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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

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Paolo Gros
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  Raggio84 Lun 17 Ott 2011 - 8:55

E' obbligatorio esprimere il parere di regolarità contabile sulla deliberazione di Giunta comunale che approva il piano tirennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle opere?

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Parere

Messaggio  Paolo Gros Lun 17 Ott 2011 - 23:35

E' sicuramente obbligatorio proprio in verifica delle previsioni del piano con le risorse finanziare dell'ente.
Se ad esempio in sede pluriennale si prevedono opere finanziate con mutui occorre verificare il limite di indebitamente e cosi' via .
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty parere contabile su delibera pianto triennale opere pubbliche

Messaggio  Raggio84 Mar 18 Ott 2011 - 1:14

Il punto è che nel piano a causa della pessima situazione finanziaria dell'ente, non sono previsti, nel triennio, investimenti che impegnino risorse proprie del Comune (né muti ne altro), per cui mi chiedevo come pormi nei confronti della lettura ermeneutica dell'art. 49 ("... qualora comporti impegno di spesa...").
Grazie per il chiarimento.

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  francodan Mar 18 Ott 2011 - 1:19

anche se si tratta di opere da finanziare con finanziamenti esterni ,il parere va comunque reso in quanto il parere attiene tra l'altro anche alla disponibilità e stanziamento sul bilancio delle somme inerenti l'investimento
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  Raggio84 Mar 18 Ott 2011 - 2:29

Si, ma il punto è che il Bilancio sul quale dovrei effettuare le verifiche di disponibilità e stanziamento a cui fai giustamente riferimento non esiste ancora (2012).

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  francodan Mar 18 Ott 2011 - 3:08

il piano triennale è un allegato del bilancio ,quando si comincia a predisporre a Settembre -Ottobre , ufficio tecnico e di ragioneria dovrebbero già aver avviato una sorta di prebilancio in modo che nel triennale non vi siano successive incoerenze con il bilancio,il parere ,a mio avviso,va comunque reso in quanto ad esempio il triennale potrebbe prevedere investimenti finanziati con mutui,non assumibili perchè si supererebbe il limite di indebitamento ......
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty parere

Messaggio  carla Mar 18 Ott 2011 - 10:05

riporto un estratto di una risposta trovata nella banca dati dei quesiti nel sito di Delfino:

"- per quanto riguarda l'apposizione del parere di regolarità contabile sulla delibera di giunta di approvazione del piano opere pubbliche, da una prima lettura della norma si potrebbe pensare che la delibera in questione assuma la forma di atto di indirizzo, non comportando nè impegno di spesa nè una diminuzione di entrata. Certamente l'intendimento del legislatore è quello di tutelare, mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile, la giunta e il consiglio da scelte che potrebbero determinare situazioni di squilibrio. Sembra ragionevole ritenere, quindi, che il parere di regolarità contabile vada inserito sull'adozione di atti che incidono, non solo sugli impegni di spesa o riduzioni di entrata ma, anche sul complesso della gestione economica e patrimoniale dell'ente. Infatti tra i compiti che l'ordinamento attribuisce al responsabile del servizio finanziario figura quello di garante degli equilibri finanziari dell'ente. Da ciò ne discende che lo stesso deve essere messo in condizioni di conoscere, valutare ed esprimersi su atti che incidono sulla gestione dell'ente. Si ritiene, pertanto, a parere dello scrivente, che anche sulla deliberazione della giunta di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche vada apposto il parere di regolarità contabile."

carla

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty parere contabile su delibera pianto triennale opere pubbliche

Messaggio  Raggio84 Mar 18 Ott 2011 - 11:30

Il "fascino" di questo mestiere è che non si smette mai di ... IMPARARE direte voi? Noooo. Di districarsi in slalom gigante e super speciale fra interpretazioni e pareri. Grazie

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Parere

Messaggio  Paolo Gros Mar 18 Ott 2011 - 22:52

Concordo in assoluto poiche' anni adddietro ricordo che quando un qualcosa si era appreso per molto tempo non variava.
Ora si scirve una norma , Rgs, Corte,Funzione pubblica ,Anci etc etc etc ognugno fornisce una interpretazione uguale e contraria e quando sul problema sembra essersi posta la parola fine ....la norma o viene abogata o cambiata dalla sera alla mattina.
E' davvero difficile. Shocked
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  rag001 Mer 29 Feb 2012 - 9:06

Premesso che il mio Comune rientra nei limiti posti per l'indebitameno, l'Ufficio Tecnico ha predisposto una proposta deliberativa di approvazione di un progetto preliminare e, contestuale modifica del piano triennale opere pubbliche, per la costruzione di un impianto fotovoltaico da finanziare mediate ricorso all'indebitamento ( mutuo), precisando, inoltre che le rate di ammortamento del mutuo sono finanziate dall'incasso riveniente dalla produzione di energia elettrica. Considerato che già per il pareggio del bilancio 2011 è stato utilizzato quota dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti e considerato il momento difficile della finanza locale il dubbio è la copertura della rata mutuo legata al probabile incasso . Cosa mi consigliate ? Che tipo di parere posso esprimere?
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  Ospite Mer 29 Feb 2012 - 10:45

Raggio84 ha scritto:Il "fascino" di questo mestiere è che non si smette mai di ... IMPARARE direte voi? Noooo. Di districarsi in slalom gigante e super speciale fra interpretazioni e pareri. Grazie

Quoto e aggiungo che rimpiango come si lavorava negli anni 70/80. Usciva il Decreto sulla finanza locale dove erano raccolte le disposizioni per i Comuni. Qualche (pochissime) circolari. Non avevamo il fotocopiatore (si usava il ciclostile come stampante) si consumava tanta carta carbone per le delibere , calcolatrice a manovella, mandati, bilancio, consuntivo, certificati a mano o con la macchina da scrivere. Norme abbastanza chiare ma soprattutto duravano nel tempo. Si poteva liquidare il fatturato degli anni precedenti istituendo un capitolo "fatturato arretrato" senza problemi di debiti fuori bilancio. Insomma, un'altro mondo. Il bello è che gli acquisti, gli investimenti, i servizi, si erogavano anche allora, come adesso. E chi li ha mai visti allora i pareri delle varie corte dei conti, consigli di Stato, cassazioni etc. questionari. Il tutto è degenerato agll'inizio degli anni 90; non solo il nostro lavoro, ma anche la politica e la società civile. Nostalgico? sì e tanto.

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Rispondere citando Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  Raggio84 Gio 1 Mar 2012 - 1:39

Rammento da qualche parte in uno dei "quaderni" dell'Osservatorio presso il MInstero Interni l'indicazione che in casi del genere va assicurata la copertura con risorse proprie e certe dell'Ente e poi, successivamente al realizzarsi di quelle probabili effettuare le relative variazioni. In realtà il riferimmento era, se non sbaglio, per incarichi professionali coperti da mutuo a farsi. Cerco di trovarti il dettaglio dopo.
Ovvio che siamo tutti coscienti che così si andrebbe a relizzare ben poco visto il momento di crisi totale.
Buon lavoro

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Rispondere citando Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  Raggio84 Gio 1 Mar 2012 - 3:51

Claudio, ti comprendo. Oggi è il mio "anniversario" - 01.03.1984- di questo "mestiere" (solo e sempre quello) da qui Raggio (19)84. Non ho nostalgia e non rinnego affatto le tecnologie che ci hanno aiutato tantissimo, Forse il rimpianto è per legislatori un poco più attenti. Comunque condivido in pieno.
Ti auguro buon lavoro

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Parere OO.PP.

Messaggio  Antonella Gio 1 Mar 2012 - 4:01

Io inserisco sulla deliberazione la seguente frase:
"Parere favorevole di regolarità contabile, fermo restando la compatibilità e la sostenibilità finanziaria all’approvazione del progetto esecutivo".

Ciao

Antonella

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  PIANETA CASA Gio 1 Mar 2012 - 4:04

francodan ha scritto:anche se si tratta di opere da finanziare con finanziamenti esterni ,il parere va comunque reso in quanto il parere attiene tra l'altro anche alla disponibilità e stanziamento sul bilancio delle somme inerenti l'investimento



Potete indicarmi i riferimenti normativi che disciplinano l'obbligo della parere del responsabile del settore finanziario?

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Parere

Messaggio  Paolo Gros Gio 1 Mar 2012 - 4:10

Articolo 49 Tuel
Pareri dei responsabili dei servizi.
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  PIANETA CASA Gio 1 Mar 2012 - 4:42

Paolo Gros ha scritto:Articolo 49 Tuel
Pareri dei responsabili dei servizi.
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ok ma volevo sapere se vanno anch'essi pubblicati all'albo pretorio poichè la segretaria afferma che non esiste l'obbligo ma devono essere nel fascicolo.

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Pareri

Messaggio  Paolo Gros Gio 1 Mar 2012 - 4:45

Se sono inseriti nella deliberazione ne costituiscono parte per cui nonvedo come possano essere esclusi dalla pubblicazione e peraltro no ne comprenderei il perche'.
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  francodan Gio 1 Mar 2012 - 5:04

il parere costituisce un allegato obbligatorio della delibera...in sede di pubblicazione va pubblicato il parere e la delibera (che di solito richiama il parere allegato )
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  PIANETA CASA Ven 2 Mar 2012 - 4:00

francodan ha scritto:il parere costituisce un allegato obbligatorio della delibera...in sede di pubblicazione va pubblicato il parere e la delibera (che di solito richiama il parere allegato )

Per favore potete inviarmi uno schema di parere da allegare alla delibera. Perchè ho dei contrasti interni. grazie anticipatamente

PIANETA CASA

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  rag001 Ven 16 Mar 2012 - 6:33

Raggio84 ha scritto:Rammento da qualche parte in uno dei "quaderni" dell'Osservatorio presso il MInstero Interni l'indicazione che in casi del genere va assicurata la copertura con risorse proprie e certe dell'Ente e poi, successivamente al realizzarsi di quelle probabili effettuare le relative variazioni. In realtà il riferimmento era, se non sbaglio, per incarichi professionali coperti da mutuo a farsi. Cerco di trovarti il dettaglio dopo.
Ovvio che siamo tutti coscienti che così si andrebbe a relizzare ben poco visto il momento di crisi totale.
Buon lavoro
Posso avere il dettaglio?
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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Re: Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  Raggio84 Ven 16 Mar 2012 - 7:29

Sto cercando. Penso che quello che avevo letto era questo. Lo trovi tra i quesiti sotto la voce "Impegni di spesa. Quesiti di carattere generale" a questo link:
http://osservatorio.interno.it/pareri/i_pareri.html

te lo incollo qui di seguito:
Oggetto: Quesito in ordine alla legittimità di parere contabile di cui all’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 in caso di conferimento di incarico per la progettazione
di opere pubbliche inserite nel Piano Triennale

Il quesito in oggetto rientra nella fattispecie più generale di definizione del momento in cui sussiste la copertura finanziaria di una spesa iscritta nel bilancio preventivo e finanziata con l’assunzione di un mutuo.

Innanzitutto, bisogna evidenziare che, ai fini della verifica della copertura finanziaria, non hanno nessuna rilevanza le modalità ed i tempi con i quali la spesa, debitamente impegnata, sarà pagata, in quanto ciò si riferisce alle fasi di erogazione della spesa successive all’assunzione dell’impegno, per il quale scatta, invece, la verifica della suddetta copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel.

Nel caso in oggetto, in cui la spesa è direttamente correlata ad una fonte di finanziamento, è chiaro che la spesa trova copertura finanziaria nel momento in cui sorge il diritto da parte dell’Ente all’erogazione del mutuo (che finanzia la spesa stessa) e, pertanto, al momento della concessione o della sottoscrizione del contratto di mutuo.

Tale condizione è fra l’altro espressamente citata all’art. 183, comma 5, lett. a), nel quale si indica che “ le spese in conto capitale…. si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso...”

Il “formale impegno” della Cassa DD PP è a tutti gli effetti un atto preliminare del procedimento di concessione del mutuo che non obbliga l’Istituto all’erogazione, ma facilita la programmazione della realizzazione delle opere pubbliche da parte dell’Ente, come indicato nella circolare 1237.

Pertanto, il parere di regolarità contabile sulla proposta di delibera che conferisce l’incarico di progettazione dell’opera, deve essere favorevole solamente dopo l’atto di concessione del mutuo poiché solo in tale momento sussiste la effettiva copertura finanziaria della spesa.

Si concorda quindi con il parere già fornito dall’Ufficio Studi per la Finanza Locale, anche nella parte in cui si fa presente che il parere di regolarità contabile non può essere sottoposto a condizione, ma deve essere chiaramente favorevole o non favorevole, nel qual caso deve essere indicata anche una idonea motivazione.

In ultima analisi, si evidenzia che per garantire la copertura finanziaria agli incarichi di progettazione delle opere pubbliche per le quali è prevista, in un momento successivo, l’accensione di un mutuo, si può ricorrere al prefinanziamento con mezzi propri (ad esempio oneri di urbanizzazione) oppure con l’utilizzo del fondo rotativo per la progettualità della Cassa DD PP (Art. 1, commi da 54 a 58, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni).


Oggetto: Parere negativo del responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.


Con il quesito in oggetto si chiede:

1) se la Giunta comunale può adottare deliberazioni in presenza di un parere contrario e ben motivato del Responsabile del servizio finanziario;

2) se il Responsabile del servizio finanziario, una volta adottata la delibera di cui al punto 1), è tenuto a firmare i relativi mandati di pagamento.

L’art. 49 del Tuel prevede chiaramente l’obbligatorietà del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio che non siano meri atti di indirizzo e qualora comportino impegni di spesa.

Nelle fattispecie suindicate il parere è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in quest’ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione.

Tuttavia, pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui si potrebbe verificare il caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. Così si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 680 del 25 maggio 1998 .

E’ certamente auspicabile che non si pervenga alla situazione prospettata e che vengano rimosse preventivamente le motivazioni che hanno indotto il responsabile del servizio finanziario ad esprimere un parere sfavorevole; tuttavia, se ciò non avviene preventivamente, sembra necessario che la Giunta o il Consiglio provvedano nel più breve termine possibile, garantendo gli equilibri di bilancio ed in generale il rispetto di tutti i principi dell’ordinamento finanziario e contabile.

In ogni caso, il Consiglio o la Giunta che intendono procedere all’approvazione della deliberazione, pur in presenza di un parere di regolarità contabile contrario, devono indicare nella delibera stessa le motivazioni della scelta.

In merito al punto 2), constatato che nel caso specifico la Giunta o il Consiglio nel deliberare in difformità del parere di regolarità contabile assumono inevitabilmente anche responsabilità amministrative e contabili che sono proprie della figura del responsabile del servizio finanziario è palese che quest’ultimo deve portare a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo, se del caso, le liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti.











OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sul visto di regolarità contabile
previsto dal decreto legislativo n. 267 del 2000.


Il quesito affronta la tematica del visto di regolarità contabile, analizzando in primo luogo i contenuti delle Circolari del Ministero dell’Interno n. 1/1997 “Problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di gestione del personale degli enti locali” (la Circolare n. 1/97 è stata pubblicata in G.U., Serie generale, n. 171 del 24/7/1997) e n. 25/1997 “Chiarimenti in merito all’attività gestionale degli enti locali a seguito della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

Successivamente il quesito analizza alcune norme del Tuel che riguardano principalmente le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese (art. 191, comma 1) e l’impegno di spesa (art. 183) esplicitando alcuni dubbi sul contenuto del visto di regolarità contabile in relazione alle suindicate fattispecie ovvero, rispettivamente, l’”impegno contabile” e l’”impegno giuridico”.

La relazione dell’Ufficio Studi per la Finanza Locale, Settore giuridico, chiede all’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali se vi sia la possibilità di diramare una nuova circolare più precisa e più aggiornata delle precedenti e se ci sono gli spazi normativi per estendere il contenuto del parere di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura della spesa oltre la semplice verifica dell’esatta imputazione della spesa e della capienza del relativo stanziamento.


Si ritiene innanzitutto di dover rispondere al quesito in oggetto precisando quanto segue:


1) Impegno contabile e impegno giuridico

Come punto di partenza del procedimento di erogazione delle spese va posto il principio fondamentale contenuto nell’art. 191, comma 1, del Tuel, che prevede la possibilità di “effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5….”

L’impegno contabile non è pertanto solo un atto propedeutico all’effettuazione delle spese, ma rappresenta un elemento fondamentale attorno il quale ruota la legittimità dei procedimenti di spesa.

L’art. 151, comma 4, del Tuel , “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”, si riferisce pertanto all’impegno contabile e non può che essere così, visto che l’obbligazione giuridica dell’ente nei confronti di altri soggetti si perfeziona solamente in un momento successivo; ad esempio, in una normale acquisizione di beni o servizi l’obbligazione sussiste alla stipula del contratto.

La conferma di ciò è contenuta nel medesimo articolo 191, comma 1, “il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno” (contabile) “e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione” (che fa sorgere l’obbligazione) “con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione…”.

Da ciò si deduce che il visto di regolarità contabile, che condiziona l’esecutività del provvedimento di spesa, non può che avvenire prima del momento in cui sorge l’obbligazione giuridica tra l’ente e il soggetto fornitore del servizio o della fornitura, momento che contraddistingue il cosiddetto “impegno giuridico” definito dall’art. 183.

Non sono previste dall’ordinamento altre tipologie di visto di regolarità contabile, come sembra invece trasparire dal quesito in oggetto.

L’ordinamento prevede, invece, altri controlli e riscontri da effettuare nelle fasi procedimentali successive all’assunzione dell’impegno contabile; ad esempio, in fase di liquidazione delle spese o in sede di rendicontazione nella quale bisogna verificare l’esistenza delle “obbligazioni giuridicamente perfezionate” per poter mantenere la somma fra i residui passivi, ai sensi dell’art. 183, comma 3.


2) Contenuti del visto di regolarità contabile

La circolare n. 1/1997, nel punto in cui affronta le tematiche dell’art. 6, comma 11, della legge 127/97 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 55 della legge 142/90, precisa due concetti fondamentali in tema di visto di regolarità contabile:

- il primo riguarda i contenuti; detto visto “deve limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti”;

- il secondo concerne i soggetti tenuti alla verifica di legittimità degli atti sui quali è apposto il visto di regolarità contabile; “…sono responsabili i singoli dirigenti che li hanno emanati”.

Per completezza si riporta l’intero passaggio della Circolare: “In merito, deve rilevarsi come il predetto visto di regolarità sia strettamente legato alla copertura finanziaria della spesa, e, pertanto, l’esame deve limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, di cui sono responsabili i singoli dirigenti che li hanno emanati”.

La successiva Circolare 25/97 riprende e approfondisce i suddetti concetti, come indicato, fra l’altro, nella relazione dell’Ufficio Studi per la Finanza Locale.

Pertanto, si ritiene di dover distinguere le due fattispecie sottolineando, da un lato, la verifica di legittimità dell’atto, che considera per forza di cose anche le norme dell’ordinamento finanziario e contabile, da parte del dirigente o del responsabile del servizio che lo ha sottoscritto, in primis; dall’altro, la verifica della regolarità contabile, che avviene in un momento successivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario.

Per quanto concerne i contenuti della verifica di regolarità contabile si conferma quanto indicato dalle sopraindicate circolari n. 1/97 e n. 25/97.

Per quanto concerne l’opportunità di diramare una nuova circolare in tema di parere di regolarità contabile e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, si precisa che l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ha già inserito nel proprio programma delle attività per l’anno 2003 anche la redazione finale del II quaderno di orientamento dedicato alla gestione economico-finanziaria degli enti locali. In tale sede sarà compiutamente trattata anche la materia indicata nell’oggetto del presente quesito.
Spero di esserti stato d'aiuto.

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Messaggio  Raggio84 Ven 16 Mar 2012 - 7:31

Scusami, mi sono accorto di aver "incollato" tutti i quesiti. Il riferimento è solo al primo.

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Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche Empty Parere regolarità contabile schema piano triennale opere pubbliche

Messaggio  LU Gio 19 Apr 2012 - 11:11

Scusate,
nell’Ente in cui lavoro, il parere di regolarità contabile in merito alla delibera di approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche mi viene chiesto solo, ai fini della capacità di indebitamento dell’Ente, se in esso sono previste coperture finanziarie da garantire con l’ accensione di mutui. In mancanza, la delibera di approvazione, munita del solo parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico, è trasmessa in ragioneria allo scopo di inserire, in bilancio, le opere pubbliche previste nel Piano Triennale. Per cui, per l’Ufficio di Ragioneria, rappresenta una sorta di atto di indirizzo.

Comunque, se il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., è richiesto nel caso in cui la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nella considerazione che:

a) L’ impegno di spesa è quel procedimento che si realizza attraverso le condizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il quale precisa: “….. A seguito di obbligazione giuridicamente perferzionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;
b) L’accertamento si realizza attraverso le condizioni di cui all’art. 179 del D.Lgs. 267/2000, il quale precisa: “…. Sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza….etc.”

Quali impegni di spese o diminuzioni di entrate, nella delibera del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dovrebbero essere garantiti dal parere di regolarità contabile se in effetti, come sopra precisato, non sono presenti i presupposti richiesti per legge?

LU

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Messaggio  LU Gio 19 Apr 2012 - 12:22



In merito ai contenuti del visto di regolarità contabile, affrontati nella circolare del Ministero dell’Interno n.F.L.25/1997 e dai principi contabili dell’Osservatorio enti locali presso il medesimo ministero, i quali sostengono che detto visto “ deve limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti” e che “…. Sono responsabili i singoli dirigenti che li hanno emanati”;

mi ha letteralmente scioccata quanto la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia ha precisato nella sentenza n. 1058/2011. La Corte dei Conti, richiamando la decisione della Corte di Cassazione ss.uu., n. 23031/2007, e ribadendo l’esclusione della natura normativa della circolare ministeriale e dei principi contabili dell’Osservatorio, li considera: “Atti dotati di efficacia meramente interna avente natura di direttiva agli uffici, insuscettibili di incidere su rapporti giuridici disciplinati dalla riserva di legge, con esclusione di poteri o facoltà discrezionali accordati all’amministrazione, senza alcun vincolo per il cittadino e neanche per gli uffici gerarchicamente subordinati all’amministrazione emittente, ai quali è data facoltà di disattendere il contenuto di tali direttive…………. Con la precisazione che la circolare ministeriale e i principi elaborati dall’Osservatorio non hanno neanche natura interorganica, rivolgendosi all’esterno dell’amministrazione centrale, nei confronti delle autonomie locali, la cui disciplina ordinamentale è riservata alla legge, e dunque essi non possono porsi in contrasto con essa e con i richiamati principi di contabilità pubblica contenuti in norme primarie di chiara, univoca e consolidata interpretazione”.





LU

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