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differenza versamento tra TASI e TARI

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differenza versamento  tra TASI e TARI Empty differenza versamento tra TASI e TARI

Messaggio  JOSEPHA Mer 21 Mag 2014 - 11:13

l’art. 1, comma 688 della legge di stabilità 2014 stabilisce testualmente “Il versamento della TASI é effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
quell'ovvero si riferisce che la TARI in acconto possa essere incassato dal Comune con c.c.p ex TARSU e non tramite agenzia delle entrate? E se è così quale sarebbe la soluzione migliore?
Scusatemi forse è banale la domanda ma c'è troppa carne al fuoco in questi anni, un moltiplicarsi a ripetizione di norme che rendono la vita (lavorativa) difficile anzi impossibile. E' pensare che prima questo lavoro mi piaceva!!!!! . Evil or Very Mad 
Grazie a chi vorrà rispondermi

JOSEPHA

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differenza versamento  tra TASI e TARI Empty Re: differenza versamento tra TASI e TARI

Messaggio  Lucio Guerra Mer 21 Mag 2014 - 12:18

il comma 688 che hai citato è stato modificato

il nuovo è ;

SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI) – 1^ lettura Camera
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

quindi per tari

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

- le rate in acconto TARI possono essere versate su base 22013
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Messaggio  JOSEPHA Mer 21 Mag 2014 - 14:59

Quindi negli avvisi di pagamento che andremo a predisporre x agevolare i contribuenti avremo tre possibilità e allegheremo in alternativa:
1- il bollettino di CCP della vecchia tarsu (2 bollettini x 2 acconti) intestato al Comune
2 - il bollettino CCP nazionale (2 bollettini x 2 acconti) intestato a agenzia entrate
3 - n. 2 mod F24

La differenza e' che con il p.1 il riversamento in termini di cassa avverrà dopo un mese circa mentre con le ipotesi di cui ai p.2 e 3 le somme versate dai contribuenti arriveranno nelle casse dell'ente .........quando prima o dopo?

Le ipotesi 2 e 3 sono previste anche x TASI e x IMU


JOSEPHA

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