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disavanzo di amministrazione e suo ripiano

2 partecipanti

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disavanzo di amministrazione e suo ripiano  Empty disavanzo di amministrazione e suo ripiano

Messaggio  lolascarse Dom 8 Giu 2014 - 11:16


E' la prima volta che mi capita di avere un disavanzo di amministrazione a seguito di un accurato riaccertamento dei residui.
mi potete spiegare in modo semplice le operazioni da adottare?
il ripiano da prevedere nel bilancio 2014 come si iscrive in uscita ?
in pratica le entrate non più esigibili , vanno quantificate e riportate in uscita nel bilancio 2014 e se non basta anche nelle sannualità successive ?

grazie!!
risparmiatemi commenti da saputoni!!
ciao









lolascarse

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Messaggio  Paolo Gros Dom 8 Giu 2014 - 23:54

L’avanzo di amministrazione è l’ipotetico fondo di cassa nel caso in cui alla fine dell’esercizio l’ente incassa tutti i crediti (residui attivi) e paga tutti i debiti (residui passivi).
Il disavanzo di amministrazione mette in evidenza una situazione di squilibrio finanziario in pratica non ci sono tutti i soldi per pagare i debiti e non può essere scomposto in fondi vincolati o non vincolati in quanto i fondi non ci sono perché il valore è negativo.
A tal fine l’ente deve coprire il disavanzo attraverso un variazione di bilancio, iscrivendo l’importo del disavanzo nella parte spesa. In questa fase l’ente deve verificare se nel conto del bilancio ci sono somme a specifica destinazione che non sono state impegnate anche se c’è stato l’accertamento in entrata e quanto stanziato agli interventi fondo svalutazione e ammortamenti.
Per calcolare l’importo della quota di avanzo di amministrazione vincolato è necessario fare questo calcolo:
somme a specifica destinazione accertate e non impegnate + fondo svalutazione crediti + fondi ammortamento.
Faccio un esempio:
se il totale dei fondi vincolati è 1.000 e l’avanzo 1.200, l’ente ha la possibilità di applicare la cifra di 200 per finanziare qualsiasi spesa e la cifra di 1000 per le spese vincolate;
se il totale dei fondi vincolati è 1.000 e l’avanzo 1.000, l’ente può applicare l’avanzo solo per finanziare le spese vincolate;
se il totale dei fondi vincolati è 1.000 e l’avanzo 600, l’ente può applicare l’avanzo solo per finanziare le spese vincolate e deve ricostruire il vincolo di 400 euro attraverso una variazione di bilancio;
se il totale dei fondi vincolati è 1.000 e si chiude con un disavanzo di 900, l’ente deve ripristinare il vincolo di destinazione di 1000 attraverso una variazione di bilancio.
Per dare invece una risposta alla lettera a) è necessario fare questa verifica:
il tuo regolamento di contabilità con molta probabilità prevede qual è l’importo massimo che deve raggiungere il fondo svalutazione crediti che ogni anno concorre alla formazione dell’avanzo di amministrazione. Se il regolamento prevede che l’importo massimo è di 900 euro e avevi vincolato nel 2007 euro 300, nel 2008 euro 300 e nel 2009 euro 300 e il conto del bilancio chiude con un disavanzo ed i fondi del 2007 e 2008 non sono mai stati utilizzati per coprire le perdite su crediti è necessario attraverso una variazione di bilancio portare il fondo svalutazione crediti a 900 i quali andranno a formare al 31.12.2009 quota di avanzo di amministrazione vincolato, in questo modo andrai a ripristinare il vincolo che avei creato negli anni precedenti.
Per dare invece una risposta alla lettera b) è necessario fare questa verifica:
se non è possibile fare una variazione di bilancio a seguito di un maggiore accertamento la maggiore entrata concorre alla formazione dell’avanzo di amministrazione e la quota di avanzo vincolato andrà a finanziare la spesa nell’esercizio sucessivo. Ti faccio un esempio
Accertato contributo regionale per euro 300, per acquisto scuolabus, importo accertato e incassato dopo il 30.11.2008. Si tratta di un’entrata a specifica destinazione e vincolata ad una specifica spesa.
Se il mio avanzo al 31.12.2008 è di 1000 vorrà dire che quando andrò ad applicare l’avanzo, al bilancio 2009 attraverso una apposita variazione andrò ad istituire un capitolo di spesa dal titolo “Acquisto scuolabus con contributo regionale”

Se invece chiudi in disavanzo devi applicare il disavanzo e ripristinare il vincolo di destinazione di 300 utilizzando altri fondi, in pratica entrate correnti o in conto capitale senza vincolo di destinazione.


NB:Se era da saputone mi scuso e non lo faccio piu'...
Paolo Gros
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Messaggio  lolascarse Gio 12 Giu 2014 - 11:34

[ok!! anche se il tuo ragionamento e gli esempi sono per il caso in cui si è in esercizio regolare e quando nel risultato di amministrazione ci sono i fondi vincolati.
il mio caso è più semplice , nel senso che il consuntivo che si andrà ad approvare la prossima settimana, chiude in disavanzo ( circa 200.000,00) , disavanzo che deve essere ripianato nel bilancio di previsione 2014 da approvare entro luglio 2014.
come si stabilisce il riparto? quando va ripianato nel 2014, 2015 e 2016 ? qual'è il criterio?
I fondi vincolati non sono molti, poichè il disavanzo deriva dalla spesa corrente finanziata da proventi da tagli di boschi ( uso commerciale) che non si sono realizzati per un susseguirsi di gare deserte e legna messa alla vendita e mai venduta. Considerato che tali entrate risalgono al 2006-2007-2009 e 2010 ho ritenuto che ormai non hanno più la ragione della loro permanenza.
Sono preoccupata , per la prima volta dovrò fare la determina di riaccertamento residui con il disavanzo, ho paura di sbagliare, per questo motivo volevo una spiegazione semplice e chiara, non volevo offendere nessuno, ci mancherebbe, mi rivolgo a questo forum perchè è il migliore.
saluti!.

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Messaggio  Paolo Gros Gio 12 Giu 2014 - 23:30

In presenza di disavanzo d’amministrazione nell’ultimo rendiconto deliberato ogni risorsa deve essere impiegata nell’operazione di risanamento, tant’è che la legge stabilisce (art. 191, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000) il divieto assoluto di assumere impegni di spesa e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge (sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi) per cui ogni atto adottato in difformità; dalla prescrizione è da ritenersi nullo. Solo dopo l’adozione del provvedimento di ripiano del disavanzo d’amministrazione il divieto viene meno.


vedi

http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/FL&C.it/2012/FLECit_2012_33/FLEC_2012_33_02.htm
Paolo Gros
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