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sezione corte conti puglia su rimborsi segretari sia in convenzione che a scavalco

3 partecipanti

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Messaggio  francodan Mer 5 Ott 2011 - 2:55

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia
Nella camera di consiglio del 14 settembre 2011, composta dai magistrati
Raffaele Del Grosso Presidente
Michele Grasso Consigliere
Luca Fazio Primo Referendario
Stefania Petrucci Primo Referendario
Chiara Vetro Referendario
Marcello Iacubino Referendario
Marco Di Marco Referendario relatore
ha assunto la seguente
Deliberazione n. 76/PAR/2011
Sulla richiesta di parere prot. n. 2056 del 05.07.2011 formulata dal Sindaco di Castelnuovo della Daunia (FG) e pervenuta in data 06 luglio 2011, prot. n. 1325.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista l’ordinanza n. 34/11 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per la data odierna;
Udito nella camera di consiglio il relatore, Ref. Marco Di Marco.
Premesso in
FATTO
Il Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia pone una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 6, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 con particolare riferimento alla rimborsabilità delle spese di viaggio per raggiungere la sede comunale del segretario incaricato di una supplenza a scavalco.
Al riguardo il Comune premette che il Prefetto di Bari – succeduto al soppresso Consiglio di Amministrazione della Sezione regionale per la Puglia dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES) – ha provveduto con proprio decreto a conferire apposito incarico di supplenza a scavalco per la sostituzione del segretario titolare in maternità. Con il decreto di conferimento dell’incarico veniva disposto, tra l’altro, il rimborso delle spese di viaggio in favore dell’incaricato con applicazione dei criteri stabiliti dall’AGES nelle delibere 282/2003 e n. 138/2007 le cui disposizioni sono state tuttavia revocate con decreto del Presidente dell’Unità di Missione n. 25402 del 17.05.2011.
Si chiede, inoltre, se alla luce della vigente normativa sia possibile procedere ad una regolamentazione propria della fattispecie in considerazione: della mancata abrogazione dell’art. 9 della Legge 26 luglio 1978, n. 417; del carattere negoziale dell’onere relativo al rimorso delle spese di viaggio documentate; della eventuale configurabilità di un diritto soggettivo per il rimborso il argomento discendente dai principi recati dall’art. 1720 cod, civ. in materia di spese del mandatario e dalla applicazione ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti contrattualizzati della disciplina recata dal libro V, titolo II, capo I del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.
Ritenuto in
DIRITTO
1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.
Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.
2. Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere in esame è stata formalizzata dal sindaco del Comune e quindi dall’organo che ai sensi dell’art. 50 del TUEL ha la rappresentanza legale dell’ente ed è pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Conformemente al consolidato orientamento di questa Sezione, il mancato funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali - organo istituito in attuazione dell’art. 123 della Costituzione dalla L. R. n. 29 del 26 ottobre 2006 con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di controllo – non osta alla predetta ammissibilità.
3. Anche sotto il profilo oggettivo il quesito è ammissibile in quanto concerne l’esatta portata applicativa di una norma di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (art. 6, comma 12 del DL 78/2010).
4. Nel merito, l’art. 6, comma 12 del DL 78/2010 dispone “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.
La disposizione in esame si inserisce nel novero delle norme volte al contenimento della spesa pubblica attraverso la disapplicazione delle norme che prevedono il diritto al rimborso delle spese di viaggio in favore del personale dipendente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per recarsi in missione ossia per effettuare trasferimenti per conto dell’amministrazione di appartenenza al di fuori della ordinaria sede di servizio.
La disapplicazione dell’art. 15 della L. 836/73 e dell’art. 8 della L. 417/78 riguarda il solo personale contrattualizzato e si estende anche a norme analoghe contenute nei contratti collettivi.
Con riferimento alla categoria dei Segretari comunali la clausola contrattuale che disciplina il trattamento di trasferta è contenuta nell’art. 47 del CCNL del 16 maggio 2001 che contiene un’articolata disciplina delle fattispecie che danno diritto al rimborso delle spese e della misura delle stesse.
Inoltre il Presidente dell’Unità di Missione istituita con Decreto del Ministero dell’Interno 31 luglio 2010, con proprio decreto in data 17 maggio 2011 ha revocato le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale d’Amministrazione dell’AGES nn. 57/99, 241/2002, 282/2003 e 138/2007 concernenti la regolamentazione delle spese di viaggio.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che nel quadro ordinamentale descritto non vi sia spazio per riconoscere al segretario comunale destinatario di un incarico di reggenza o di supplenza a scavalco il rimborso delle spese di viaggio non risultando più applicabili le norme di legge e contrattuali che prevedevano un tale diritto in favore del lavoratore.
La mancata disapplicazione dell’art. 9 della L 417/78 ai sensi del quale “Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale” non è sufficiente a sostenere la differente interpretazione secondo cui le amministrazioni, previo rilascio di un’attenta e responsabile autorizzazione, possono ancora riconoscere il rimborso delle spese sostenute, ove l’uso del mezzo proprio costituisce lo strumento per garantire un più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico.
Sul punto infatti si è autorevolmente pronunciata la Corte dei Conti con le deliberazioni delle SSRR n. 8/CONTR/11 e n. 21/CONTR/11 secondo cui la sopravvivenza dell’art. 9 della legge n. 417 del 1978 consente di continuare ad autorizzare l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa ma senza alcun diritto al rimborso delle spese nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1978 e dalle analoghe disposizioni contrattuali sopra richiamate.
Le considerazioni appena svolte rimangono confermate anche alla luce della deliberazione delle SSRR della Corte dei Conti n. 9/CONTR/11 (citata nella richiesta di parere) con cui si è affermato che l’art. 45, comma 2 del CCNL del 16.05.2001 dei Segretari comunali e provinciali non è stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12 della legge 122/2010.
Infatti, la norma da ultimo citata, che prevede il diritto al rimborso delle spese di viaggio al segretario titolare di una sede di segreteria convenzionata, disciplina una fattispecie diversa da quella sottoposta all’esame del Collegio che concerne, invece, il rimborso per lo svolgimento di incarichi di reggenza o di supplenza a scavalco.
Ne consegue che allorché il segretario effettua spostamenti tra le varie sedi istituzionali ossia tra i municipi dei Comuni in convenzione trovano applicazione le disposizioni dell’art. 45 del CCNL del 16.05.2001 (da applicare alla luce delle istruzioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 54055 del 21.04.11 al fine di assicurare la compatibilità del sistema con i principi di risparmio di spesa fissati dalla manovra del DL 78/10). Quando viceversa il Segretario comunale effettua spostamenti al di fuori della sede/dalle sedi di segreteria di cui ha la titolarità non ha diritto a percepire il rimborso delle spese per carburante e pedaggi autostradali, in quanto tale diritto è previsto da norme (art. 15 della L. 836/73, art. 8 della L. 417/78 e art. 47 del CCNL del 16.05.2001) attualmente disapplicate, ferma restando la possibilità di conseguire l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.
Con riferimento al secondo quesito concernente la possibilità di procedere ad una regolamentazione interna della fattispecie che preveda forme di ristoro in favore del lavoratore autorizzato all’uso del mezzo proprio, le citate deliberazioni delle SSRR nn. 8 e 21 hanno già fornito sul punto risposta positiva motivando tale decisione con la necessità di evitare soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose del dato normativo possano, essere in contrasto con la ratio legis comportando un aumento dei costi degli apparati amministrativi attraverso il ricorso ad auto di servizio, al noleggio etc.
Va tuttavia affermata l’impossibilità per l’Amministrazione di reintrodurre attraverso la regolamentazione interna un rimborso delle spese secondo modalità analoghe a quelle stabilite dalle norme disapplicate dall’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010. E’ evidente, infatti, che in questo modo si realizzerebbe un’elusione della norma da ultimo richiamata.
Pertanto così come già affermato dalle SSRR della Corte dei Conti con deliberazione n. 8/CONTR/2011 “Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.”
In senso conforme si è già pronunciata questa Sezione regionale con deliberazione n. 23/PAR/2011 del 20 aprile 2011.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.
Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia.
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2011.

Il Relatore Il Presidente
f.to Marco Di Marco f.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 15/09/2011
Il Direttore della Segreteria
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Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Ott 2011 - 3:03


Riassumendo quindi :

Ne consegue che allorché il segretario effettua spostamenti tra le varie sedi istituzionali ossia tra i municipi dei Comuni in convenzione trovano applicazione le disposizioni dell’art. 45 del CCNL del 16.05.2001 (da applicare alla luce delle istruzioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 54055 del 21.04.11 al fine di assicurare la compatibilità del sistema con i principi di risparmio di spesa fissati dalla manovra del DL 78/10). Quando viceversa il Segretario comunale effettua spostamenti al di fuori della sede/dalle sedi di segreteria di cui ha la titolarità non ha diritto a percepire il rimborso delle spese per carburante e pedaggi autostradali, in quanto tale diritto è previsto da norme (art. 15 della L. 836/73, art. 8 della L. 417/78 e art. 47 del CCNL del 16.05.2001) attualmente disapplicate, ferma restando la possibilità di conseguire l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni
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Messaggio  francodan Mer 5 Ott 2011 - 3:12

il segretario in convenzione ha diritto al rimborso spese viaggio secondo il quinto di benzina per accesso da sede capofila a sedi satelliti in convenzione
il segretario invece incaricato in reggenza o a scavalco presso comune dove non è titolare non ha diritto a nessun rimborso....
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Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Ott 2011 - 4:16

Riporto l'opinione del segretario del mio ente , che condivido

varrebbe proprio la pena di adire il Giudice del lavoro, armati del solo CCNL (e impippandosene della Ragioneria dello stato), per vedere che cosa ne pensa un giudice giudicante piuttosto che un giudice consultivo
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Messaggio  Daredevil Mer 5 Ott 2011 - 4:50

Paolo Gros ha scritto:Riporto l'opinione del segretario del mio ente , che condivido

varrebbe proprio la pena di adire il Giudice del lavoro, armati del solo CCNL (e impippandosene della Ragioneria dello stato), per vedere che cosa ne pensa un giudice giudicante piuttosto che un giudice consultivo

Appunto. Ricordiamoci che quello della ragioneria dello Stato è un mero parere. Mentre nella gerarchia delle fonti il CCNL ha una valenza diversa. Inoltre in quasi tutte le convenzioni è prevista e ripetuta la disposizione contrattuale.
Sono convinto, così come è accaduto con il galleggiamento, che innanzi al giudice del lavoro il parere della ragioneria dello stato sarebbe sconfessato, anche perchè la corte dei conti dice il contrario.

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Messaggio  francodan Mer 5 Ott 2011 - 7:26

in realtà sia il dpr 465 97 che il contratto segretari art 45 prevedono il rimborso per i segretari in convenzione ma non fissano alcun parametro....ci sono alcune lontane sentenze di giudici amministrativi cda 25 1979 e tar piemonte 158 84 nel senso che il rimborso va parametrato al costo aci in quanto deve assicurare il rimborso dell'onere effettivamente sostenuto.
Piaccia o meno la deliebra commissariale va applicata e se non si è concordi deve impugnarsi (sperare in un soccorso sindacale è inutile).....certo il danno è notevole soprattutto per chi in disponibilità viene comandato in una sede distante anche 100 km ....tra l'altro leggevo in un post di rimborso da chiedere a partire dal luogo di residenza....ma questo era escluso già con la vecchia ages .....del pari fare finta di nulla sul parere corte dei conti è rischioso in quanto è organo consultivo...ma anche giurisdizionale e sanziona per danno erariale ,tralasciando altri profili che una possibile erogazione indebita crea....quindi farsi liquidare,con riserva,sulla base di 1/5 .....
francodan
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