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cessione quota stipendio nuovi limiti 1/10 di stipendio
Salve Paolo!
L'avvocato dell'Ente mi dice che ci sarebbe stata una modifica in ordine alla quota di stipendio "cedibile" e che tale quota sarebbe stata abbassata a 1/10 dello stipendio in luogo del "quinto" canonico...ho cercato qualche fonte ma non ho trovato nulla.. qualcuno del forum ha informazioni da condividere in merito?
L'avvocato dell'Ente mi dice che ci sarebbe stata una modifica in ordine alla quota di stipendio "cedibile" e che tale quota sarebbe stata abbassata a 1/10 dello stipendio in luogo del "quinto" canonico...ho cercato qualche fonte ma non ho trovato nulla.. qualcuno del forum ha informazioni da condividere in merito?
Garrincha- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 16.11.11
Re: cessione quota stipendio nuovi limiti 1/10 di stipendio
L’articolo 2 del D.P.R. n. 180/1950 consente il pignoramento ed il sequestro degli stipendi, salari, retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza nei seguenti limiti:
1) per i soli crediti alimentari nella misura fissa di un terzo al netto delle ritenute;
2) per i debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di lavoro, nel limite del quinto, al netto delle ritenute;
3) per i tributi allo stato, alle province, ai comuni nel limite del quinto, al netto delle ritenute. A proposito del predetto limite, si rammenta peraltro che, a fronte delle modifiche normative succedutesi nel tempo, in caso di pignoramento da parte dell’agente della riscossione, a fronte di crediti derivanti dal mancato pagamento delle imposte sul reddito, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate in misura pari ad un decimo per stipendi di importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per stipendi di importi superiori a 2.500 euro.
Qualora le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro, il pignoramento potrà invece essere effettuato nel limite di un quinto.
Ciò sempre rammentando che la disciplina sui pignoramenti è stata estesa, nel corso del tempo, a seguito di numerosi interventi da parte della Corte Costituzionale. In primo luogo, con la sentenza n. 878/1988 la Consulta ha esteso la pignorabilità e la sequestrabilità dello stipendio a qualsiasi credito vantato da terzi, nel limite del quinto. Con due successivi interventi inoltre la Corte Costituzionale ha consentito il pignoramento ed il sequestro anche delle indennità di fine rapporto comunque denominate in relazione alla loro natura retributiva.
Nel caso di concorso simultaneo di crediti di qualsiasi natura, diversi da quelli di natura alimentare, il pignoramento ed il sequestro non possono colpire una quota maggiore del quinto dello stipendio. Qualora invece il simultaneo concorso riguardasse anche crediti alimentari, la legge dispone che il pignoramento ed il sequestro non possano colpire una quota maggiore della metà dello stipendio.
Ogni altro credito, differente da quelli inclusi nell’articolo 2 del D.P.R. n. 180/1950, non potrà pertanto concorrere nel pignoramento e nel sequestro.
1) per i soli crediti alimentari nella misura fissa di un terzo al netto delle ritenute;
2) per i debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di lavoro, nel limite del quinto, al netto delle ritenute;
3) per i tributi allo stato, alle province, ai comuni nel limite del quinto, al netto delle ritenute. A proposito del predetto limite, si rammenta peraltro che, a fronte delle modifiche normative succedutesi nel tempo, in caso di pignoramento da parte dell’agente della riscossione, a fronte di crediti derivanti dal mancato pagamento delle imposte sul reddito, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate in misura pari ad un decimo per stipendi di importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per stipendi di importi superiori a 2.500 euro.
Qualora le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro, il pignoramento potrà invece essere effettuato nel limite di un quinto.
Ciò sempre rammentando che la disciplina sui pignoramenti è stata estesa, nel corso del tempo, a seguito di numerosi interventi da parte della Corte Costituzionale. In primo luogo, con la sentenza n. 878/1988 la Consulta ha esteso la pignorabilità e la sequestrabilità dello stipendio a qualsiasi credito vantato da terzi, nel limite del quinto. Con due successivi interventi inoltre la Corte Costituzionale ha consentito il pignoramento ed il sequestro anche delle indennità di fine rapporto comunque denominate in relazione alla loro natura retributiva.
Nel caso di concorso simultaneo di crediti di qualsiasi natura, diversi da quelli di natura alimentare, il pignoramento ed il sequestro non possono colpire una quota maggiore del quinto dello stipendio. Qualora invece il simultaneo concorso riguardasse anche crediti alimentari, la legge dispone che il pignoramento ed il sequestro non possano colpire una quota maggiore della metà dello stipendio.
Ogni altro credito, differente da quelli inclusi nell’articolo 2 del D.P.R. n. 180/1950, non potrà pertanto concorrere nel pignoramento e nel sequestro.
simofre- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 13.08.12
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