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Fondo patrimoniale: effetti sull'ICI
Un contribuente comunica di aver costituito nell'anno 2010 con la coniuge un fondo patrimoniale su immobili di sua esclusiva proprietà. Egli afferma che a decorrere dalla data di costituzione del fondo l'imposta sarà versata dividendola al 50% tra i due coniugi.
L'ufficio tributi ha già verificato che le visure catastali di tali immobili non riportano il nome della coniuge.
Ora, è corretto che il versamento venga effettuato al 50% o il contribuente deve continuare a versare tutta l'imposta a suo nome? E se fosse corretta la divisione dell'imposta, il Comune come verrà a conoscenza della coniuge quale soggetto passivo dell'imposta? Occorre una dichiarazione, posto che le visure catastali non riportano il suo nome, e ritenendo quindi che la fattispecie costituita, pur necessitando di atto notarile, non faccia parte del circuito MUI
L'ufficio tributi ha già verificato che le visure catastali di tali immobili non riportano il nome della coniuge.
Ora, è corretto che il versamento venga effettuato al 50% o il contribuente deve continuare a versare tutta l'imposta a suo nome? E se fosse corretta la divisione dell'imposta, il Comune come verrà a conoscenza della coniuge quale soggetto passivo dell'imposta? Occorre una dichiarazione, posto che le visure catastali non riportano il suo nome, e ritenendo quindi che la fattispecie costituita, pur necessitando di atto notarile, non faccia parte del circuito MUI
BIRI2010- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 30.07.10
Fondo patrimoniale ed Ici
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente (assegnando la proprietà, ad esempio, ad uno solo dei coniugi ovvero riservando la proprietà dei beni stessi al disponente.
In caso di costituzione di un fondo patrimoniale, nel cui atto risulti specificato che la proprietà dei beni imobili rimane esclusivamente in capo al coniuge conferente, la soggettività passiva competerebbe unicamente al coniuge proprietario, non essendosi verificato alcun trasferimento o costituzione di diritto reale (Commissione tributaria centrale, sezione V, decisione n. 966 del 27 marzo 1996). L'assunto trova conforto anche nella circolare ministeriale n. 221/E del 30 novembre 2000, la quale precisa che la costituzione del fondo patrimoniale costituito con beni appartenenti ad uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà, non produce effetto traslativo.
Quindi ai fini dell'imposizione Ici occorre che i soggetti presentino , se ovviamente ricorre il caso in cui la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, apposita denuncia Ici non rientrando nel circuito Mui la costituzione di fondo patrimoniale.
Se invece dall'atto la soggettività passiva compete unicamente al coniuge proprietario e' del tutto evidente che il medesimo provvedera' al veramento del 100% dell'imposta.
Valutato poi che la costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di ciascuno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo e che l'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.c., deve essere redatto per atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni, consiglio la visura Siatel da cui evincere quanto sopra espresso ai fini di una corretta imponibilita' Ici. (L’obbligo della trascrizione del vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale è previsto dall’art. 2647 del c.c.. Al riguardo si precisa che la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 novembre 1987 n. 8824, ha attribuito a tale trascrizione la funzione di pubblicità-notizia)
In caso di costituzione di un fondo patrimoniale, nel cui atto risulti specificato che la proprietà dei beni imobili rimane esclusivamente in capo al coniuge conferente, la soggettività passiva competerebbe unicamente al coniuge proprietario, non essendosi verificato alcun trasferimento o costituzione di diritto reale (Commissione tributaria centrale, sezione V, decisione n. 966 del 27 marzo 1996). L'assunto trova conforto anche nella circolare ministeriale n. 221/E del 30 novembre 2000, la quale precisa che la costituzione del fondo patrimoniale costituito con beni appartenenti ad uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà, non produce effetto traslativo.
Quindi ai fini dell'imposizione Ici occorre che i soggetti presentino , se ovviamente ricorre il caso in cui la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, apposita denuncia Ici non rientrando nel circuito Mui la costituzione di fondo patrimoniale.
Se invece dall'atto la soggettività passiva compete unicamente al coniuge proprietario e' del tutto evidente che il medesimo provvedera' al veramento del 100% dell'imposta.
Valutato poi che la costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di ciascuno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo e che l'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.c., deve essere redatto per atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni, consiglio la visura Siatel da cui evincere quanto sopra espresso ai fini di una corretta imponibilita' Ici. (L’obbligo della trascrizione del vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale è previsto dall’art. 2647 del c.c.. Al riguardo si precisa che la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 novembre 1987 n. 8824, ha attribuito a tale trascrizione la funzione di pubblicità-notizia)
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