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Requisiti ex art 38 Codice Appalti- Possibili esclusioni
Buon pomeriggio.
Da qualche settimana sono responsabile anche delle procedure di affidamento di servizi e forniture (per la verità quasi tutte procedure in economia, dati gli importi) e mi trovo di fronte ad un dilemma che per molti di voi sarà (spero per me) una banalità.
Il mio problema è capire se la verifica del possesso dei requisiti morali ex art 38 è da fare sempre, a prescindere dall'importo della fornitura: da un euro in su.
Il buon senso mi porta a pensare che con una autocertificazione e la verifica d'ufficio solamente del durc (e magari una visura camerale) dovrei poter considerare assolti tali obblighi. Pensare di dover chiedere un casellario per un affidamento, ad esempio, del servizio di manutenzione di una lavatrice dell'asilo per 300 euro, mi pare contrario al "senso" delle norme in materia di economicità dell'azione amministrativa.
Per non parlare degli affidamenti fatti sul MEPA.
Ha senso procedere alle verifiche del possesso dei requisiti morali su fornitori, se vogliamo dire, accreditati dalla PA?
Purtroppo non ho trovato conforto in norme o dottrina. Allora, forse, la comunità può aiutarmi a capire.
Ben inteso: io non voglio sottrarmi ad attività necessarie per il rispetto delle norme, ma mi piacerebbe capire se posso trattare "diversamente" un affidamento da 7/8 mila euro da uno da 130mila; o uno relativo ad un mero acquist/fornitura di un bene da un servizio/pluriennale.
Tutto qui
Ringrazio da subito, infinitamente, chi saprà darmi una indicazione.
SM
Da qualche settimana sono responsabile anche delle procedure di affidamento di servizi e forniture (per la verità quasi tutte procedure in economia, dati gli importi) e mi trovo di fronte ad un dilemma che per molti di voi sarà (spero per me) una banalità.
Il mio problema è capire se la verifica del possesso dei requisiti morali ex art 38 è da fare sempre, a prescindere dall'importo della fornitura: da un euro in su.
Il buon senso mi porta a pensare che con una autocertificazione e la verifica d'ufficio solamente del durc (e magari una visura camerale) dovrei poter considerare assolti tali obblighi. Pensare di dover chiedere un casellario per un affidamento, ad esempio, del servizio di manutenzione di una lavatrice dell'asilo per 300 euro, mi pare contrario al "senso" delle norme in materia di economicità dell'azione amministrativa.
Per non parlare degli affidamenti fatti sul MEPA.
Ha senso procedere alle verifiche del possesso dei requisiti morali su fornitori, se vogliamo dire, accreditati dalla PA?
Purtroppo non ho trovato conforto in norme o dottrina. Allora, forse, la comunità può aiutarmi a capire.
Ben inteso: io non voglio sottrarmi ad attività necessarie per il rispetto delle norme, ma mi piacerebbe capire se posso trattare "diversamente" un affidamento da 7/8 mila euro da uno da 130mila; o uno relativo ad un mero acquist/fornitura di un bene da un servizio/pluriennale.
Tutto qui
Ringrazio da subito, infinitamente, chi saprà darmi una indicazione.
SM
Marsar- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 11.10.13
Re: Requisiti ex art 38 Codice Appalti- Possibili esclusioni
riporto un parere dell'AVCP:
--------------------------------
Al Ministero della Giustizia
D.A.P.
Provveditorato regionale della Campania
AG/ 56/13
19/12/2013
Oggetto: Richiesta di parere Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania, Napoli – Requisiti generali – Verifiche ex art. 38 Codice appalti –Necessità per le spese in economia sotto la soglia di 40.000 €.
Con nota acquisita al prot. n. 100842 in data 18 ottobre 2013, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania, Napoli – ha richiesto un parere in ordine alla necessità di verificare i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 anche per le spese in economia di importo inferiore ai 40.000€.
In particolare, a parere del predetto Provveditorato, l’applicazione dell’art. 38 risulterebbe antitetica alla necessaria semplificazione delle procedure di gara prevista per gli importi inferiori alla soglia dei 40.000€. Inoltre, secondo la lettura data da tale Amministrazione della deliberazione n. 111/2012 (con cui si è istituito il sistema AVCPASS) dell’AVCP, l’obbligo del controllo dei requisiti ex art. 38 scatterebbe solo per gli appalti superiori all’indicata soglia.
Nell’Adunanza del 17/19 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato le seguenti determinazioni.
Al fine di dare una risposta al quesito in parola, pare opportuno prendere le mosse dalle due norme che disciplinano la materia.
L’art. 38, comma 1, del Codice dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che: (…)”.
L’art. 125, comma 12, del Codice prevede che “l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”.
Alla luce delle norme sopra richiamate, non pare possa individuarsi una deroga ai requisiti generali richiesti per la stipula del contratto derivante dalla soglia dell’appalto.
Sul punto, sembra doversi quindi confermare quanto già espresso dall’Autorità nel Parere di precontenzioso n. 124 del 19 luglio 2012 in cui è stato affermato che “per gli affidamenti in economia (su cui amplius: A.V.C.P., determinazione 14 dicembre 2011 n. , i commi 11 e 14 dell’art. 125 del Codice si limitano a prescrivere l’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché “dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice”, rinviando alla disciplina di dettaglio del Regolamento di attuazione. Quest’ultimo, da un lato, conferma, all’art. 327, la regola secondo cui in tutti gli affidamenti sottosoglia le imprese contraenti devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice (in questo senso, anche prima dell’approvazione del D.P.R. n. 207 del 2010: A.V.C.P., determinazione 12 gennaio 2010 n. 1) e, per il resto, detta, all’art. 334, disposizioni procedurali più puntuali per i soli affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 euro (soglia che deve ritenersi oggi innalzata a 40.000 euro, a seguito della modifica dell’art. 125, comma 11, del Codice, introdotta dal citato art. 4 del d.l. n. 70 del 2011)”.
Infatti, malgrado nella richiesta l’Amministrazione faccia riferimento ad appalti di modestissimo valore economico (acquisto di un lucchetto del valore di € 10, di un toner di €40, etc), non v’è chi non veda come, diversamente opinando, anche un contratto di fornitura o di servizi di una certa consistenza economica (es. 20.000 €, 30.000 €) potrebbe essere affidato direttamente a soggetti privi dei requisiti morali indicati dall’art. 38 (es. soggetti condannati per reati quali associazione mafiosa, corruzione, truffa ai danni dello stato, ovvero in stato di fallimento).
Inoltre, pare opportuno precisare che nella deliberazione n. 111/2012 si è semplicemente chiarito che l’utilizzo sistema AVCPASS è obbligatorio per gli appalti superiori alla soglia di 40.000 €, restando facoltativo per quelli di valore inferiore. Naturalmente, in tali ultime ipotesi l’utilizzo o meno del predetto sistema, non impatta sulla obbligatorietà della verifica dei requisiti generali in possesso degli operatori economici con cui le Amministrazioni intrattengono rapporti negoziali.
Del resto, le difficoltà operative segnalate dall’Amministrazione richiedente appaiono superabili attraverso una opportuna programmazione degli acquisti, eventualmente coinvolgente più Provveditorati regionali, nonché con un maggiore utilizzo delle convenzioni Consip, del “mercato elettronico della pubblica amministrazione”, ovvero mediante l’istituzione di un Albo fornitori ove non ancora adottato.
In particolare, da quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti per l’anno 2012 in tema di “attività contrattuale delle amministrazioni statali attraverso il mercato elettronico” il Dipartimento della Polizia Penitenziaria (e le relative articolazioni territoriali) ha fatto ricorso in modo molto esiguo al MePa per le seguenti motivazioni: “1) L' utilizzo delle procedure è risultato abbastanza difficile per personale con scarsa esperienza informatica; 2) I prezzi dei prodotti sono apparsi molto gonfiati, per poi diminuire in sede di richiesta dì offerta; 3) Le offerte migliori si ottengono solo per grandi quantitativi, comunque superiori al fabbisogno”.
Pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 38 comma 1 e 125, comma 12, del Codice, sussiste un obbligo generalizzato per le Stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti generale degli operatori economici con cui l’Amministrazione procedente stipula contratti.
Le difficoltà operative segnalate dall’Amministrazione richiedente appaiono superabili attraverso una opportuna programmazione degli acquisti, eventualmente coinvolgente più Provveditorati regionali, nonché con un maggiore utilizzo delle convenzioni Consip, del “mercato elettronico della pubblica amministrazione”, ovvero mediante l’istituzione di un Albo fornitori.
-----------------------------
Il problema potrebbe essere risolto con il mercato elettronico/consip (i requisiti sono preverificati dall'ente gestore) o con un albo fornitori (il comune verifica i requisiti all'iscrizione ed prevede termini per il rinnovo periodico).
certo il problema si pone per gli acquisti "episodici" (forniture magari d'urgenza da fornitori o appaltatori non presenti in albo ma non sostituibili con altri). Occorrerebbe limitare al massimo il novero delle "forniture impreviste" e quindi (se non si trova il prodotto in MEPA) trovare qualificare e iscrivere in albo fornitori una serie di ditte qualificate.
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Al Ministero della Giustizia
D.A.P.
Provveditorato regionale della Campania
AG/ 56/13
19/12/2013
Oggetto: Richiesta di parere Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania, Napoli – Requisiti generali – Verifiche ex art. 38 Codice appalti –Necessità per le spese in economia sotto la soglia di 40.000 €.
Con nota acquisita al prot. n. 100842 in data 18 ottobre 2013, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale della Campania, Napoli – ha richiesto un parere in ordine alla necessità di verificare i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 anche per le spese in economia di importo inferiore ai 40.000€.
In particolare, a parere del predetto Provveditorato, l’applicazione dell’art. 38 risulterebbe antitetica alla necessaria semplificazione delle procedure di gara prevista per gli importi inferiori alla soglia dei 40.000€. Inoltre, secondo la lettura data da tale Amministrazione della deliberazione n. 111/2012 (con cui si è istituito il sistema AVCPASS) dell’AVCP, l’obbligo del controllo dei requisiti ex art. 38 scatterebbe solo per gli appalti superiori all’indicata soglia.
Nell’Adunanza del 17/19 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato le seguenti determinazioni.
Al fine di dare una risposta al quesito in parola, pare opportuno prendere le mosse dalle due norme che disciplinano la materia.
L’art. 38, comma 1, del Codice dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che: (…)”.
L’art. 125, comma 12, del Codice prevede che “l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”.
Alla luce delle norme sopra richiamate, non pare possa individuarsi una deroga ai requisiti generali richiesti per la stipula del contratto derivante dalla soglia dell’appalto.
Sul punto, sembra doversi quindi confermare quanto già espresso dall’Autorità nel Parere di precontenzioso n. 124 del 19 luglio 2012 in cui è stato affermato che “per gli affidamenti in economia (su cui amplius: A.V.C.P., determinazione 14 dicembre 2011 n. , i commi 11 e 14 dell’art. 125 del Codice si limitano a prescrivere l’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché “dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice”, rinviando alla disciplina di dettaglio del Regolamento di attuazione. Quest’ultimo, da un lato, conferma, all’art. 327, la regola secondo cui in tutti gli affidamenti sottosoglia le imprese contraenti devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice (in questo senso, anche prima dell’approvazione del D.P.R. n. 207 del 2010: A.V.C.P., determinazione 12 gennaio 2010 n. 1) e, per il resto, detta, all’art. 334, disposizioni procedurali più puntuali per i soli affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 euro (soglia che deve ritenersi oggi innalzata a 40.000 euro, a seguito della modifica dell’art. 125, comma 11, del Codice, introdotta dal citato art. 4 del d.l. n. 70 del 2011)”.
Infatti, malgrado nella richiesta l’Amministrazione faccia riferimento ad appalti di modestissimo valore economico (acquisto di un lucchetto del valore di € 10, di un toner di €40, etc), non v’è chi non veda come, diversamente opinando, anche un contratto di fornitura o di servizi di una certa consistenza economica (es. 20.000 €, 30.000 €) potrebbe essere affidato direttamente a soggetti privi dei requisiti morali indicati dall’art. 38 (es. soggetti condannati per reati quali associazione mafiosa, corruzione, truffa ai danni dello stato, ovvero in stato di fallimento).
Inoltre, pare opportuno precisare che nella deliberazione n. 111/2012 si è semplicemente chiarito che l’utilizzo sistema AVCPASS è obbligatorio per gli appalti superiori alla soglia di 40.000 €, restando facoltativo per quelli di valore inferiore. Naturalmente, in tali ultime ipotesi l’utilizzo o meno del predetto sistema, non impatta sulla obbligatorietà della verifica dei requisiti generali in possesso degli operatori economici con cui le Amministrazioni intrattengono rapporti negoziali.
Del resto, le difficoltà operative segnalate dall’Amministrazione richiedente appaiono superabili attraverso una opportuna programmazione degli acquisti, eventualmente coinvolgente più Provveditorati regionali, nonché con un maggiore utilizzo delle convenzioni Consip, del “mercato elettronico della pubblica amministrazione”, ovvero mediante l’istituzione di un Albo fornitori ove non ancora adottato.
In particolare, da quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti per l’anno 2012 in tema di “attività contrattuale delle amministrazioni statali attraverso il mercato elettronico” il Dipartimento della Polizia Penitenziaria (e le relative articolazioni territoriali) ha fatto ricorso in modo molto esiguo al MePa per le seguenti motivazioni: “1) L' utilizzo delle procedure è risultato abbastanza difficile per personale con scarsa esperienza informatica; 2) I prezzi dei prodotti sono apparsi molto gonfiati, per poi diminuire in sede di richiesta dì offerta; 3) Le offerte migliori si ottengono solo per grandi quantitativi, comunque superiori al fabbisogno”.
Pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 38 comma 1 e 125, comma 12, del Codice, sussiste un obbligo generalizzato per le Stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti generale degli operatori economici con cui l’Amministrazione procedente stipula contratti.
Le difficoltà operative segnalate dall’Amministrazione richiedente appaiono superabili attraverso una opportuna programmazione degli acquisti, eventualmente coinvolgente più Provveditorati regionali, nonché con un maggiore utilizzo delle convenzioni Consip, del “mercato elettronico della pubblica amministrazione”, ovvero mediante l’istituzione di un Albo fornitori.
-----------------------------
Il problema potrebbe essere risolto con il mercato elettronico/consip (i requisiti sono preverificati dall'ente gestore) o con un albo fornitori (il comune verifica i requisiti all'iscrizione ed prevede termini per il rinnovo periodico).
certo il problema si pone per gli acquisti "episodici" (forniture magari d'urgenza da fornitori o appaltatori non presenti in albo ma non sostituibili con altri). Occorrerebbe limitare al massimo il novero delle "forniture impreviste" e quindi (se non si trova il prodotto in MEPA) trovare qualificare e iscrivere in albo fornitori una serie di ditte qualificate.
nomade- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 24.06.11
Età : 61
Re: Requisiti ex art 38 Codice Appalti- Possibili esclusioni
Grazie.
Noi ricorriamo spessissimo a mepa. Ma pare che anche per i fornitori su mepa sia da verificare il possesso dei requisiti in parola.
Lo riportano le informazioni sul sito stesso.
Comunque, adesso, con la conversione del DL 66, vediamo cosa cambia... Se passa ed è confermata l'entrata in vigore della parte relativa agli appali, avremo ben altro di cui occuparci...
Grazie
SM
Noi ricorriamo spessissimo a mepa. Ma pare che anche per i fornitori su mepa sia da verificare il possesso dei requisiti in parola.
Lo riportano le informazioni sul sito stesso.
Comunque, adesso, con la conversione del DL 66, vediamo cosa cambia... Se passa ed è confermata l'entrata in vigore della parte relativa agli appali, avremo ben altro di cui occuparci...
Grazie
SM
Marsar- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 11.10.13
Controlli
Marsar, ti confermo che su MEPA le verifiche sono fatte ai fini dell'iscrizione, ma spettano a ciascuna amministrazione le verifiche propedeutiche alla STIPULA di un contratto.
Rimane un canale che semplifica ed abbatte i tempi, perché - tanto per rammentarlo - fuori MEPA sei obbligato ad attendere i 35 giorni di stand still period che DEVONO intercorrere tra l'aggiudicazione e la stipula. Su MEPA no, la legge ti abilità a firmare subito. Anche stavolta, il suggerimento è di far iscrivere i fornitori qualificati, di fiducia, sul MEPA ed invitarli. Tutti ci guadagnano.
Rimane un canale che semplifica ed abbatte i tempi, perché - tanto per rammentarlo - fuori MEPA sei obbligato ad attendere i 35 giorni di stand still period che DEVONO intercorrere tra l'aggiudicazione e la stipula. Su MEPA no, la legge ti abilità a firmare subito. Anche stavolta, il suggerimento è di far iscrivere i fornitori qualificati, di fiducia, sul MEPA ed invitarli. Tutti ci guadagnano.
Dario Carta- Messaggi : 216
Data d'iscrizione : 11.03.13
re: Requisiti ex art 38 Codice Appalti- Possibili esclusioni
Fermo restando validissimo il consiglio (dovere) di programmare il più possibile le acquisizioni operando poi degli accordi quadro o comunque degli acquisti aggregati, ritengo che i contratti pubblici, anche di un solo centesimo, possano essere affidati solo a soggetti che posseggono i requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06. Tuttavia, nulla vieta che i requisiti possano essere autodichiarati dall'Operatore economico (ricordo che anche il DURC può essere autodichiarato per le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00) e verificati "a campione" secondo le modalità di cui al DPR 445/2000.
Moanpi- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 23.06.14
Re: Requisiti ex art 38 Codice Appalti- Possibili esclusioni
Grazie a tutti per i consigli e i suggerimenti.
Temo, comunque, che tutto questo sia destinato ad essere riconsiderato, alla luce di quanto previsto dalla legge di conversione del DL 66/14, che dal 1 luglio pv pare acambiare la faccia agli acquisti...
Ci sono già contributi a riguardo'
SM
Temo, comunque, che tutto questo sia destinato ad essere riconsiderato, alla luce di quanto previsto dalla legge di conversione del DL 66/14, che dal 1 luglio pv pare acambiare la faccia agli acquisti...
Ci sono già contributi a riguardo'
SM
Marsar- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 11.10.13
Pagina 1 di 1
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