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incompatibilità consiglieri comunali
Ciao Paolo,
ieri 28 maggio si è insediato il nuovo consiglio comunale.
Due neo consiglieri comunali sono iscritti a ruolo per non aver pagato acqua, e tarsu. Addirittura uno dei due ha alcuni ricorsi in commissione tributaria per l'ICI.
Il neo sindaco, anch'egli iscritto a ruolo per non aver pagato l'ICI e l'acqua, ha risolto prima dell'insediamento pagando però solo il dovuto e non gli interessi di mora.
L'art. 63 del TUEL in merito all'incompatibilità dei consiglieri e del sindaco al comma 6 recita :
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Gli stessi consiglieri e lo stesso sindaco all'atto dell'insediamento del primo consiglio hanno dichiarato di non avere nessun debito nei confronti del comune. Dichiarazione che l'opposizione ritiene, giustamente ruoli alla mano, falsa.
E' evidente che si può ipotizzare il reato di omissione sia da parte di chi ha omesso di dichiarare l’incompatibilità, in tal caso si può evidenziare la falsa dichiarazione al momento dell’insediamento, sia da parte di chi non ha effettuato i doverosi controlli.
L'opposizione ha subito impugnato il caso ed ha scritto al prefetto.
Come possiamo risolvere tale situazione ?
C'è la decadenza in tutti i casi anche dello stesso sindaco che ha pagato solo il dovuto e non gli interessi di mora ?
Grazie come sempre per i preziosi consigli.
ieri 28 maggio si è insediato il nuovo consiglio comunale.
Due neo consiglieri comunali sono iscritti a ruolo per non aver pagato acqua, e tarsu. Addirittura uno dei due ha alcuni ricorsi in commissione tributaria per l'ICI.
Il neo sindaco, anch'egli iscritto a ruolo per non aver pagato l'ICI e l'acqua, ha risolto prima dell'insediamento pagando però solo il dovuto e non gli interessi di mora.
L'art. 63 del TUEL in merito all'incompatibilità dei consiglieri e del sindaco al comma 6 recita :
colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Gli stessi consiglieri e lo stesso sindaco all'atto dell'insediamento del primo consiglio hanno dichiarato di non avere nessun debito nei confronti del comune. Dichiarazione che l'opposizione ritiene, giustamente ruoli alla mano, falsa.
E' evidente che si può ipotizzare il reato di omissione sia da parte di chi ha omesso di dichiarare l’incompatibilità, in tal caso si può evidenziare la falsa dichiarazione al momento dell’insediamento, sia da parte di chi non ha effettuato i doverosi controlli.
L'opposizione ha subito impugnato il caso ed ha scritto al prefetto.
Come possiamo risolvere tale situazione ?
C'è la decadenza in tutti i casi anche dello stesso sindaco che ha pagato solo il dovuto e non gli interessi di mora ?
Grazie come sempre per i preziosi consigli.
lalnatur- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 01.04.12
re
e' di tutta evidenza che se risutano notificati gli avvisi di iscrizione a ruolo per tributi o servizi e tali non risultano pagati vi e' incompatibilita' che puo' essere ovviamente sanata prima della contestazione di incompatibilita' del CCsemplicemente pagndo il dovuto.
che poi.......Gli stessi consiglieri e lo stesso sindaco all'atto dell'insediamento del primo consiglio hanno dichiarato di non avere nessun debito nei confronti del comune..
se indubbiamente e' probante dal puno di vista documentale e l'opposizione si e' legittimamente mossa tanto fara' il suo corso e sara' il Prefetto a disporre preio accertamento.
Rimane da chiarire come sia possible che i pareri sulla deliberazione siano stai favorevoli poiche' il riscontro era davvero semplice e doveroso ma di tanto ne risponderanno i firmatari
che poi.......Gli stessi consiglieri e lo stesso sindaco all'atto dell'insediamento del primo consiglio hanno dichiarato di non avere nessun debito nei confronti del comune..
se indubbiamente e' probante dal puno di vista documentale e l'opposizione si e' legittimamente mossa tanto fara' il suo corso e sara' il Prefetto a disporre preio accertamento.
Rimane da chiarire come sia possible che i pareri sulla deliberazione siano stai favorevoli poiche' il riscontro era davvero semplice e doveroso ma di tanto ne risponderanno i firmatari
Re: incompatibilità consiglieri comunali
nel caso di ricorso però la situazione di incompatibilità non scatta.
la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000).
per gli altri casi invece ricorre l'incompatibilità e va fatta valere avanti al tar o al capo di stato ....il prefetto potrebbe anche intervenire a seguito di esposto.
per eventuali riflessi di carattere penale .....valuterà la magistratura....
la pendenza di una lite tributaria ovvero di una lite promossa con azione popolare non determina incompatibilità (articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000).
per gli altri casi invece ricorre l'incompatibilità e va fatta valere avanti al tar o al capo di stato ....il prefetto potrebbe anche intervenire a seguito di esposto.
per eventuali riflessi di carattere penale .....valuterà la magistratura....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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