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formazione graduatoria senza specificare posti
Buonasera volevo sapere che differenza c è partecipare ad un concorso a tempo determinato per la formazione di una graduatoria per assunzioni di agenti di polizia municipale oppure partecipare ad un concorso dove sono specificati i posti.
Nel caso in cui si partecipi al concorso per la formazione di una graduatoria
- arrivando primi si à comunque vincitori?
- devono lavorare tutti nella graduatoria o si puo' ripartire dal primo?
Nel caso in cui si partecipi al concorso per la formazione di una graduatoria
- arrivando primi si à comunque vincitori?
- devono lavorare tutti nella graduatoria o si puo' ripartire dal primo?
Luca8888- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 03.10.11
Graduatoria
Da cio' che comprendo si tratta della formazione di graduatoria "eventualmente utile ed utilizzabile " nel momento in cui si rendessero disponibili posti di pati categoria a TD.
In realta' non si e' vinto alcun concorso ma il primo idoneo evidentemente sara' il primo soggetto ad essere utilizzato per i posti anzidetti.
Anche ulteriori idonei potranno essere utilizzati se il primo idoneo al momento della richiesta risulti gia' occupato ( anche presso lo stesso ente ) oppure non piu' interessato.
In realta' non si e' vinto alcun concorso ma il primo idoneo evidentemente sara' il primo soggetto ad essere utilizzato per i posti anzidetti.
Anche ulteriori idonei potranno essere utilizzati se il primo idoneo al momento della richiesta risulti gia' occupato ( anche presso lo stesso ente ) oppure non piu' interessato.
Re: formazione graduatoria senza specificare posti
Quindi nel caso in cui si renda disponibile un incarico si comincia dal primo e cosi via?
In questo caso se c è lo stacco si puo ricomnicare sempre dal primo?
In questo caso se c è lo stacco si puo ricomnicare sempre dal primo?
Luca8888- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 03.10.11
Graduatoria
Certo che si poiche' il rpimo idfoneo non ocuupato e' il soggetto che meglio ha svolto la prova selettiva quindi il piu' meritevole.
Re: formazione graduatoria senza specificare posti
Perfetto grazie mille Paolo
Luca8888- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 03.10.11
Re: formazione graduatoria senza specificare posti
Se conferisco 2 incarichi a Pinco e Pallino, mettiamo il caso che a Pinco lo conferisco dal 01/01/2011 per mesi sei, a Pallino lo conferisco dal 01/03/2011 sempre per mesi sei.
Pinco finisce il 30/06/2011, il prossimo incarico lo voglio dare il 01/08/2011 devo risentire Pinco giusto?e se non accetta l incarico perchè occupato devo sentire il terzo poichè Pallino è ancora in servizio.è cosi?
Pinco finisce il 30/06/2011, il prossimo incarico lo voglio dare il 01/08/2011 devo risentire Pinco giusto?e se non accetta l incarico perchè occupato devo sentire il terzo poichè Pallino è ancora in servizio.è cosi?
Luca8888- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 03.10.11
Re: formazione graduatoria senza specificare posti
Grazie Paolo..L'ente locale mi ha detto che non sà di questa cosa e loro continueranno a scorrere la graduatoria.
E' normale secondo te Paolo?
Dicono che nessuna norma prevede ciò
E' normale secondo te Paolo?
Dicono che nessuna norma prevede ciò
Luca8888- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 03.10.11
Scorrimento graduatoria
vincitori di un concorso pubblico (e, dunque, tanto più i candidati risultati idonei), all’esito della procedura selettiva pubblica, non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, potendo l’Amministrazione non procedervi nei casi in cui sia venuta meno la necessità o la convenienza di ricoprire i posti messi a concorso ovvero in cui si siano verificati mutamenti oggettivi delle condizioni relative alla nomina.
E' quanto stabilito dai giudici del Tar del Lazio, secondo i quali è ancora operante nel pubblico impiego questo principio di carattere generale, non intaccato, tra l’altro, dal fenomeno della c.d. privatizzazione.
A corollario di quanto sopra detto, non può che imporsi l’insussistenza di un obbligo per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento delle graduatorie.
Per quanto riguarda, poi, il riferimento all’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, il quale, riproducendo la disposizione già contenuta nell’art. 23, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che: “Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della……….pubblicazione per eventuali coperture di posti per il quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili……”, è da ritenere che l’ambito applicativo di tale disposizione sia limitato esclusivamente all’individuazione di un arco temporale di vigenza (e, quindi, di astratta idoneità alla produzione di effetti giuridicamente rilevanti) delle già formate procedure concorsuali.
Del resto va osservato che: 1) la richiamata disposizione non prevede espressamente alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere allo “scorrimento” né alcuna preclusione all’indizione di un nuovo concorso; 2) la fissazione dell’arco temporale non si presta, di per sé, a produrre l’ulteriore conseguenza (inespressa dalla legge), di rendere obbligato il ricorso, da parte dell’Amministrazione, alle graduatorie stesse.
La c.d. “ultrattività” della graduatoria concorsuale va, infatti, distinta, sul piano concettuale prima ancora che effettuale, dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento e/o preclusione all’indizione di un nuovo bando di concorso.
Limitazioni di questo tipo, in quanto incidenti sulla potestà di autodeterminazione discrezionale della p.a., non possono non conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni espresse.
La copertura dei posti eventualmente resisi disponibili rispetto alla precedente graduatoria “per rinuncia, dimissioni e decadenza”, non riveste carattere prioritario, perché l’Amministrazione può ben ravvisare ragioni che depongono, se del caso, a favore dell’espletamento di un nuovo concorso.
L’istituto dell’utilizzazione di una graduatoria per la copertura di posti successivamente resisi disponibili, ha pur sempre carattere eccezionale rispetto alla comune regola secondo cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso, dai “vincitori” della procedura; con la conseguenza che tale utilizzazione non è obbligatoria.
Detto tutto questo e' evdente che se una PA decide invece di scorrere la graduatoria debba sempre partire dal primo ( mai visto uno scorrimento partendo dal secondo o dal terzo....ma che dicono ??? )
E' quanto stabilito dai giudici del Tar del Lazio, secondo i quali è ancora operante nel pubblico impiego questo principio di carattere generale, non intaccato, tra l’altro, dal fenomeno della c.d. privatizzazione.
A corollario di quanto sopra detto, non può che imporsi l’insussistenza di un obbligo per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento delle graduatorie.
Per quanto riguarda, poi, il riferimento all’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, il quale, riproducendo la disposizione già contenuta nell’art. 23, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che: “Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della……….pubblicazione per eventuali coperture di posti per il quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili……”, è da ritenere che l’ambito applicativo di tale disposizione sia limitato esclusivamente all’individuazione di un arco temporale di vigenza (e, quindi, di astratta idoneità alla produzione di effetti giuridicamente rilevanti) delle già formate procedure concorsuali.
Del resto va osservato che: 1) la richiamata disposizione non prevede espressamente alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere allo “scorrimento” né alcuna preclusione all’indizione di un nuovo concorso; 2) la fissazione dell’arco temporale non si presta, di per sé, a produrre l’ulteriore conseguenza (inespressa dalla legge), di rendere obbligato il ricorso, da parte dell’Amministrazione, alle graduatorie stesse.
La c.d. “ultrattività” della graduatoria concorsuale va, infatti, distinta, sul piano concettuale prima ancora che effettuale, dalla configurabilità di un obbligo di scorrimento e/o preclusione all’indizione di un nuovo bando di concorso.
Limitazioni di questo tipo, in quanto incidenti sulla potestà di autodeterminazione discrezionale della p.a., non possono non conseguire (nella vigenza del principio di legalità) a prescrizioni espresse.
La copertura dei posti eventualmente resisi disponibili rispetto alla precedente graduatoria “per rinuncia, dimissioni e decadenza”, non riveste carattere prioritario, perché l’Amministrazione può ben ravvisare ragioni che depongono, se del caso, a favore dell’espletamento di un nuovo concorso.
L’istituto dell’utilizzazione di una graduatoria per la copertura di posti successivamente resisi disponibili, ha pur sempre carattere eccezionale rispetto alla comune regola secondo cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso, dai “vincitori” della procedura; con la conseguenza che tale utilizzazione non è obbligatoria.
Detto tutto questo e' evdente che se una PA decide invece di scorrere la graduatoria debba sempre partire dal primo ( mai visto uno scorrimento partendo dal secondo o dal terzo....ma che dicono ??? )
Re: formazione graduatoria senza specificare posti
Hai perfettamente ragione.
Il problema dei segretari comunali in alcuni enti è che le leggi non se le sono mai lette.
Mi ha detto che non essendoci vincitori poichè era una graduatoria aperta anche se viene interrotto il contratto ripartono dall'ultimo che ha lavorato..Mi sembra una cosa cosi strana.
Io mi sono classificato al 1 posto evidentemente perchè ho studiato.
Se è cosi gli farò ricorso allora
Il problema dei segretari comunali in alcuni enti è che le leggi non se le sono mai lette.
Mi ha detto che non essendoci vincitori poichè era una graduatoria aperta anche se viene interrotto il contratto ripartono dall'ultimo che ha lavorato..Mi sembra una cosa cosi strana.
Io mi sono classificato al 1 posto evidentemente perchè ho studiato.
Se è cosi gli farò ricorso allora
Luca8888- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 03.10.11
Re: formazione graduatoria senza specificare posti
di quanto tempo dovrebbe essere lo stacco per richiamare il primo secondo te Paolo?
Luca8888- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 03.10.11
Graduatoria
Non vi e' alcun limite temporale ma e' sufficiente che il contratto iniziale sia concluso ed il soggetto primo idoneo non sia occupato.
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