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imu fabbricati rurali
Buonasera, gli immobili strumentali alla attività agricola che sono accatastati nelle categorie ordinarie (es. C2) sono tassati ai fini imu?
Grazie
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Fra2013- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 06.10.13
re
La L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto con il comma 708 l’ abolizione dell’IMU a partire dal 2014 per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all’agricoltura.
Si tratta in pratica di quegli immobili utilizzati per la produzione agricola, come previsto dall’ art. 9 comma 3-bis del DL 133/94, quali ad esempio fabbricati adibiti alla conservazione dei prodotti, all’allevamento, alle attività di agriturismo (in base alla L. 96/2006), oppure anche all’abitazione dei dipendenti dell’azienda agricola purché siano assunti per più di 100 giorni all’anno, ecc. ecc.
Per questa tipologia di immobili era già stata abolita nel 2013 la seconda rata IMU con il D.L. 133 del 30/11/2013.
Ricordiamo inoltre che la categoria catastale per i fabbricati rurali strumentali è “D/10” mentre per gli immobili ad uso abitativo che in base al comma 3-bis sono considerati fabbricati rurali strumentali la categoria rimane quella delle abitazioni (A).
Da precisare infine che le abitazioni di lusso appartenenti alle categoria A/1 e A/8 non possono in nessun caso essere riconosciute come “rurali”.
Ecco il testo del comma 708 della Legge di Stabilità:
“708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.“
Per comodità riportiamo anche l’estratto dell’ art.9 del decreto 133/94 che disciplina il riconoscimento del carattere di ruralità agli immobili, con particolare riguardo al citato comma 3-bis nel quale sono elencati i fabbricati che possono essere considerati strumentali all’agricoltura.
Art. 9, comma 3-bis D.L. 133/1994 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994:
“3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (c.d. disciplina dell’agriturismo);
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.”
Fonte:tuttoimu.it
Si tratta in pratica di quegli immobili utilizzati per la produzione agricola, come previsto dall’ art. 9 comma 3-bis del DL 133/94, quali ad esempio fabbricati adibiti alla conservazione dei prodotti, all’allevamento, alle attività di agriturismo (in base alla L. 96/2006), oppure anche all’abitazione dei dipendenti dell’azienda agricola purché siano assunti per più di 100 giorni all’anno, ecc. ecc.
Per questa tipologia di immobili era già stata abolita nel 2013 la seconda rata IMU con il D.L. 133 del 30/11/2013.
Ricordiamo inoltre che la categoria catastale per i fabbricati rurali strumentali è “D/10” mentre per gli immobili ad uso abitativo che in base al comma 3-bis sono considerati fabbricati rurali strumentali la categoria rimane quella delle abitazioni (A).
Da precisare infine che le abitazioni di lusso appartenenti alle categoria A/1 e A/8 non possono in nessun caso essere riconosciute come “rurali”.
Ecco il testo del comma 708 della Legge di Stabilità:
“708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.“
Per comodità riportiamo anche l’estratto dell’ art.9 del decreto 133/94 che disciplina il riconoscimento del carattere di ruralità agli immobili, con particolare riguardo al citato comma 3-bis nel quale sono elencati i fabbricati che possono essere considerati strumentali all’agricoltura.
Art. 9, comma 3-bis D.L. 133/1994 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994:
“3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (c.d. disciplina dell’agriturismo);
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.”
Fonte:tuttoimu.it
Re: imu fabbricati rurali
Ma per quelle categorie di immobili che non sono classificati in D10 o A6 è necessaria l'annotazione di ruralità in catasto?
Fra2013- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 06.10.13
Re: imu fabbricati rurali
no
FABBRICATI RURALI - approfondimento al 30-04-2014
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1024
FABBRICATI RURALI - approfondimento al 30-04-2014
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1024
d10 in uso gratuito a imprenditore agricolo
Volevo sapere se per evitare il pagamento dell'imu su un capannone D07, basta classarlo come D10 e cederlo in uso gratuito ad un imprenditore agricolo con contratto regolarmente registrato. Grazie
sandro di silvio- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 14.05.14
Re: imu fabbricati rurali
basta scrivere fuori "fabbricato strumentale agricolo" e piantarci davanti un bel albero
Re: imu fabbricati rurali
un'impresa costruttrice mi ha posto questa domanda: nel 2013 secondo semestre non ha pagato il saldo IMU poiché ha usufruito di quanto disposto dal D.l. 102. Ora però, visto che la norma poneva una conditio sine quan non alla presentazione della dichiarazione IMU 2013 entro il 30.06.2014, per mantenere l'agevolazione usufruita, mi pone questa eccezione:
ha acquistato a inizio 1900 un fabbricato, che ha ristrutturato ma non lo ha mai venduto, se pur terminato... tale fattispecie può considerarla bene merce? (se come data ultimazione lavori è 1940?)
ha acquistato a inizio 1900 un fabbricato, che ha ristrutturato ma non lo ha mai venduto, se pur terminato... tale fattispecie può considerarla bene merce? (se come data ultimazione lavori è 1940?)
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
Re: imu fabbricati rurali
no affatto, scritto nero su bianco
nell'arco degli ultimi sei mesi sono state presentate all'ufficio istanze molto "fantasiose" pur di non pagare.
e c'è chi se ne va dietro
nell'arco degli ultimi sei mesi sono state presentate all'ufficio istanze molto "fantasiose" pur di non pagare.
e c'è chi se ne va dietro
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
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