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RISPETTO PATTO DI STABILITA'
Gli art.li 12 e 13 del nostro regolamento di contabilità, dispongono circa le modalità con cui si assumono gli impegni di spesa e le successive liquidazioni. In particolare l'art. 13 relativo alle liquidazioni, precisa che quest'ultime consistono "nelle determinazioni del responsabile d'area, che sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa , liquida di pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato", ovvero che la liquidazione è effettuata con determinazione del responsabile della U.O.S. che ha provveduto all'ordinazione dell'esecuzione dei lavori, della fornitura o delle prestazione di beni e servizi, previo riscontro con apposizione del visto di regolarità del titolo di spesa (fattura, parcella contratto o altro), nonchè della verifica della corrispondenza alla qualità, ai prezzi ed ai termini convenuti e verificati sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e buoni di consegna e che SOLO IN MANCANZA anche di uno dei suddetti requisiti, i provvedimenti di liquidazione sono restituiti al servizio proponente, previa segnalazione in calce da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'inesattezza contenuta, con invito a provvedere alla correzione con provvedimento di rettifica.
A seguito degli intervenuti obblighi del rispetto del cosi detto "patto di stabilità", succede in questo comune che il responsabile dei servizi finanziari, una volta accertato la effettiva disponinbilità di cassa nell'esercizio in corso, abbia ad invitare gli altri responsabili delle U.O.S. a non provvedere ad emettere le determinazioni relative agli atti di liquidazione
anche per tutti i lavori conclusi da anni con certificato di regolare esecuzione.
Cerco di spiegarmi meglio: Se nel corso degli anni precedente l'ufficio tecnico ha regolarmente accertato la conclusione di vari lavori per un importo di un milione di euro ma la capacità di pagamento, per non incorrere nelle sanzion i previste per chi non rispetta il patto, è di 400000 euro per l'anno in corso, il R.S.F. impone agli altri responsabili di procedere con l'adozione delle determine di liquidazione per tale importo e di sospendere le relative determine di liquidazione per gli importi in eccesso.
Succede così, in relazione al settore dei lavori pubblici che ben 70 partite su 100 sono tutt'ora inevase ed in attesa di provvedimento di liquidazione.
Il Responsabile dei servizi finanziari sostiene che la sospensione dell'adozione delle determine di liquidazione da parte del funzionario che ha disposto l'atto di impegno derivi dall'obbligatorietà per il Comune del rispetto del patto di stabilità, personalmente sono più propenso nel ritenere che la sospensione del pagamento, ovvero il rispetto del patto, debba essere fatta dal responsabile dei servizi finanziari nella fase dell'ordinazione della spesa. Compete a quest'ultimo di verificare il rispetto del patto bl.occando conseguentemente l'emissione dei mandati di pagamento (l'ordinazione del pagamento) nel momento in cui verifica che si splafonerebbe il patto di stabilità.
Tutto ciò premesso gradirei di sapere il vostro autorevole giudizio se è corretta l'interpretazione data dal ns. responsabile dei servizi finanziari (blocco dell'emisione delle determine di liquidazione da parte del funzionario che ha adolttato l'impegno e commissionato il lavoro) oppure se non sia più corretto di sospendere l'emissione dell'ordinazione del pagamento ovvero la sospensione dell'atto tipico della ragioneria con il quale viene disposto il pagamento nei confronti del creditore.
Cordiali saluti
Arturo Pasquinelli assessore comunale
A seguito degli intervenuti obblighi del rispetto del cosi detto "patto di stabilità", succede in questo comune che il responsabile dei servizi finanziari, una volta accertato la effettiva disponinbilità di cassa nell'esercizio in corso, abbia ad invitare gli altri responsabili delle U.O.S. a non provvedere ad emettere le determinazioni relative agli atti di liquidazione
anche per tutti i lavori conclusi da anni con certificato di regolare esecuzione.
Cerco di spiegarmi meglio: Se nel corso degli anni precedente l'ufficio tecnico ha regolarmente accertato la conclusione di vari lavori per un importo di un milione di euro ma la capacità di pagamento, per non incorrere nelle sanzion i previste per chi non rispetta il patto, è di 400000 euro per l'anno in corso, il R.S.F. impone agli altri responsabili di procedere con l'adozione delle determine di liquidazione per tale importo e di sospendere le relative determine di liquidazione per gli importi in eccesso.
Succede così, in relazione al settore dei lavori pubblici che ben 70 partite su 100 sono tutt'ora inevase ed in attesa di provvedimento di liquidazione.
Il Responsabile dei servizi finanziari sostiene che la sospensione dell'adozione delle determine di liquidazione da parte del funzionario che ha disposto l'atto di impegno derivi dall'obbligatorietà per il Comune del rispetto del patto di stabilità, personalmente sono più propenso nel ritenere che la sospensione del pagamento, ovvero il rispetto del patto, debba essere fatta dal responsabile dei servizi finanziari nella fase dell'ordinazione della spesa. Compete a quest'ultimo di verificare il rispetto del patto bl.occando conseguentemente l'emissione dei mandati di pagamento (l'ordinazione del pagamento) nel momento in cui verifica che si splafonerebbe il patto di stabilità.
Tutto ciò premesso gradirei di sapere il vostro autorevole giudizio se è corretta l'interpretazione data dal ns. responsabile dei servizi finanziari (blocco dell'emisione delle determine di liquidazione da parte del funzionario che ha adolttato l'impegno e commissionato il lavoro) oppure se non sia più corretto di sospendere l'emissione dell'ordinazione del pagamento ovvero la sospensione dell'atto tipico della ragioneria con il quale viene disposto il pagamento nei confronti del creditore.
Cordiali saluti
Arturo Pasquinelli assessore comunale
arpasqu- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 13.05.11
Età : 70
Patto
Il comportamento del responsabile del servizio finanziario mi pare corretto poiche :
La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Viene utilizzato il criterio della “competenza mista” costituita dalla somma degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
Nello specifico quindi , trattandosi di spesa in conto capitale , l'unica possibilita' per losservanza del patto e interrompere i pagamanenti.
Certo e' che in una piu' ampia programmazione occorerebbe verificare anche la fase dell'accertamento e dell'impegno per la parte corrente.
La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Viene utilizzato il criterio della “competenza mista” costituita dalla somma degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
Nello specifico quindi , trattandosi di spesa in conto capitale , l'unica possibilita' per losservanza del patto e interrompere i pagamanenti.
Certo e' che in una piu' ampia programmazione occorerebbe verificare anche la fase dell'accertamento e dell'impegno per la parte corrente.
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