Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
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carlomagno
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Messaggio  pippomio Sab 9 Ago 2014 - 3:12

Caro Paolo
Vorrei dei chiarimenti su questa problematica.
Se l'Amministrazione comunale, per motivi organizzativi, vuole trasformare alcuni Vigili Urbani in Istruttori amministrativi, stessa categoria C, può farlo?
C'è bisogno del consenso dei dipendenti e, sopratutto,è necessario che ci siano posti vacanti di Istruttore Amministrativo ( nel nostro caso l'A.C. dovrebbe addirittura trasformare posti vacanti di Istruttori tecnici e contabili...)?
Io penso che in assenza di posti vacanti verrebbero a scomparire i posti di V.U.
Tu che ne pensi e se, puoi, chiarisci i punti sottolineati.
Grazie

pippomio

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Messaggio  carlomagno Sab 9 Ago 2014 - 5:42

il vigile urbano e mansione specifica comprensiva dell indennità di vigilanza a mio avviso non è possibile si cadrebbe in un demansionamento senza tener conto che potrebbero non avere i requisiti per coprire i ruoli amministrativi

carlomagno

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Messaggio  Quartarone Giovanni Sab 9 Ago 2014 - 9:44

carlomagno ha scritto:il vigile urbano e mansione specifica comprensiva dell indennità di vigilanza  a mio avviso non è possibile si cadrebbe in un demansionamento senza tener conto che potrebbero non avere i requisiti per coprire i ruoli amministrativi

Sono d'accordo
il vigile come, ad esempio, anche il geometra non possono, senza il loro consenso, fare gli amministrativi

Quartarone Giovanni

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Messaggio  GIAK82 Dom 10 Ago 2014 - 1:21

E con il loro consenso?

GIAK82

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Messaggio  carlomagno Dom 10 Ago 2014 - 1:59

devono avere i titoli x il posto

carlomagno

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Messaggio  pippomio Dom 10 Ago 2014 - 3:40

Paolo, tu che ne pensi?

pippomio

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Messaggio  federico segato Dom 10 Ago 2014 - 10:56

Buongiorno,
ricostruendo una raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali, aggiornata al CCNL del 22.1.2004, la 399-3f8, emerge:
Decreto 267/2000 Art. 89 comma 1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. (comma 2.) La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: … e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva; (comma 5.) gli enti locali [non dissestati e non strutturalmente deficitari] provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. (comma 6.) Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
CCNL 31/03/1999 ART. 3 comma 2. ... tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. (comma 6.) Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A.
CCNL 01/04/1999 ART. 8 comma 1. ... La concertazione si effettua per le materie previste dal ... CCNL 31/03/1999 ART. 16 comma 2. lettera f) individuazione dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6;
Poiché il parere ARAN si chiude così: <<Dalle citate disposizioni si evince che ogni determinazione circa la dotazione organica, i profili professionali e le mansioni del personale, rientra nel potere di organizzazione dell'ente che non solo può operare, in base al proprio ordinamento, la trasformazione dei profili professionali sui posti di organico (vacanti o meno), ma può anche modificare i profili professionali attribuiti ai dipendenti, con l'unico vincolo dell'equivalenza delle mansioni. Naturalmente, nulla vieta di ricercare soluzioni che, oltre che corrispondere alle esigenze dell'ente, abbiano anche il consenso del personale interessato.>> e siamo in presenza di materia in cui la concertazione è espressamente prevista, suggerirei di spingere l'ente in parola ad affrontare la questione anche con il Sindacato.
Qualora necessitassero altri chiarimenti, posso rispondere in “messaggio privato”.
Saluti,

Federico Segato

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Messaggio  vgiannotti Dom 10 Ago 2014 - 12:59

A seguito delle disposizioni di cui al D.L.95/12 la concertazione non è più applicabile, esiste solo l'informativa. Trattandosi di ipotesi contrattuale che prevedono la concertazione, allora l'informativa dovrà essere preventiva, ma non è prevista alcuna concertazione. L'amministrazione puà convocare informalmente le OO.SS. per spiegarne le ragioni, ma è una scelta rimessa esclusivamente all'amministrazione.

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Messaggio  federico segato Dom 10 Ago 2014 - 13:36

Buonasera,
concordo in parte, non fosse altro che, come spesso capita in Italia, ci sono sentenze a favore della tesi espressa dal Dott. Giannotti (in numero leggermente superiore) e sentenze che hanno dato ragione alle Organizzazioni Sindacali.
Il tema è nel decreto 165/2001 Art. 9. e l'articolo 5, comma 2, da questo ultimo richiamato <<Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9.[1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione. ]>>.
In caso di contenzioso, occorre convincere un giudice che: esame congiunto = concertazione.
L'interregno terminerà quando al nostro comparto, anche eventualmente accorpandoci con altri comparti, sarà data una nuova contrattazione normativa nazionale, che recepisca tutte le normazioni extra CCNL intervenute dal blocco contrattuale in poi.
Nel frattempo, non posso che affidarmi alla giurisprudenza favorevole alle OO.SS.
Saluti

Federico Segato

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Messaggio  carlomagno Dom 10 Ago 2014 - 13:52

"con l'unico vincolo dell'equivalenza delle mansioni", all'interno della categoria ci sono mansioni diverse alcune richiedono tra altro titoli specifici o particolari idoneità.Inoltre dal codice civile ... senza alcuna diminuzione della retribuzione.(2103).
Come già ribadito dall'aran con vari pareri sussiste il problema del caso in quanto l indennità di vigilanza non potrebbe essere diminuita nel caso del legittimo mutamento di mansioni per inabilità.
Figuriamoci con un mutamento arbitrario.

carlomagno

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Messaggio  vgiannotti Dom 10 Ago 2014 - 13:57

L'ARAN sull'indennità di vigilanza non sembra che indichi che spetti in ogni caso, compreso quello di mutamento delle mansioni, la stessa afferisce esclusivamente alle funzioni svolte. Se ne mancano i presupposti, ossia le caratteristiche per essere erogatata:
l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) primo periodo del CCNL del 6.7.1995 (di pubblica sicurezza), come modificato dall’art.16, comma 1, del CCNL del. 22.1.2004, può essere legittimamente riconosciuta solo al personale che, inquadrato in profili dell’area della vigilanza ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 (Dipartimento della Funzione pubblica, nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo la quale “….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”; l’indennità in parola, pertanto, non solo non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia o allo svolgimento di funzioni similari, ma presuppone sempre e necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni”)

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Messaggio  vgiannotti Dom 10 Ago 2014 - 14:06

Non per insistere, ma non mi sovviene nessun passagio contrattuale che disciplini l'esame congiunto, ora le disposizioni di cui al citato D.L.95/12 recitano che tutte le forme di relazioni sindacali sono sostituite dall'informativa, che nel caso di specie dovrà essere preventiva. Quando i CCNL disciplineranno tal forma contrattuale allora sarà obbligatorio seguirla, attualmente no. Nel rispetto dei ruoli, l'amministrazione potrà come detto invitare le OO.SS., ma da qui a dire se non lo fa si espone ad una condotta antisidacale mi pare eccessivo.
In presenza di riorganizzazioni, quindi le amministrazioni sono tenute all’informazione, preventiva o successiva, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nel caso in cui tali riorganizzazioni abbiano dei riflessi sui rapporti di lavoro, ed in particolare determinino esuberi, procedure di mobilità, revoca o modifica di incarichi dirigenziali, allora deve essere avviato con le organizzazioni sindacali un esame congiunto sui criteri da seguire.

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Messaggio  carlomagno Dom 10 Ago 2014 - 15:45

https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/discipline-particolari/6972-personale-dellarea-della-vigilanza/4530-ral1307orientamenti-applicativi

ove trova L’indennità prevista dall’art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995 come modificato dall’art.16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, viene riconosciuta al personale dell'area di vigilanza per il solo fatto di essere inquadrato in profili della suddetta area, a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione.

quella cui le si riferisce e invece quella del primo periodo.

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Messaggio  Quartarone Giovanni Dom 10 Ago 2014 - 22:37

Sapete cosa vi dico?
Se un ente indicasse quali mansioni equivalenti quelli del vigile e dell’amministrativo, io andrei dal giudice

Quartarone Giovanni

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Messaggio  vgiannotti Dom 10 Ago 2014 - 23:54

Nel mio post evidenziavo che l'indennità di vigilanza non sembrava essere dovuta in caso di cambio delle mansioni (art.37 comma 1, lett b) primo periodo pari ad € 1.110,84 lordi annui). Resta acquisita perchè facente parte del trattamento fondamentale il secondo periodo del citato art.37 comma 1, lett. b) ossia 780,30 euro annui lordi, ma sembrerebbe solo in caso di inidoneità fisica, certificata dagli organi compententi. In caso di mutamento di funzioni non per inidoneità fisica, appare difficile sostenere la conservazione della stessa.

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Messaggio  carlomagno Lun 11 Ago 2014 - 6:02

Da quanto ne so io il trasferimento di un dipendente nella P.A. soggiace alla disciplina dell'art. 52 D.Lgs 165/2001 e dall'art. 2103 c.c.
Per i dipendenti pubblici vale il combinato disposto dei due articoli (la parte in grassetto e sottolineata) perchè nonostante abbiamo un contratto di lavoro di tipo privatistico in caso di discipline diverse prevale quella pubblica. Per la parte non disciplinata resta applicabile il codice civile.

Art. 52 - Disciplina delle mansioni.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)...

Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Si noti la differenza, al lavoratore privato le "nuove" mansioni devono essere equivalenti alle ultime effettivamente svolte, per il lavoratore pubblico sono invece quelle comprese all'interno della categoria economica di appartenenza. E ciò comporta che mentre nel privato il bagaglio professionale e l'esperienza acquisita viene tutelata, nel pubblico vi è la possibilità che questa ricchezza viene dispersa visto che all'interno di una categoria i profili possono essere totalmente diversi. Vero è che il Comune deve suddividere il personale in "aree" accorpando i profili professionali per affinità" e procedere a trasferimenti all'interno della stessa area, ma la mansione della polizia municipale è talmente specifica che non trova alcuna affinità con qualsiasi altra presente nell'intero Comune. Quindi con il trasferimento di un agente di polizia municipale occorre prendere atto che con esso il dipendente dovrà ripartire da zero come se fosse un neo assunto.

Ciò premesso, a garanzia contro eventuali abusi del datore di lavoro che potrebbe adottare trasferimenti a scopi ritorsivi, il trasferimento effettuato "unilateralmente" (senza il consenso del dipendente) deve essere effettuato rispettando la categoria economica (C), in mansione equivalente (quelle comprese nella categoria C), per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e senza una riduzione della retribuzione (parte fissa, legata al profilo professionale).

Quando il trasferimento invece avviene per decisione bilaterale (con il consenso del lavoratore) ovviamente il datore di lavoro non deve comprovare nulla.
Nè puoi far valere, non contro il trasferimento ma solo sulla parte economica, la perdita di un compenso legato al tuo ex profilo professionale (indennità di vigilanza) in quanto questa è l'unica che non è soggetta alle condizioni di "tempo o luogo" (parte variabile).

Gli atti di trasferimento da consegnare ai dipendenti credo siano di competenza del Direttore Generale (egli infatti rappresenta il datore di lavoro in un Ente) anche perchè, ripeto, i singoli contratti sono di natura privatistica.
Quindi a mio modo di vedere il trasferimento è legittimo in tutte le sue parti.


se non fosse suffcente basta leggere 2103 cc non si puo tagliare la retribuzione (e la vigilanza e una retribuzione fissa comunque l'aran in questo parere non ritiene equiparabili le mansioni.

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6874-modifica-mansioni/1400-ral113--orientamenti-applicativi

carlomagno

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Messaggio  carlomagno Lun 11 Ago 2014 - 6:05

Che in tutti i precedenti la retribuzione non può essere mutata (nella parte fissa),se mi citi un precedente di mutamento di mansioni con perdita di retribuzione?(chiaramente non la variabile)

carlomagno

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