Corte dei conti (Puglia e Lombardia, con delibere rispettivamente 163 e 1075 del
2010).
Tuttavia detto concetto viene asservito ai principi ispiratori della norma di contenimento della spesa
ed alla particolare situazione economica del paese, come emerge con evidenza dalla delibera della
Sezione Lombardia n. 2/2009. In particolare, con riguardo all’art. 61 del D.L. n. 112/2008, la
Sezione ha ritenuto che il termine “sponsorizzazioni” utilizzato dal legislatore, si riferisse a tutte le
forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti locali per realizzare eventi di
interesse per la propria collettività.
Tale interpretazione di natura estensiva del concetto, appare ridimensionata nel senso del
collegamento della spesa di sponsorizzazione ad una funzione che è quella di promuovere
l’immagine del comune nei confronti dei cittadini.
Mentre non è sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti tra le finalità
del comune.
Dato atto di quanto sopra, l’organizzazione di un evento che vanta un considerevole numero di
edizioni che ne hanno consolidato nel tempo il suo valore, non appare manifestarsi come una forma
di promozione dell’immagine del comune nei confronti dei cittadini. Semmai costituisce un modo
di mantenere fermi e costanti i valori e tradizioni storici e culturali presenti nella comunità locale e
riconosciuti dall’amministrazione, evitando che vengano perse.
D’altronde, finché il legislatore non detta i limiti alle funzioni del comune, gli unici limiti alle
funzioni amministrative dell’ente sono quelli che ne richiedono l’esercizio unitario ad altri enti
(art. 118 Cost.) .
Nell’ambito di questa competenza generale il comune valuta quali siano le attività che portano ad
uno sviluppo della propria comunità, ed adotta le politiche necessarie a soddisfarle.
Come recita la Corte dei conti “la promozione, il sostegno e l'incentivazione di attività sociali,
culturali e ricreative, rientrano sicuramente fra le funzioni amministrative e le finalità istituzionali
degli enti locali” (sez. giurisdizionale Lazio, sent. n. 179/2007).
Pertanto non sembra possa configurarsi attività di sponsorizzazione quella di continuare, nel solco
della tradizione, una manifestazione consolidata che presenta valori culturali e, si presume, anche
storici, e per tali motivi che affondano nel tempo, non ha il fine di promuovere l’immagine del
comune, e configurarsi quale attività di sponsorizzazione secondo l’ampio concetto inteso dalla
Corte dei conti.
Ne consegue che anche l’attività della Associazione, che peraltro non comporta oneri finanziari per
il comune, essendo di supporto alla svolgimento di funzioni aventi finalità istituzionale, non si può
considerare a livello di patrocinio o sponsorizzazione dell’attività del Comune medesimo

In tal senso ANCI si è pronunciata in relazione al parere richiesto.

Patrizio Gallipoli

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Messaggio  francodan Gio 10 Feb 2011 - 5:48

il principio da seguire penso sia questo :

il comune si affida a terzi per svolgere una determinata funzione (funzione di assistenza o altra funzione propria del comune)

questa funzione deve essere di competenza comunale

l'affidamento al terzo della funzione realizza solo un diverso modo di erogazione del servizio che potrebbe sempre essere svolto dal comune direttamente

in questi casi la legge è rispettata e non si incappa nel divieto di sponsorizzazione (diretta o indiretta)si ha sostituzione del terzo al comune nell'espletamento di funzioni comunali
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Messaggio  Patrizio Gallipoli Gio 10 Feb 2011 - 8:30

La delibera di Gallipoli, parte da alcuni presupposti. Primo, la manifestazione "Carnevale" appartiene alla collettività gallipolina quindi, e di conseguenza, di fatto al Comune in quanto ente esponenziale della collettività. Tant'è che da sempre, il Comune affida la getione delle attività a soggetti terzi, siano essi associazioni o meno. Ne consegue che l'attività "manifestazione" è realizzata dal Comune che ne è "proprietario" e che per la sua realizzazione ne affida la gestione a terzi. Di fatto è impossibile che si verifichi l'ipotesi di sponsorizzazione, mancandone tutti i presupposti essenziali in quanto è ovvio il Comune non può sponsorizzare se stesso (La sponsorizzazione è un contratto, le due parti <sponsor e sponsee> coinciderebbero). In secondo luogo, la delibera, realizza un affidamento di servizi, peraltro senza costi per il Comune, in quanto il compenso è costituito dalla raccolta pubblicitaria che l'associazione affidataria del servizio "organizzazione della manifetazione" saprà (se) procacciarsi. Terzo, la legittimazione all'effettuazione della spesa, si pone in termini generali e cioè se la stessa è legittima non in relazione alle disposizioni del D.L. 78 art. 6, (che non si applica al caso concreto, in quanto siamo completamente al di fuori dell'ipotesi sponsorizzazione, contribuzione o altro) ma bensì in ordine all'esercizio delle funzioni dell'ente (pertinenza) e la risposta non può che esssere affermativa, in quanto la promozione del territorio in termini turistici e culturali in uno con la salvaguardia delle tradizioni ed usi locali in uno ancora alla sua cultura rientra a pieno titolo nelle funzioni.
Riassumendosi, trattasi di esercizio di funzioni proprie in forma diretta con affidamento a terzi di servizi consistenti nell'attività di organizzazione della attività relative, senza costi diretti. Siamo fuori dal caso, tuttavia l'elemento di criticità è costituito dalla qualificazione della spesa. Cioè, posto che siamo fuori e che la spesa è legittima. Quale natura gli attribuisco. In termini pratici il richio è che in tale sede si ricada nella limitazione di cui al comma 9. Cosa ne pensate

Patrizio Gallipoli

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Messaggio  Paolo Gros Gio 10 Feb 2011 - 10:33

Come gia' detto ed anche in base a quanto riassumi mi sentirei di sostenere la piena legittimita' della deliberazione nella quale si evince che si ha sostituzione del terzo al comune nell'espletamento di funzioni comunali.
Paolo Gros
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Messaggio  francodan Ven 11 Feb 2011 - 0:41

il caso prospettato comunque integrerebbe e rispetterebbe lo schema sopradescritto nel senso che comunque non si tratterebbe di erogazione indiretta elusiva del divieto di sponsorizzazione ossia :

il comune si affida a terzi per svolgere una determinata funzione

questa funzione è di competenza comunale

l'affidamento al terzo della funzione realizza solo un diverso modo di erogazione del servizio che potrebbe sempre essere svolto dal comune direttamente

non vedo altri limiti in quanto non mi sembra una spesa per convegni,per mostre ,per relazioni pubbliche espressamente limitate (- 80 per cento),si tratta a mio parere di una spesa rientrante nella fattispecie cultura - promozione del tempo libero .occorre al massimo ,trattandosi comunque di spese discrezionali ,motivare bene .

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Messaggio  francodan Ven 11 Feb 2011 - 1:24

inoltre aggiungerei che eventuali finanziamenti esterni non inciderebbero ai fini della spesa (limiti di spesa)e questo si potrebbe per analogia dedurre da quanto affermato dalle sezioni unite corte conti parere 7 sia pure con riferimento a spese di consulenza e incarichi finanziati da regioni o stato.
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