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tasi e fabbricati strumentali uso agricolo
la tasi si applica ai fabbricati strumentali all'attività agricola nei comuni montani individuati dalla legge 984/1977 e nell'elenco Istat art. 9 comma 8 del dlgs 23/2011.?
grazie
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dellino- Messaggi : 46
Data d'iscrizione : 06.10.11
re
I fabbricati rurali non sono esenti dalla Tasi . Tuttavia, solo per quelli strumentali l'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013) assicura un trattamento agevolato. I comuni, infatti, non possono applicare un'aliquota superiore all'1 per mille. Ex lege, invece, non spetta alcun benefi cio ai fabbricati destinati a abitazione. La questione dell'esenzione Tasi per i fabbricati rurali strumentali è stata sollevata nel corso del videoforurm di ItaliaOggi. Sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. L'esonero però non spetta nonostante il richiamo nella disciplina Tasi dell'articolo 13 del dl 201/2011, che è limitato alla determinazione della base imponibile, la quale è analoga a quella dell'Imu. Quindi, mentre per l'Imu è stabilita espressamente l'esenzione per gli immobili strumentali all'attività agricola, per la Tasi il benefi cio è limitato all'aliquota agevolata nella misura massima dell'1 per mille. Peraltro, quest'ultimo trattamento non viene assicurato ai fabbricati destinati a abitazione di tipo rurale, che scontano la nuova imposta in modo ordinario. È lasciato ai comuni (ma la regola vale per tutti gli immobili) il potere di manovrare l'aliquota Tasi , la cui soglia massima non può superare il 2,5 per mille, fi no ad azzerarla. Le amministrazioni locali, inoltre, possono concedere riduzioni e esenzioni senza alcun tetto massimo, che tengano anche conto del reddito familiare. All'imposta sui servizi sono soggetti anche gli immobili adibiti a prima casa. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte e edifi cabili. Qualora vi siano più possessori o detentori, tutti sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria. In base a quanto stabilito dal comma 672, se è stato stipulato un contratto di locazione fi nanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. La norma poi precisa che per durata del contratto si intende il periodo che va dalla data di stipula a quella di riconsegna del bene al locatore, che deve essere comprovata da un apposito verbale. A differenza dell'Imu il tributo sui servizi lo paga anche l'inquilino o il comodatario, o comunque il detentore dell'immobile, nella misura che varia dal 10 al 30% deliberata con regolamento comunale. Per l'imposta sui servizi comunali è fissata un'aliquota massima del 2,5 per mille, calcolata sul valore del fabbricato derivante dalla rendita catastale o sul valore di mercato dell'area edifi cabile al metro quadro. Al prelievo sono soggetti tutti i fabbricati, comprese le abitazioni principali per i quali è dovuta l'Imu, vale a dire anche quelli che rientrano nel novero degli immobili di pregio iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). È però stabilita una clausola di salvaguardia per i proprietari di immobili: non devono pagare complessivamente per i due tributi (Imu e Tasi ) più di quanto dovuto per l'imposta municipale con l'aliquota massima del 6 per mille per le abitazioni principali soggette a imposizione. Invece, per altre tipologie di immobili e seconde case agli enti è impedito di sconfi nare oltre l'attuale aliquota massima del 10,6 per mille.
Fonte Italia Oggi
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