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francodan
Paolo Gros
mi.da
margo
8 partecipanti
Imposta sulla pubblicità
Chiedo come vi regolate con l'Imposta Comunale Pubblicità per i manifesti relativi a iniziative di carattere sociale o comunque non a scopo di lucro alle quali il comune ha concesso il patrocinio, ma riportano anche la pubblicità di una o più attività commerciali che sponsorizzano l'iniziativa. Gli amministratori mi chiedono sempre l'esenzione dall'imposta che io non concedo mai. Sto sbagliando? Grazie a tutti.
margo- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 22.08.11
Re: Imposta sulla pubblicità
Io non riconosco l'esenzione ma la riduzione del 50% in presenza di patrocinio di ente pubblico territoriale.
Prova a leggere la risoluzione Min. Finanze n. 164 del 8.06.1995.
Prova a leggere la risoluzione Min. Finanze n. 164 del 8.06.1995.
mi.da- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 24.02.11
Re: Imposta sulla pubblicità
Anch'io applico la riduzione ma sicuramente non l'esenzione. Grazie.
margo- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 22.08.11
Imposta pubblicita'
E' corretta la riduzione poiche' il Dlgs 507/93 non prevede tale fattispecie tra le esenzioni.
Re: Imposta sulla pubblicità
bisognerebbe avvalersi della norma che,in regime di esenzione, consente nei regolamenti comunalidi destinare il 10 per cento degli spazi alle varie associazioni .....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Imposta sulla pubblicità
Nel caso di specie si applica sicuramente la riduzione al 50% prevista per i diritti sulle pubbliche affissioni e non dell'mposta sulla pubblicità.
ariete74- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 10.10.11
Re: Imposta sulla pubblicità
Sicuramente riduzione e non esenzione.
Per eventuali sponsor inseriti nel manifesto, noi ci regoliamo come segue:
- se lo spazio degli sponsor è inferiore a 300 centimetri quadrati, la trattiamo con la riduzione del 50% di cui all'art. 20 del d.lgs. 507/93
- se lo spazio degli sponsor è superiore a 300 centimetri quadrati (limite di assoggettabilità dell'imposta), allora il messaggio commerciale diviene prevalente rispetto al messaggio dell'evento patrocinato e gli togliamo la riduzione. Questo perchè è capitato che manifesti relativi ad eventi patrocinati in realtà divengono dei veri e propri messaggi commerciali degli sponsor.
Per eventuali sponsor inseriti nel manifesto, noi ci regoliamo come segue:
- se lo spazio degli sponsor è inferiore a 300 centimetri quadrati, la trattiamo con la riduzione del 50% di cui all'art. 20 del d.lgs. 507/93
- se lo spazio degli sponsor è superiore a 300 centimetri quadrati (limite di assoggettabilità dell'imposta), allora il messaggio commerciale diviene prevalente rispetto al messaggio dell'evento patrocinato e gli togliamo la riduzione. Questo perchè è capitato che manifesti relativi ad eventi patrocinati in realtà divengono dei veri e propri messaggi commerciali degli sponsor.
davide79- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 20.12.10
Re: Imposta sulla pubblicità
Scuate dove è possibile scaricare il testo Min. Finanze n. 164 del 8.06.1995
...perchè qui continuano a negarci la riduzione del 50% facendo riferimento proprio a tale risoluzione, sebbene siamo associazione culturale senza fini di lucro e contestualmente operiamo con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune; il problema sembra nascere dalla presenza di alcuni sponsor sulle locandine.
...perchè qui continuano a negarci la riduzione del 50% facendo riferimento proprio a tale risoluzione, sebbene siamo associazione culturale senza fini di lucro e contestualmente operiamo con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune; il problema sembra nascere dalla presenza di alcuni sponsor sulle locandine.
conte.gio- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 27.11.12
Imposta sulla pubblicità
Va, innanzitutto, fatta una premessa e, cioè, distinguere cosa viene richiesto e che imposta applicare;
- ai manifesti, cioè, tutto ciò che è esposto dal pubblico servizio deve essre applicato il diritto sulle pubbliche affissioni;
mentre ciò che è sposto direttamente dal contribuente deve essere applicata l'imposta comunale sulla pubblicità.
Diritto sulle Pubbliche Affissioni
Riduzioni del diritto. Art. 20 del D.Lgs. 507/93
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
per avere diritto alle agevolazioni di cui all’art. 20 del già citato decreto 507 non è sufficiente inserire nello statuto che non vi è ripartizione di utili per godere delle agevolazioni previste ma è necessario dimostrare o di avere richiesto l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, oppure di essere già iscritta e, quindi, considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, contrariamente non si ha diritto ad alcuna agevolazione,
Resta inteso che eventuali esposizioni pubblicitarie, cioè marchi o prodotti di attività commerciali, fa venire meno tale diritto.
Per la pubblicita è prevista la sola riduzione del 50% quando si ha la partecipazione o il patrocinio degli enti pubblici territoriali.
In presenza di sponsor o marchi commeciali la cui superficie sia superiore ai 299 cmq. viene meno tale diritto.
- ai manifesti, cioè, tutto ciò che è esposto dal pubblico servizio deve essre applicato il diritto sulle pubbliche affissioni;
mentre ciò che è sposto direttamente dal contribuente deve essere applicata l'imposta comunale sulla pubblicità.
Diritto sulle Pubbliche Affissioni
Riduzioni del diritto. Art. 20 del D.Lgs. 507/93
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
per avere diritto alle agevolazioni di cui all’art. 20 del già citato decreto 507 non è sufficiente inserire nello statuto che non vi è ripartizione di utili per godere delle agevolazioni previste ma è necessario dimostrare o di avere richiesto l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, oppure di essere già iscritta e, quindi, considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, contrariamente non si ha diritto ad alcuna agevolazione,
Resta inteso che eventuali esposizioni pubblicitarie, cioè marchi o prodotti di attività commerciali, fa venire meno tale diritto.
Per la pubblicita è prevista la sola riduzione del 50% quando si ha la partecipazione o il patrocinio degli enti pubblici territoriali.
In presenza di sponsor o marchi commeciali la cui superficie sia superiore ai 299 cmq. viene meno tale diritto.
grosso fabio- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 28.12.12
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