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Posizione organizzativa a dipendente cat c

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Posizione organizzativa a dipendente cat c Empty Posizione organizzativa a dipendente cat c

Messaggio  redmarc Mar 24 Giu 2014 - 23:41

Pongo il seguente quesito con la speranza che qualcuno esperto in materia possa fare un po' di chiarezza.
Dipendente part time al 52% a tempo determinato (anni uno) assunto ai sensi art 557 ( già dipendente part time ed a tempo indeterminato di altro ente) verrà incaricato di posizione organizzativa (ufficio tecnico) . Nell'area tecnica non sono presenti figure di cat d e quindi , anche ai sensi delle recenti sentenze e circolari , la cosa dovrebbe essere possibile , ma ci si chiede se per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità di posizione il cui limite massimo è di euro 7500 annui si deve tener conto della percentuale di part-time (52%) oppure è possibile conferirla per intero . Grazie

redmarc

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Posizione organizzativa a dipendente cat c Empty Re: Posizione organizzativa a dipendente cat c

Messaggio  iadon Mer 25 Giu 2014 - 0:41

redmarc ha scritto:Pongo il seguente quesito con la speranza che qualcuno esperto in materia possa fare un po' di  chiarezza.
Dipendente part time  al 52% a tempo determinato  (anni uno) assunto ai sensi art 557 ( già dipendente part time ed a tempo indeterminato di altro ente) verrà incaricato di posizione organizzativa (ufficio tecnico) . Nell'area tecnica non sono presenti figure di cat d e quindi , anche ai sensi delle recenti sentenze  e circolari , la cosa dovrebbe essere possibile , ma ci si chiede se per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità di posizione  il cui limite massimo è  di euro 7500 annui  si deve tener conto della percentuale di part-time (52%) oppure è possibile conferirla per intero . Grazie
Deve essere rapportata al 52%

iadon

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Posizione organizzativa a dipendente cat c Empty Re: Posizione organizzativa a dipendente cat c

Messaggio  redmarc Mer 25 Giu 2014 - 1:01

Lo supponevo ma il mio segretario non è d'accordo, per cui chiedo gentilmente se posso avere qualche riferimento normativo.

redmarc

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Posizione organizzativa a dipendente cat c Empty Re: Posizione organizzativa a dipendente cat c

Messaggio  iadon Mer 25 Giu 2014 - 1:16

redmarc ha scritto:Lo supponevo ma il mio segretario non è d'accordo, per cui chiedo gentilmente se posso avere qualche riferimento normativo.
Le posizioni organizzative: indicazioni Aran



di Arturo Bianco

Gli incarichi ad interim conferiti ai titolari di posizione organizzativa possono essere remunerati, analogamente a quanto disposto per i dirigenti, solamente attraverso un aumento della indennità di risultato. Solamente negli enti senza dirigenti possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa a dipendenti in part time, ma tale scelta non può essere collegata alle opzioni dei singoli dipendenti: essa è legittima in relazione alle scelte organizzative delle singole amministrazioni. Sono queste alcune delle principali indicazioni fornite dalle risposte Aran a pareri posti nelle ultime settimane da amministrazioni locali.
Si ricorda in premessa che le risposte fornite dall’Aran non possono essere considerate come interpretazioni autentiche e quindi esse non hanno un carattere vincolante, anche per il giudice del lavoro: i contratti collettivi dicono che tali devono essere considerati solamente i chiarimenti che provengono da ambedue le parti e che occorre rispettare la stessa procedura prevista per la contrattazione collettiva. Il D.Lgs. n. 165/2001 consente inoltre ai giudici del lavoro di rimettere alle parti che lo hanno stipulato la interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, sospendendo i processi.
I pareri sono resi nell’ambito del compito di assistenza e supporto alle amministrazioni pubbliche che il D.Lgs. n. 165/2001 assegna in modo espresso all’Aran. Essi sono inoltre generalmente assunti dalla Ragioneria Generale dello Stato e, soprattutto, dalla Corte dei Conti come un parametro importante per valutare la correttezza delle interpretazioni fornite dagli enti e, nel caso di giudizio, per la presenza del fattore colpa grave ai fini della eventuale maturazione di responsabilità amministrativa: applicare gli orientamenti dell’Aran costituisce al riguardo una sorta di “paracadute”.

GLI INTERIM
L’affidamento di incarichi ad interim può essere compensato solamente con la maggiorazione della retribuzione di risultato. Questa indicazione si applica in modo consolidato per l’Aran, indicazione ripresa da alcune sentenze della magistratura contabile, alla dirigenza. Tale interpretazione viene, con il parere 1610 dello scorso 4 novembre, estesa anche al conferimento di incarichi ad interim ai titolari di posizione organizzativa. Si ricorda che questo istituto può essere utilizzato tanto per la copertura di incarichi non conferiti quanto per la sostituzione di responsabili assenti: appare quanto mai opportuno che le amministrazioni disciplinino in sede regolamentare le modalità di utilizzazione di questo istituto, con particolare riferimento ai casi in cui matura la esigenza di sostituire un responsabile assente con diritto alla conservazione del posto.
Il parere nega, in premessa, che l’attuale impianto contrattuale consenta in termini generali ed a qualunque titolo, la corresponsione di una doppia indennità al personale. Sulla base di questo assunto si deve quindi negare la possibilità sia di corrispondere in modo doppio la indennità di posizione, sia di disporre il suo aumento. Di conseguenza i compensi per gli incarichi aggiuntivi sono consentiti esclusivamente attraverso la “attribuzione della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di posizione organizzativa assente”.
Per l’esercizio di questa possibilità ”è evidente che l’ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità”. Occorre quindi una preventiva valutazione delle attività svolte in relazione agli obiettivi assegnati.
Quanto alla misura della maggiorazione, il parere ricorda che per i dirigenti non vi è un tetto alla retribuzione di risultato (limitandosi il contratto a prevedere che almeno il 15% del fondo deve essere destinato a questa voce), mentre “in base all’art.10 del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito. Tale vincolo, in mancanza di diverse indicazioni contrattuali, attualmente, non sembra poter essere superato neppure nel caso di conferimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa di un incarico relativo ad altra posizione organizzativa”. Per cui, fino ad una auspicata dalla stessa Aran, revisione delle disposizioni contrattuali tale soglia deve essere ritenuta invalicabile, anche nel caso di remunerazione degli interim.

IL CONFERIMENTO A DIPENDENTI IN PART TIME
Il conferimento di un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente in part time è legittimo, sulla base delle previsioni di cui al CCNL 22.1.2004, solamente negli enti privi di dirigenza. Esso richiede che vi sia stata la preventiva individuazione da parte dell’amministrazione di tali posizioni sulla base di valutazioni di opportunità organizzativa o, come dice l’Aran, “l’introduzione di posizioni organizzative a tempo parziale risponde, nella logica dell’istituto, alla necessità di soddisfare specifiche esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico”. Quindi occorre assolutamente “evitare che l’individuazione delle posizioni organizzative conferibili a personale a tempo parziale finisca per essere collegata alle scelte individuali del singolo lavoratore”. Ed ancora, “la verifica può anche concernere singoli casi, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e trasparenti preventivamente adottati, per evitare forme di abuso o applicazioni personalizzate. Il CCNL ha inteso evitare che il dipendente richieda, per esigenze personali, la trasformazione del proprio rapporto in rapporto a tempo parziale, e l’ente per assecondare la richiesta modifichi la propria organizzazione”. Per cui è consentito che i dipendenti a tempo pieno possano optare per il part time al fine di coprire un incarico di posizione organizzativa che per l’ente può essere assegnato solamente ad un dipendente a tempo parziale.
Il parere passa poi a disciplinare la remunerazione degli incarichi conferiti a dipendenti in part time. In primo luogo “l’ente dovrà procedere al riproporzionamento del valore della retribuzione di posizione ordinariamente connessa all’incarico conferito, in relazione al tempo di lavoro previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale”. La conseguenza è che un titolare di posizione organizzativa in part time riceva la stessa retribuzione di un titolare di posizione organizzativa a tempo pieno: “diversamente ritenendo (prescindendo quindi dal riproporzionamento) si determinerebbe il paradosso di un incarico di posizione organizzativa retribuito allo stesso modo, sia se svolto a tempo pieno sia se svolto a tempo parziale”.
In conclusione annota il parere Aran che “non si pone alcun problema specifico di determinazione della relativa retribuzione di risultato. Infatti, essendo questa particolare voce retributiva quantificata in una quota percentuale della retribuzione di posizione attribuita alla singola posizione organizzativa, diminuendo, formalmente e necessariamente, quest’ultima, secondo quanto sopra detto, automaticamente, non può non essere diminuita anche la retribuzione di risultato”.


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Posizione organizzativa a dipendente cat c Empty Re: Posizione organizzativa a dipendente cat c

Messaggio  redmarc Mer 25 Giu 2014 - 2:55

Il mio segretario sostiene altra tesi in base a questa sentenza , ma qui mi sembra di capire che non parli assolutamente di retribuzione ma della possibilità di attribuire la posizione anche a dipendenti part-time con percentuale inferiore al 50% .

l’emanazione della circolare n. 2 del 21/10/2005, trasmessa a codesti Enti con prefettizia n.5311 del 9 novembre 2005.
Tuttavia, poiché numerosi enti locali di minore dimensione demografica, tenuto conto delle notevoli restrizioni normative in materia di assunzione di personale, hanno sollevato la problematica relativa alla possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio ai dipendenti utilizzati ai sensi del citato comma 557, anche se impiegati per un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall’art.11 del CCNL 22/1/2004, concernente le posizioni organizzative a tempo parziale, il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato.
L’alto Consesso, con parere della Sez1^ n. 3764 dell’11 dicembre 2013, ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l’art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall’art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l’utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
Tale disciplina deve essere raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell’art.4, del CCNL 14/9/2000 dei dipendenti degli enti locali, ed in particolare nel comma 2 bis dello stesso articolo, che prevede espressamente che negli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona


In merito alla possibilità di derogare al suddetto limite e, quindi, alla possibilità di riconoscere la titolarità della posizione organizzativa anche nel caso in cui l’utilizzo del dipendente non raggiunga il 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno, il Consiglio di Stato ha evidenziato che detta utilizzazione di personale presso altri enti locali possa avvenire assicurando il rispetto di taluni limiti:

- limiti esterni, costituiti dalle regole informate ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione che consentono l’utilizzazione di personale per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore.
- Limiti interni, correlati a disposizioni legislative esterne dettate negli ultimi anni in materia di associazionismo fra enti di minori dimensioni, che impongono ai Comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione dei servizi.
Le esigenze emerse, con particolare rilevanza nel periodo più recente, devono considerarsi, quindi, prevalenti rispetto alle richiamate disposizioni contrattuali risalenti e conformate ad un differente assetto economico-amministrativo.


Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona

Pertanto, tenuto conto del sopravvenuto quadro legislativo inteso a perseguire la finalità, di primario interesse pubblico, di venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate all’assunzione di responsabilità dei servizi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, assicurato il rispetto dei limiti esterni soprarichiamati e in presenza di un accordo preventivo tra le Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro, l’art. 4, comma 2bis, del CCNL 14/9/2000 possa ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004.
Alla luce di quanto sopra sarà, quindi, possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un’altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno.


redmarc

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Posizione organizzativa a dipendente cat c Empty Re: Posizione organizzativa a dipendente cat c

Messaggio  AgenteCC Ven 12 Dic 2014 - 11:28

Scrivi:

Nell'area tecnica non sono presenti figure di cat d e quindi , anche ai sensi delle recenti sentenze e circolari , la cosa dovrebbe essere possibile

A me risulta non sia possibile se ci sono figure D in altri settori...
Quali sono le circolari a cui ti riferisci?

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20952.0

AgenteCC

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Posizione organizzativa a dipendente cat c Empty anche per me

Messaggio  carlomagno Sab 13 Dic 2014 - 2:10

si deve considerare tutto il personale dell ente al fine di asserire l'assenza di personale di categoria d

carlomagno

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Posizione organizzativa a dipendente cat c Empty Re: Posizione organizzativa a dipendente cat c

Messaggio  AgenteCC Sab 13 Dic 2014 - 4:58

Concordo in toto con Carlomagno.

AgenteCC

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