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formiture e lavori < 40000 euro piccoli comuni
con il dl 66/2014 in corso di conversione in legge l'art. 33 del Cdcontratti ha questa forma:
-------------------------
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013)
(la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011, come prorogato dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014)
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
(comma così sostituito dall'art. 9, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2014)
-----------
molti comuni (compreso il mio) hanno stipulato accordi consortili per le centrali di committenza escludendo esplicitamente lavori e forniture inferiori a 40000 euro (procedure in economia diretta). Ora la formulazione attuale del 33 non sembra ripetere questa riserva, con la conseguenza che TUTTE le procedure di acquisto ed i lavori (anche di piccolissimo importo) o vanno in centrale di committenza o in COSIP/mepa: quindi l'autonomia di spesa del singolo comune è cancellata.
qualche collega ha interpretato diversamente o ha studiato meglio la questione?
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Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013)
(la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011, come prorogato dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014)
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
(comma così sostituito dall'art. 9, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2014)
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molti comuni (compreso il mio) hanno stipulato accordi consortili per le centrali di committenza escludendo esplicitamente lavori e forniture inferiori a 40000 euro (procedure in economia diretta). Ora la formulazione attuale del 33 non sembra ripetere questa riserva, con la conseguenza che TUTTE le procedure di acquisto ed i lavori (anche di piccolissimo importo) o vanno in centrale di committenza o in COSIP/mepa: quindi l'autonomia di spesa del singolo comune è cancellata.
qualche collega ha interpretato diversamente o ha studiato meglio la questione?
nomade- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 24.06.11
Età : 61
Acquisti nei Comuni sotto 5000 abitanti
Vedi in proposito la delibera n. 67 del 9 aprile 2014 la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Basilicata.
Saluti.
Saluti.
municipal- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 18.06.14
Re: formiture e lavori < 40000 euro piccoli comuni
riporto, per ogni utilità e per quello che può contare, il mio pensiero, motivato, evidenziando che opero presso una comunità montana che si sta trasformando in unione montana di comuni :
Con la conversione in legge DL 66/2014, l'art. 33 del Cd contratti ha questa forma :
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n.135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013)
(la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011, come prorogato dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014)
SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 66-2014
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125.
(comma così sostituito dall'art. 9, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2014)
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
OSSERVAZIONI
- in merito all’ambito oggettivo di applicazione del comma 3-bis si osserva che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia” non ritenendo quindi ricomprese le Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.
- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
- è da ricordare che il comma 1 art.32 del D.Lgs 267/2000 (Unioni di comuni) prevede :
(articolo così sostituito dall'articolo 19, comma 3, legge n. 135 del 2012)
1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani
- è pertanto chiaro, a mio avviso, che le Comunità Montane sono, di fatto, enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi, e quindi nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato art.32 d.lgs 267
- anche in questo caso, quindi, le comunità montane, essendo unioni di comuni “di fatto”, oltre la procedura in corso per l’effettiva costituzione delle unioni montane di comuni, rispetterebbero pienamente il disposto del comma 3-bis quale soggetto preposto, dalla legge, all'acquisizione di lavori, beni e servizi, sia per proprio conto che, eventualmente, per i comuni associati e/o facenti parte del proprio ambito territoriale
- la norma tende infatti ad evitare la frammentazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, da parte dei comuni, demandato tale compito ad un soggetto aggregatore, nel caso unione di comuni/comunità montane ove e per quanto ancora presenti, che potranno svolgere tale funzione sia per le proprie specifiche attività e competenze che, qualora così regolamentato e disposto, anche per i propri Comuni
- l’alternativa, per i Comuni non capoluogo di provincia, è quella che TUTTE le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi vadano effettuate attraverso il ricorso alla centrale di committenza o attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. COSIP, ritenendosi quindi compreso anche lo strumento elettronico di acquisto MEPA
Con la conversione in legge DL 66/2014, l'art. 33 del Cd contratti ha questa forma :
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n.135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013)
(la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011, come prorogato dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014)
SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 66-2014
(comma così sostituito dall'art. 9, comma 4, decreto-legge n. 66 del 2014)
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
OSSERVAZIONI
- in merito all’ambito oggettivo di applicazione del comma 3-bis si osserva che dove il legislatore ha voluto indicare e/o fare esplicito riferimento al concetto più generico di stazioni appaltanti e amministrazioni aggiudicatici, lo ha fatto in maniera chiara e decisa, (commi 1 e 3) mentre al comma 3-bis, del nuovo testo dopo la conversione del dl 66-2014 il riferimento esplicito è “Ai Comuni non capoluogo di Provincia” non ritenendo quindi ricomprese le Comunità Montane e/o cmq altri Enti o Soggetti diversi dai Comuni non capoluogo di provincia.
- inoltre, sempre lo stesso comma 3-bis, individua nelle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, il soggetto preposto all'acquisizione di lavori, beni e servizi
- è da ricordare che il comma 1 art.32 del D.Lgs 267/2000 (Unioni di comuni) prevede :
(articolo così sostituito dall'articolo 19, comma 3, legge n. 135 del 2012)
1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani
- è pertanto chiaro, a mio avviso, che le Comunità Montane sono, di fatto, enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi, e quindi nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato art.32 d.lgs 267
- anche in questo caso, quindi, le comunità montane, essendo unioni di comuni “di fatto”, oltre la procedura in corso per l’effettiva costituzione delle unioni montane di comuni, rispetterebbero pienamente il disposto del comma 3-bis quale soggetto preposto, dalla legge, all'acquisizione di lavori, beni e servizi, sia per proprio conto che, eventualmente, per i comuni associati e/o facenti parte del proprio ambito territoriale
- la norma tende infatti ad evitare la frammentazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, da parte dei comuni, demandato tale compito ad un soggetto aggregatore, nel caso unione di comuni/comunità montane ove e per quanto ancora presenti, che potranno svolgere tale funzione sia per le proprie specifiche attività e competenze che, qualora così regolamentato e disposto, anche per i propri Comuni
- l’alternativa, per i Comuni non capoluogo di provincia, è quella che TUTTE le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi vadano effettuate attraverso il ricorso alla centrale di committenza o attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. COSIP, ritenendosi quindi compreso anche lo strumento elettronico di acquisto MEPA
Re: formiture e lavori < 40000 euro piccoli comuni
quindi dal 1 luglio 2014 anche l'acquisto in economia, la classica bustina di viti o la punta di trapano, va acquistata sul MEPA oppure con la centrale di committenza? senza altre alternative, come mi sembra.
nomade- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 24.06.11
Età : 61
Re: formiture e lavori < 40000 euro piccoli comuni
speriamo in qualche modifica almeno per piccoli importi
spero inoltre come comunità montana e tra poco unione, di potermela scampare... almeno per le economie... ma la vedo dura.. anche se come motivato, la norma cita testualmente i comuni non capoluogo di provincia
spero inoltre come comunità montana e tra poco unione, di potermela scampare... almeno per le economie... ma la vedo dura.. anche se come motivato, la norma cita testualmente i comuni non capoluogo di provincia
Re: formiture e lavori < 40000 euro piccoli comuni
almeno un po di buon senso
Acquisti centralizzati, la Corte conti potrebbe offrire una via di fuga
di Matteo Barbero
La centralizzazione totale degli acquisti imposta dal dl 66/2014 a tutti i comuni non capoluogo di provincia preoccupa le amministrazioni interessate, che specialmente nella fase transitoria rischiano di incontrare notevoli difficoltà operative. Per questo, il governo potrebbe avallare interpretazioni meno restrittive dell'obbligo. A tal fine, un appiglio potrebbe rinvenirsi nella giurisprudenza contabile.
Come evidenziato da ItaliaOggi di ieri, dal prossimo 1° luglio tutti i comuni, tranne quelli capoluogo di provincia, dovranno acquisire lavori, beni e servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza (da istituire all'interno delle unioni o mediante accordo consortile) o comunque ad un soggetto aggregatore. A prevederlo è l'art. 9, comma 4, del dl 66 (ormai convertito in legge), che ha modificato la disciplina di cui all'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti (dlgs 163/2006). Fra l'altro, la novella ha cancellato la deroga (introdotta dalla legge 147/2013) per gli acquisiti in economia o per importi inferiori a 40.000 euro.
Ciò rischia di porre rilevanti problematiche operative, specialmente nella fase di avvio del nuovo regime. Di ciò, è consapevole lo stesso governo, che infatti ha espresso parere favorevole su diversi ordini del giorno presentati in Parlamento per sollecitare un'interpretazione meno restrittiva dell'obbligo.
Un appiglio in tal senso, peraltro, potrebbe venire dalla giurisprudenza contabile. Alcune sezioni regionali della Corte dei conti (Piemonte, parere n. 271/2012, Lombardia, parere n. 165/2013), infatti, hanno affermato che sfuggono alla centrale unica le procedure che non richiedono il previo esperimento di una «gara» tra potenziali aggiudicatori. Ciò in virtù del richiamo operato dall'art. 23, comma 5, del dl 216/2011 per fissare la decorrenza del vincolo, alle «gare» bandite dopo una certa data (che ora, come detto, è fissata al 30 giugno). Tale norma on è stata abrogata e quindi è ancora vigente. In questa prospettiva, sembra ancora possibile per i comuni ricorrere all'amministrazione diretta o al cottimo fiduciario cd semplificato (possibile per importi inferiori a 40 mila euro). Nel primo caso, le acquisizioni sono effettuate con mezzi, materiali e personale della stazione appaltante, per cui, non essendo previsto alcun tipo di gara pubblica, potrebbe ritenersi non sussistente l'obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza; analogamente nel secondo caso, non essendo necessaria alcuna procedura comparativa. Viceversa, per i cottimi fiduciari di importo pari o superiore ai 40 mila euro, sebbene non sia prevista la pubblicazione di un bando, troverà ugualmente applicazione l'obbligo del ricorso alla centrale unica.
Anche il divieto imposto all'autorità di vigilanza di rilasciare il codice identificativo di «gara» potrebbe essere letto in questo senso.
Naturalmente, sarebbe opportuno che tale lettura venisse confermata anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal dl 66.
Acquisti centralizzati, la Corte conti potrebbe offrire una via di fuga
di Matteo Barbero
La centralizzazione totale degli acquisti imposta dal dl 66/2014 a tutti i comuni non capoluogo di provincia preoccupa le amministrazioni interessate, che specialmente nella fase transitoria rischiano di incontrare notevoli difficoltà operative. Per questo, il governo potrebbe avallare interpretazioni meno restrittive dell'obbligo. A tal fine, un appiglio potrebbe rinvenirsi nella giurisprudenza contabile.
Come evidenziato da ItaliaOggi di ieri, dal prossimo 1° luglio tutti i comuni, tranne quelli capoluogo di provincia, dovranno acquisire lavori, beni e servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza (da istituire all'interno delle unioni o mediante accordo consortile) o comunque ad un soggetto aggregatore. A prevederlo è l'art. 9, comma 4, del dl 66 (ormai convertito in legge), che ha modificato la disciplina di cui all'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti (dlgs 163/2006). Fra l'altro, la novella ha cancellato la deroga (introdotta dalla legge 147/2013) per gli acquisiti in economia o per importi inferiori a 40.000 euro.
Ciò rischia di porre rilevanti problematiche operative, specialmente nella fase di avvio del nuovo regime. Di ciò, è consapevole lo stesso governo, che infatti ha espresso parere favorevole su diversi ordini del giorno presentati in Parlamento per sollecitare un'interpretazione meno restrittiva dell'obbligo.
Un appiglio in tal senso, peraltro, potrebbe venire dalla giurisprudenza contabile. Alcune sezioni regionali della Corte dei conti (Piemonte, parere n. 271/2012, Lombardia, parere n. 165/2013), infatti, hanno affermato che sfuggono alla centrale unica le procedure che non richiedono il previo esperimento di una «gara» tra potenziali aggiudicatori. Ciò in virtù del richiamo operato dall'art. 23, comma 5, del dl 216/2011 per fissare la decorrenza del vincolo, alle «gare» bandite dopo una certa data (che ora, come detto, è fissata al 30 giugno). Tale norma on è stata abrogata e quindi è ancora vigente. In questa prospettiva, sembra ancora possibile per i comuni ricorrere all'amministrazione diretta o al cottimo fiduciario cd semplificato (possibile per importi inferiori a 40 mila euro). Nel primo caso, le acquisizioni sono effettuate con mezzi, materiali e personale della stazione appaltante, per cui, non essendo previsto alcun tipo di gara pubblica, potrebbe ritenersi non sussistente l'obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza; analogamente nel secondo caso, non essendo necessaria alcuna procedura comparativa. Viceversa, per i cottimi fiduciari di importo pari o superiore ai 40 mila euro, sebbene non sia prevista la pubblicazione di un bando, troverà ugualmente applicazione l'obbligo del ricorso alla centrale unica.
Anche il divieto imposto all'autorità di vigilanza di rilasciare il codice identificativo di «gara» potrebbe essere letto in questo senso.
Naturalmente, sarebbe opportuno che tale lettura venisse confermata anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal dl 66.
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