Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
3 partecipanti
TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
alla sezione
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1024
TASI - analisi applicativa dell'imposta
approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
è scaricabile una relazione dettagliata di l’approfondimento normativo da porre alla base delle scelte amministrative per l’applicazione della TASI nell’anno 2014, per accompagnare la proposta degli atti TASI da parte del responsabile di servizio, e per cercare di evitare i "soliti" problemi posti dai revisori
perlomeno se un revisore dovesse eccepire in merito alla facoltà e discrezionalità Comunale di differenziare le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, dovrà a sua volta portare le necessarie argomentazioni di legge
il riferimento è ovviamente e principalmente alla facoltà comunale di stabilire, per esempio, aliquota 2 per mille con detrazione euro 50 su abitazione principale, ed aliquota “0” zero per tutti gli immobili con diversa destinazione, considerato inoltre che sono proprio le abitazioni principali ed i loro occupanti che usufruiscono maggiormente dei servizi indivisibili comunali.
La legge dispone in maniera chiara che i Comuni POSSONO :
- differenziate le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683) :
a) settore di attività (settore di attività economica)
b) tipologia e destinazione degli immobili (abitazione principale, fabbricati a disposizione, categoria catastale)
c) tipologia bene immobile (tipologie edilizie residenziali “prima casa” - tipologie edilizie non residenziali “seconda casa”)
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1024
TASI - analisi applicativa dell'imposta
approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
è scaricabile una relazione dettagliata di l’approfondimento normativo da porre alla base delle scelte amministrative per l’applicazione della TASI nell’anno 2014, per accompagnare la proposta degli atti TASI da parte del responsabile di servizio, e per cercare di evitare i "soliti" problemi posti dai revisori
perlomeno se un revisore dovesse eccepire in merito alla facoltà e discrezionalità Comunale di differenziare le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, dovrà a sua volta portare le necessarie argomentazioni di legge
il riferimento è ovviamente e principalmente alla facoltà comunale di stabilire, per esempio, aliquota 2 per mille con detrazione euro 50 su abitazione principale, ed aliquota “0” zero per tutti gli immobili con diversa destinazione, considerato inoltre che sono proprio le abitazioni principali ed i loro occupanti che usufruiscono maggiormente dei servizi indivisibili comunali.
La legge dispone in maniera chiara che i Comuni POSSONO :
- differenziate le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683) :
a) settore di attività (settore di attività economica)
b) tipologia e destinazione degli immobili (abitazione principale, fabbricati a disposizione, categoria catastale)
c) tipologia bene immobile (tipologie edilizie residenziali “prima casa” - tipologie edilizie non residenziali “seconda casa”)
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
Grazie...ho letto diversi articoli su riviste specializzate che sostengono che l'eventuale applicazione TASI alle sole abitazioni principali sarebbe come applicare la stessa come fosse un'imposta patrimoniale, in aperto contrasto con le chiare scelte legislative e soprattutto con il presupposto di imposta.
Sarà utile consultare l'approfondimento normativo messo a disposizione....
Sarà utile consultare l'approfondimento normativo messo a disposizione....
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
re
l'eventuale applicazione TASI alle sole abitazioni principali sarebbe come applicare la stessa come fosse un'imposta patrimoniale
gia' invece applicandola anche alle seconde abitazioni l'imposta non e' piu' patrimoniale...andiamo bene
gia' invece applicandola anche alle seconde abitazioni l'imposta non e' piu' patrimoniale...andiamo bene
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
ho fatto questo documento perchè un revisore di un comune pone dei "dubbi" non meglio motivati sulla base dei noti articoli di giornale
ma un revisore non dovrebbe forse argomentare un suo parere sulla base della legge, portanto argomenti e riferimenti normativi chiari ?
ora dovrà farlo .... qualora ritenesse di mettere parere contrario
...gia' invece applicandola anche alle seconde abitazioni l'imposta non e' piu' patrimoniale...andiamo bene.......
ma un revisore non dovrebbe forse argomentare un suo parere sulla base della legge, portanto argomenti e riferimenti normativi chiari ?
ora dovrà farlo .... qualora ritenesse di mettere parere contrario
...gia' invece applicandola anche alle seconde abitazioni l'imposta non e' piu' patrimoniale...andiamo bene.......
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
già...e continua dicendo che sarebbe manifesto il completo fallimento della scelta fatta con l'eliminazione dell'IMU per l'abitazione principale...
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
è dal 1 gennaio 2012 che continua il .. completo fallimento .... della schizzofreniaca tassazione immobiliare e dei servizi ... per noti motivi
il peccato originale è sempre quello ..
il peccato originale è sempre quello ..
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
avrei qualche domanda in merito all'approfondimento:
1.il principio di solidarietà è riscontrabile tra i possessori anche qualora solo uno dei due risiede nell'abitazione?
2. il pagamento della TASI da parte dei possessori deve avvenire sulla base della quota di possesso? Oppure può essere richiesto ad uno i pagare il tutto in funzione del principio di solidarietà? Nell'approfondimento si indica il calcolo per la quota di possesso ma la norma non lo precisa mi pare
3.sarebbe legittimo deliberare un'aliquota superiore allo zero solo per le abitazioni principali escludendo di conseguenza il pagamento TASI per altri fabbricati, inquilini, aree edificabili o è più corretto indicare espressamente che tali categorie e tipologie sono con aliquota pari a zero?
Grazie
1.il principio di solidarietà è riscontrabile tra i possessori anche qualora solo uno dei due risiede nell'abitazione?
2. il pagamento della TASI da parte dei possessori deve avvenire sulla base della quota di possesso? Oppure può essere richiesto ad uno i pagare il tutto in funzione del principio di solidarietà? Nell'approfondimento si indica il calcolo per la quota di possesso ma la norma non lo precisa mi pare
3.sarebbe legittimo deliberare un'aliquota superiore allo zero solo per le abitazioni principali escludendo di conseguenza il pagamento TASI per altri fabbricati, inquilini, aree edificabili o è più corretto indicare espressamente che tali categorie e tipologie sono con aliquota pari a zero?
Grazie
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
non posso approfondire l'approfondimento che contiene le risposte alle domande ....
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
1.il principio di solidarietà è riscontrabile tra i possessori anche qualora solo uno dei due risiede nell'abitazione?
RISPOSTA
L’obbligazione solidale è riferita alla medesima prestazione, nel caso :
- obbligo solidale tra i possessori e occupanti (aliquota abitazione principale)
- obbligo solidale tra possessori non occupanti (aliquota altri fabbricati)
2. il pagamento della TASI da parte dei possessori deve avvenire sulla base della quota di possesso? Oppure può essere richiesto ad uno i pagare il tutto in funzione del principio di solidarietà? Nell'approfondimento si indica il calcolo per la quota di possesso ma la norma non lo precisa mi pare
RISPOSTA
a) la norma prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare è OCCUPATA da un soggetto DIVERSO dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria
(in questo caso il calcolo non avviene sulla base della quota di possesso per l’occupante, ma lo sarà per i possessori che versano la restante somma, suddivisa per le quote di proprietà)
- detentori/occupanti versano la percentuale dal 10 al 30 per cento
- possessori versano la restante somma, suddivisa per le quote di proprietà
b) Di conseguenza quindi nel caso in cui l’unità immobiliare è OCCUPATA da un SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare, possesso e detenzione/occupazione sono coincidenti e pertanto i possessori e detentori/occupanti sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria
(in questo caso il calcolo avviene sulla base della quota di possesso, in quanto non vi è ripartizione d’imposta considerato che il fabbricato è occupato da soggetto titolare del diritto reale)
3.sarebbe legittimo deliberare un'aliquota superiore allo zero solo per le abitazioni principali escludendo di conseguenza il pagamento TASI per altri fabbricati, inquilini, aree edificabili o è più corretto indicare espressamente che tali categorie e tipologie sono con aliquota pari a zero?
RISPOSTA
Il comune non può escludere nessuno dal pagamento della TASI, non è nelle sue facoltà, ma può differenziate le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683) fino all’azzeramento
Pertanto l’aliquota “0” zero è sempre una aliquota, che nel caso, porta ad una imposta da versare pari a zero.
RISPOSTA
L’obbligazione solidale è riferita alla medesima prestazione, nel caso :
- obbligo solidale tra i possessori e occupanti (aliquota abitazione principale)
- obbligo solidale tra possessori non occupanti (aliquota altri fabbricati)
2. il pagamento della TASI da parte dei possessori deve avvenire sulla base della quota di possesso? Oppure può essere richiesto ad uno i pagare il tutto in funzione del principio di solidarietà? Nell'approfondimento si indica il calcolo per la quota di possesso ma la norma non lo precisa mi pare
RISPOSTA
a) la norma prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare è OCCUPATA da un soggetto DIVERSO dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria
(in questo caso il calcolo non avviene sulla base della quota di possesso per l’occupante, ma lo sarà per i possessori che versano la restante somma, suddivisa per le quote di proprietà)
- detentori/occupanti versano la percentuale dal 10 al 30 per cento
- possessori versano la restante somma, suddivisa per le quote di proprietà
b) Di conseguenza quindi nel caso in cui l’unità immobiliare è OCCUPATA da un SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare, possesso e detenzione/occupazione sono coincidenti e pertanto i possessori e detentori/occupanti sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria
(in questo caso il calcolo avviene sulla base della quota di possesso, in quanto non vi è ripartizione d’imposta considerato che il fabbricato è occupato da soggetto titolare del diritto reale)
3.sarebbe legittimo deliberare un'aliquota superiore allo zero solo per le abitazioni principali escludendo di conseguenza il pagamento TASI per altri fabbricati, inquilini, aree edificabili o è più corretto indicare espressamente che tali categorie e tipologie sono con aliquota pari a zero?
RISPOSTA
Il comune non può escludere nessuno dal pagamento della TASI, non è nelle sue facoltà, ma può differenziate le aliquote TASI in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (comma 683) fino all’azzeramento
Pertanto l’aliquota “0” zero è sempre una aliquota, che nel caso, porta ad una imposta da versare pari a zero.
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
Grazie per la risposta.
Sto analizzando i vari casi di calcolo proposti...mi è tutto chiaro, tranne il caso n.2 perché se un soggetto è proprietario dell'immobile seppur al 50% e vi risiede con il suo nucleo familiare non dovrebbe pagare IMU e dovrebbe pagare la TASI solo in funzione dell'aliquota stabilità per le abitazioni principali e non anche in base alla percentuale di ripartizione deliberata.
Credo che quest'ultima percentuale di ripartizione debba essere corrisposta unicamente nel caso il soggetto occupante non sia anche possessore di diritto reale. Dalla lettura della norma direi che la giusta applicazione sia quella esposta nel caso n.1...
Sto analizzando i vari casi di calcolo proposti...mi è tutto chiaro, tranne il caso n.2 perché se un soggetto è proprietario dell'immobile seppur al 50% e vi risiede con il suo nucleo familiare non dovrebbe pagare IMU e dovrebbe pagare la TASI solo in funzione dell'aliquota stabilità per le abitazioni principali e non anche in base alla percentuale di ripartizione deliberata.
Credo che quest'ultima percentuale di ripartizione debba essere corrisposta unicamente nel caso il soggetto occupante non sia anche possessore di diritto reale. Dalla lettura della norma direi che la giusta applicazione sia quella esposta nel caso n.1...
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: TASI - approfondimento e analisi normativa alla base delle scelte amministrative
condivido
ho riportato tale esempio di calcolo perchè alcuni propendono per tale ipotesi che personalemnte non condivido
ho riportato tale esempio di calcolo perchè alcuni propendono per tale ipotesi che personalemnte non condivido
Contenuto sponsorizzato
Argomenti simili
» TARES - IMU : APPROFONDIMENTO SU BASE RELAZIONE TECNICA AL D.L. N. 102/2013 E E DALLA PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI A.C. N. 1544
» TASI BASE senza approvazione aliquote
» IMMOBILE SOGGETTO A ICI CHE IN BASE ALLA % DI PROPRIETA NON VERSA
» TASI BASE senza approvazione aliquote
» IMMOBILE SOGGETTO A ICI CHE IN BASE ALLA % DI PROPRIETA NON VERSA
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin