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RIMBORSO SPESE A CONSIGLIERE COMUNALE
Buongiorno,
nel mio Comune un consigliere comunale si reca spesso fuori del Comune per partecipare a riunioni inerenti l'espletamento del proprio mandato.
Ha diritto al rimborso delle spese di viaggio? 1/5 del carburante, pedaggi e parcheggi?
Grazie
nel mio Comune un consigliere comunale si reca spesso fuori del Comune per partecipare a riunioni inerenti l'espletamento del proprio mandato.
Ha diritto al rimborso delle spese di viaggio? 1/5 del carburante, pedaggi e parcheggi?
Grazie
SOFIA1972- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 22.06.13
re
La materia è disciplinata dal 3° comma dell’art. 84 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL), che testualmente cita: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
La richiamata norma del testo unico sostituisce la previgente normativa (art.13, comma 4, legge n.816 del 1985) contenente una disciplina analoga che, però, limitava il rimborso alle sole spese sostenute entro i limiti del territorio provinciale.
Dalla formula utilizzata dal legislatore si ricava, altresì, che il diritto al rimborso può ottenersi anche nel caso di residenza in una delle frazioni del comune.
Per l’ attuale normativa, invece, qualsiasi spesa di viaggio sostenuta, financo all’estero, per partecipare alle sedute degli organi assembleari o esecutivi dell’ente è ammessa al rimborso.
In base al citato 3° comma dell' art. 84 del testo unico, presupposto per ottenere il rimborso è la residenza fuori dal capoluogo dove ha sede l’ente.
In proposito giova chiarire, innanzitutto, la nozione di residenza di cui al secondo comma dell'art. 43 del codice civile, ai sensi del quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale".
La norma del codice civile va interpretata nel senso che la residenza può anche non coincidere con la residenza anagrafica.
In senso conforme, la suprema Corte di Cassazione che- con riferimento alla nozione di residenza - seppur avendo riguardo a fattispecie oggettivamente diverse da quella in esame - ha affermato che "le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo, con la conseguenza che la controparte può dimostrare - ed il giudice ritenere - il luogo diverso dell'effettiva dimora con prova testimoniale" (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 2070 del 24.3.83).
La Corte dei conti (sez. giurisd. Lazio, 30 giugno 1999, n. 716) ha ritenuto che ai fini del rimborso delle spese di viaggio la nozione di residenza, in mancanza di altre precisazioni, deve essere interpretata secondo l’art. 43 del Codice civile, come dimora abituale e volontaria risultante.
La situazione di fatto della persona interessata deve dalla stessa essere documentata o con il certificato dell’iscrizione nello schedario della popolazione provvisoria del comune nel quale dimora ovvero con attestazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi l’indirizzo dell’abitazione nel quale l’interessato dimora e la continuità della medesima oppure anche con un contratto di lavoro in cui sia stabilito che la sede di lavoro è un comune fuori dal proprio capoluogo.
La disciplina dei rimborsi spese può essere stabilita dal regolamento previsto dal quarto comma dell’art. 84 o da una deliberazione del consiglio comunale. In assenza di entrambe si ritiene che per il consigliere comunale siano giustificati gli accessi ed i rimborsi spese di viaggio per l’effettiva, comprovata partecipazione:
a) alle adunanze del consiglio comunale;
b) alle adunanze delle commissioni consiliari e comunali delle quali fa parte od ha diritto di assistere;
c) per la visione preventiva degli atti iscritti all’ordine del giorno delle adunanze consiliari, nei giorni nei quali gli stessi, secondo il regolamento di cui all’art. 38, comma 2, del Testo unico sono posti a disposizione dei consiglieri;
d) quando la sua presenza presso la sede comunale sia richiesta da invito del sindaco o del presidente del consiglio comunale;
e) quando il consigliere eserciti il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti di cui all’art. 43, secondo comma, del T.U.
La richiamata norma del testo unico sostituisce la previgente normativa (art.13, comma 4, legge n.816 del 1985) contenente una disciplina analoga che, però, limitava il rimborso alle sole spese sostenute entro i limiti del territorio provinciale.
Dalla formula utilizzata dal legislatore si ricava, altresì, che il diritto al rimborso può ottenersi anche nel caso di residenza in una delle frazioni del comune.
Per l’ attuale normativa, invece, qualsiasi spesa di viaggio sostenuta, financo all’estero, per partecipare alle sedute degli organi assembleari o esecutivi dell’ente è ammessa al rimborso.
In base al citato 3° comma dell' art. 84 del testo unico, presupposto per ottenere il rimborso è la residenza fuori dal capoluogo dove ha sede l’ente.
In proposito giova chiarire, innanzitutto, la nozione di residenza di cui al secondo comma dell'art. 43 del codice civile, ai sensi del quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale".
La norma del codice civile va interpretata nel senso che la residenza può anche non coincidere con la residenza anagrafica.
In senso conforme, la suprema Corte di Cassazione che- con riferimento alla nozione di residenza - seppur avendo riguardo a fattispecie oggettivamente diverse da quella in esame - ha affermato che "le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo, con la conseguenza che la controparte può dimostrare - ed il giudice ritenere - il luogo diverso dell'effettiva dimora con prova testimoniale" (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 2070 del 24.3.83).
La Corte dei conti (sez. giurisd. Lazio, 30 giugno 1999, n. 716) ha ritenuto che ai fini del rimborso delle spese di viaggio la nozione di residenza, in mancanza di altre precisazioni, deve essere interpretata secondo l’art. 43 del Codice civile, come dimora abituale e volontaria risultante.
La situazione di fatto della persona interessata deve dalla stessa essere documentata o con il certificato dell’iscrizione nello schedario della popolazione provvisoria del comune nel quale dimora ovvero con attestazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi l’indirizzo dell’abitazione nel quale l’interessato dimora e la continuità della medesima oppure anche con un contratto di lavoro in cui sia stabilito che la sede di lavoro è un comune fuori dal proprio capoluogo.
La disciplina dei rimborsi spese può essere stabilita dal regolamento previsto dal quarto comma dell’art. 84 o da una deliberazione del consiglio comunale. In assenza di entrambe si ritiene che per il consigliere comunale siano giustificati gli accessi ed i rimborsi spese di viaggio per l’effettiva, comprovata partecipazione:
a) alle adunanze del consiglio comunale;
b) alle adunanze delle commissioni consiliari e comunali delle quali fa parte od ha diritto di assistere;
c) per la visione preventiva degli atti iscritti all’ordine del giorno delle adunanze consiliari, nei giorni nei quali gli stessi, secondo il regolamento di cui all’art. 38, comma 2, del Testo unico sono posti a disposizione dei consiglieri;
d) quando la sua presenza presso la sede comunale sia richiesta da invito del sindaco o del presidente del consiglio comunale;
e) quando il consigliere eserciti il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti di cui all’art. 43, secondo comma, del T.U.
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