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Conservazione del posto
Buon giorno,
vorrei sapere se un dipendente appartenente al contratto collettivo EELL ha diritto alla conservazione del posto in caso di nomina a ufficiale in una istituzione della Unione Europea, dove il periodo di prova ha durata di 9 mesi.
Grazie in anticipo
vorrei sapere se un dipendente appartenente al contratto collettivo EELL ha diritto alla conservazione del posto in caso di nomina a ufficiale in una istituzione della Unione Europea, dove il periodo di prova ha durata di 9 mesi.
Grazie in anticipo
cristinaUE- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 03.10.11
Conservazione del posto
Art. 14 bis CCNL 6/7/1995, Art. 20 CCNL 14/9/2000 il quale cita:
9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.
Ne consegue che prevedendo l'unione europea analogo trattamento ( periodo di prova ) a nulla rileva che sia di nove mesi in lugo di sei come per gli EELL.
Presso l'ente di provenienza ( comune) dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, .
9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.
Ne consegue che prevedendo l'unione europea analogo trattamento ( periodo di prova ) a nulla rileva che sia di nove mesi in lugo di sei come per gli EELL.
Presso l'ente di provenienza ( comune) dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, .
Re: Conservazione del posto
Nella mia amministrazione mi richiedono non solo che il nuovo ente (Commissione Europea) preveda il periodo di prova (che come dicevo e' 9 mesi) ma anche la presenza di un istituto analogo nel contratto, vale a dire che sia prevista la possibilita' di mantenere il posto per il periodo di prova in caso di assunzione presso altro ente.
E' questo a cui si riferisce il testo da lei citato per analoga disciplina?
Lo statuto dei funzionari EU prevede la possibilita' di richiedere aspettativa per motivi personali anche per assunzione presso altra organizzazione, ma nel mio caso la
la mia amministrazione mi dice che non ho alta alternativa al licenziamento dal momento che nel nuovo contratto che andro' a firmare non e' previsto esplicitamente la conservazione del posto per eventuale periodo di prova presso altro ente.
Non ho davvero nessuna alternativa per il periodo di prova?
Grazie di nuovo
E' questo a cui si riferisce il testo da lei citato per analoga disciplina?
Lo statuto dei funzionari EU prevede la possibilita' di richiedere aspettativa per motivi personali anche per assunzione presso altra organizzazione, ma nel mio caso la
la mia amministrazione mi dice che non ho alta alternativa al licenziamento dal momento che nel nuovo contratto che andro' a firmare non e' previsto esplicitamente la conservazione del posto per eventuale periodo di prova presso altro ente.
Non ho davvero nessuna alternativa per il periodo di prova?
Grazie di nuovo
cristinaUE- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 03.10.11
Periodo di prova
Ecco l'Aran nello specifico del tuo problema:
Art. 12 – Aspettativa
L'aspettativa prevista dall'art. 12, comma 8 lettera a) per un periodo massimo di sei mesi per i dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova, può essere prorogata in caso di interruzione per malattia, gravidanza, etc.?
L'aspettativa può essere consentita anche nei casi di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso organismi della Comunità Europea?
L'art. 12, comma 8, lett. a) prevede la concessione di un periodo massimo di sei mesi di aspettativa per il periodo di prova, senza prevedere i casi in cui questo sia sospeso per effetto delle sopravvenute, eccezionali situazioni di assenza dal servizio dovuta a malattia, gravidanza o altri eventi impeditivi della regolare prestazione del servizio. Premettendo che nell'attuale quadro privatistico, l'amministrazione dove il dipendente è in prova potrebbe confermarlo al termine del semestre anche in presenza di un periodo di sospensione del servizio, limitatamente ai segnalati eventi particolari, questa Agenzia non trova elementi impeditivi ad una proroga dell'aspettativa previo accordo delle amministrazioni interessate e, comunque, nel rispetto del periodo massimo previsto dal comma 1 dell'articolo in esame.
Quanto al secondo quesito, pur non essendo l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso organismi della Comunità europea elencata fra le situazioni che danno luogo alla conservazione del posto, si ritiene che la clausola sia ugualmente applicabile ove risulti che l'assunzione è avvenuta in prova, per tutta la durata di essa e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi come sopra specificato
lo trovi al link
http://www.giuliorossi.info/sanita/ccnl/sancom/quesiti/sancom_raccoltaquesiti.html#Art. 12
Art. 12 – Aspettativa
L'aspettativa prevista dall'art. 12, comma 8 lettera a) per un periodo massimo di sei mesi per i dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova, può essere prorogata in caso di interruzione per malattia, gravidanza, etc.?
L'aspettativa può essere consentita anche nei casi di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso organismi della Comunità Europea?
L'art. 12, comma 8, lett. a) prevede la concessione di un periodo massimo di sei mesi di aspettativa per il periodo di prova, senza prevedere i casi in cui questo sia sospeso per effetto delle sopravvenute, eccezionali situazioni di assenza dal servizio dovuta a malattia, gravidanza o altri eventi impeditivi della regolare prestazione del servizio. Premettendo che nell'attuale quadro privatistico, l'amministrazione dove il dipendente è in prova potrebbe confermarlo al termine del semestre anche in presenza di un periodo di sospensione del servizio, limitatamente ai segnalati eventi particolari, questa Agenzia non trova elementi impeditivi ad una proroga dell'aspettativa previo accordo delle amministrazioni interessate e, comunque, nel rispetto del periodo massimo previsto dal comma 1 dell'articolo in esame.
Quanto al secondo quesito, pur non essendo l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso organismi della Comunità europea elencata fra le situazioni che danno luogo alla conservazione del posto, si ritiene che la clausola sia ugualmente applicabile ove risulti che l'assunzione è avvenuta in prova, per tutta la durata di essa e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi come sopra specificato
lo trovi al link
http://www.giuliorossi.info/sanita/ccnl/sancom/quesiti/sancom_raccoltaquesiti.html#Art. 12
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