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Utilizzo graduatorie tempo indeterminato
L’utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato di altri enti per un’assunzione a tempo determinato, posto che le graduatoria a tempo indeterminato dell’ente sia esaurita, è una facoltà o un obbligo?
giuseppe80- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 07.02.13
re
I cosiddetti «vigili stagionali» non debbono essere assunti attingendo alle graduatorie dei concorsi a tempo
indeterminato. Si avvicina la stagione estiva e i comuni turistici debbono organizzare i servizi connessi
all'afflusso dei turisti, che molte volte decuplica il numero delle persone e delle vetture che calcano le loro
strade, comportando, simmetricamente l'incremento esponenziale delle attività commerciali, residenziali e i
servizi connessi. Per i comuni interessati, dunque, è fondamentale rafforzare la compagine degli agenti di
polizia municipale che compongono i corpi, allo scopo di sostenere l'impatto della stagione turistica, appunto
attraverso assunzioni a tempo determinato atecnicamente qualifi cate come «stagionali», nonostante non
rientrino nell'elencazione dei lavori stagionali fi ssata dal (piuttosto datato, ormai) dpr 1525/1963. Tali
assunzioni, quest'anno, debbono confrontarsi con le previsioni introdotte dal dl 101/2013, convertito in legge
n. 125/2013, allo scopo di ridurre il «precariato» nella pubblica amministrazione e, conseguentemente, di
restringere gli spazi per le assunzioni a tempo determinato. L'articolo 4, comma 1, della legge 125/2013,
infatti, ha aggiunto all'articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001 (norma che regolamenta l'utilizzo del tempo
determinato nelle pubbliche amministrazioni), ai sensi del quale «per prevenire fenomeni di precariato le
amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato». A tale scopo, la norma consente anche di
utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo,
della legge 350/2003. Pertanto, stando alla lettera di tale disposizione, le amministrazioni pubbliche non
possono più «creare» precariat o, ma debbono proporre contratti a tempo determinato solo a vincitori di
concorsi a tempo indeterminato; in questo modo, si riduce al minimo il «precariato», perché il reclutamento si
rivolge esclusivamente a chi ha già maturato il diritto a una futura assunzione a tempo indeterminato. Le
disposizioni fin qui esaminate sono corroborate dal nuovo comma 5-quater dell'articolo 36 del dlgs 165/2001,
ai sensi del quale i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle norme citate
prima sono nulli e determinano responsabilità erariale, dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di
risultato nei confronti dei dirigenti responsabili. Dunque, in apparenza, anche per i «vigili stagionali»
dovrebbero valere queste regole. Tuttavia, non è possibile dare delle disposizioni vista prima una lettura
fuorviante ed eccessivamente restrittiva. Lo scopo dichiarato dal legislatore è evitare la formazione di
precariato; essa è conseguenza di un utilizzo improprio del tempo determinato, che deriva dall'apposizione
del termine a contratti di lavoro che, invece, vengono attivati per fare fronte a fabbisogni continuativi nel
tempo e non limitati. L'articolo 36, comma 2, nella sua prima parte continua a consentire di avvalersi delle
forme essibili di lavoro per rispondere ad «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale».
È evidente che il rafforzamento temporaneo dei corpi di polizia municipale, giustifi cato dall'af usso turistico,
costituisce esigenza essibile in re ipsa, tale da legittimare pienamente l'impiego dei vigili «stagionali», senza
dover ricorrere alle graduatorie a tempo indeterminato. I vigili «stagionali» sono assunti in maniera chiara ed
evidente per esigenze lavorative essibili e, oltre tutto, sono professionalità amministrative e fungibili, sì, ma
comunque specializzate. Diffi cilmente si rinverrebbero graduatorie così estese per l'assunzione di agenti di
polizia municipale, tali da permettere l'applicazione della normativa esaminata. Che, se attuata sulla base di
un'interpretazione solo letterale e vincolante, di fatto impedirebbe ai comuni di essibilizzare la propria
organizzazione, proprio nel momento di maggiore necessità e in spregio a qualsiasi ovvia regola appunto di
organizzazione. Nel caso, dunque, dei «vigili stagionali» non resta che escludere la necessità di attivare i
contratti a tempo determinato scorrendo le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato.
Fonte Italia Oggi
indeterminato. Si avvicina la stagione estiva e i comuni turistici debbono organizzare i servizi connessi
all'afflusso dei turisti, che molte volte decuplica il numero delle persone e delle vetture che calcano le loro
strade, comportando, simmetricamente l'incremento esponenziale delle attività commerciali, residenziali e i
servizi connessi. Per i comuni interessati, dunque, è fondamentale rafforzare la compagine degli agenti di
polizia municipale che compongono i corpi, allo scopo di sostenere l'impatto della stagione turistica, appunto
attraverso assunzioni a tempo determinato atecnicamente qualifi cate come «stagionali», nonostante non
rientrino nell'elencazione dei lavori stagionali fi ssata dal (piuttosto datato, ormai) dpr 1525/1963. Tali
assunzioni, quest'anno, debbono confrontarsi con le previsioni introdotte dal dl 101/2013, convertito in legge
n. 125/2013, allo scopo di ridurre il «precariato» nella pubblica amministrazione e, conseguentemente, di
restringere gli spazi per le assunzioni a tempo determinato. L'articolo 4, comma 1, della legge 125/2013,
infatti, ha aggiunto all'articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001 (norma che regolamenta l'utilizzo del tempo
determinato nelle pubbliche amministrazioni), ai sensi del quale «per prevenire fenomeni di precariato le
amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato». A tale scopo, la norma consente anche di
utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo,
della legge 350/2003. Pertanto, stando alla lettera di tale disposizione, le amministrazioni pubbliche non
possono più «creare» precariat o, ma debbono proporre contratti a tempo determinato solo a vincitori di
concorsi a tempo indeterminato; in questo modo, si riduce al minimo il «precariato», perché il reclutamento si
rivolge esclusivamente a chi ha già maturato il diritto a una futura assunzione a tempo indeterminato. Le
disposizioni fin qui esaminate sono corroborate dal nuovo comma 5-quater dell'articolo 36 del dlgs 165/2001,
ai sensi del quale i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle norme citate
prima sono nulli e determinano responsabilità erariale, dirigenziale e divieto di erogare la retribuzione di
risultato nei confronti dei dirigenti responsabili. Dunque, in apparenza, anche per i «vigili stagionali»
dovrebbero valere queste regole. Tuttavia, non è possibile dare delle disposizioni vista prima una lettura
fuorviante ed eccessivamente restrittiva. Lo scopo dichiarato dal legislatore è evitare la formazione di
precariato; essa è conseguenza di un utilizzo improprio del tempo determinato, che deriva dall'apposizione
del termine a contratti di lavoro che, invece, vengono attivati per fare fronte a fabbisogni continuativi nel
tempo e non limitati. L'articolo 36, comma 2, nella sua prima parte continua a consentire di avvalersi delle
forme essibili di lavoro per rispondere ad «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale».
È evidente che il rafforzamento temporaneo dei corpi di polizia municipale, giustifi cato dall'af usso turistico,
costituisce esigenza essibile in re ipsa, tale da legittimare pienamente l'impiego dei vigili «stagionali», senza
dover ricorrere alle graduatorie a tempo indeterminato. I vigili «stagionali» sono assunti in maniera chiara ed
evidente per esigenze lavorative essibili e, oltre tutto, sono professionalità amministrative e fungibili, sì, ma
comunque specializzate. Diffi cilmente si rinverrebbero graduatorie così estese per l'assunzione di agenti di
polizia municipale, tali da permettere l'applicazione della normativa esaminata. Che, se attuata sulla base di
un'interpretazione solo letterale e vincolante, di fatto impedirebbe ai comuni di essibilizzare la propria
organizzazione, proprio nel momento di maggiore necessità e in spregio a qualsiasi ovvia regola appunto di
organizzazione. Nel caso, dunque, dei «vigili stagionali» non resta che escludere la necessità di attivare i
contratti a tempo determinato scorrendo le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato.
Fonte Italia Oggi
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