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APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

5 partecipanti

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Messaggio  laurag Mer 17 Set 2014 - 9:29

Nel comune in cui sono revisore mi è stato chiesto il parere il merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2013 al bilancio di previsione 2014 .
L'avanzo 2013 risulta essere così suddiviso:
Fondi vincolati € 4mila
Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 98mila
Fondi non vincolati € 80 mila
Premesso che l'ente ad oggi si trova sia in anticipazione di tesoreria che in utilizzo di fondi a specifica destinazione.
Il ragioniere dell'ente ritiene comunque possibile utilizzare per spese del titoloII l'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale di € 98mila poichè sostiene che si tratta di avanzo vincolato e quindi con soggetto alle limitazioni disposte dal comma 3-bis dell'art 187 tuel.
E' corretta tale interpretazione i 98mila sono avanzo vincolato ?
Grazie in anticipo per la risposta .

laurag

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Messaggio  PINCOPALLO Mer 17 Set 2014 - 9:59

Si, condivido quello che dice il ragioniere dell'Ente.
PINCOPALLO
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Messaggio  laurag Gio 18 Set 2014 - 2:02

visto che a me revisore è arrivato solo il tabulato relativo alla variazione di bilancio è necessario che acquisisca una relazione del ragioniere (anche acclusa al sua parere di regolarità contabile ) , in cui si certifica che l'avanzo da utilizzare è quello vincolato a spese in conto capitale e che può essere comunque usato anche se l'ente stà ad oggi utilizzando l'anticipazione di tesoreria.
E' opportuno questo per maggiore tranquillità per l'epressione del parere?

laurag

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Messaggio  Paolo Gros Gio 18 Set 2014 - 2:15

SE...si tratta di avanzo vincolato e quindi con soggetto alle limitazioni disposte dal comma 3-bis dell'art 187 tuel..ED IL PARERE CONTABILE E' FAVOREVOLE MI PARE SUPERFLUO
Paolo Gros
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Messaggio  Rag. Mer 1 Ott 2014 - 10:11

è possibile in assestamento applicare l'avanzo di amm. anno precedente a finanziamento di IPOTETICHE spese in conto capitale (adeguando però il piano delle opere pubbliche di conseguenza), senza emettere atti di G.C. / C.C. / Responsabili di Servizio??

in modo da creare dei residui passivi al titolo 2 già pronti da utilizzare nei primi mesi dell'anno prossimo nel caso si "aprissero" spazi generosi in termini di patto di stabilità..

in modo cioè da procedere con le opere già nei primi mesi del 2015, prima che venga approvato (magari a settembre 2015 Crying or Very sad ) il bilancio di previsione 2015

grazie grazie

Rag.

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Messaggio  RMonti Mer 1 Ott 2014 - 11:40

E' possibile (applicare l'avanzo).

Per quanto riguarda la possibilità di conservare nel 2015 i "residui passivi" in assenza di "obbligazione giuridicamente perfezionata con la quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza" (art. 183, comma 1, d.lgs. 267/2000 versione post d.lgs. 126/2014, provvedimenti, devi solo "sperare" che venga prorogata l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011.

RMonti

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Messaggio  RMonti Mer 1 Ott 2014 - 11:44

RMonti ha scritto:E' possibile (applicare l'avanzo).

Per quanto riguarda la possibilità di conservare nel 2015 i "residui passivi" in assenza di "obbligazione giuridicamente perfezionata con la quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza" (art. 183, comma 1, d.lgs. 267/2000 versione post d.lgs. 126/2014, provvedimenti, devi solo "sperare" che venga prorogata l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011.

Mi è scappato un "provvedimenti" che non c'entra nulla con il senso della frase.

RMonti

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Messaggio  Rag. Gio 2 Ott 2014 - 0:34

dovrebbe esserci un articolo del tuel che prevede espressamente la conservazione di impegni "generici" in conto capitale, in assenza di "obbligazione giuridicamente perfezionata con la quale è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza"

ma per un periodo limitato (solo per l'esercizio successivo, se non erro..)
ma non lo trovo

ti risulta?

grazie mille

Rag.

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Messaggio  RMonti Gio 2 Ott 2014 - 0:53

E', per il 2014, l'articolo 183, comma 5, del T.U. che nella versione ante d.lgs. 126/2014 prevedeva:

5.  Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a)  con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b)  con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c)  con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
c-bis)  con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; (628)
d)  con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.


Dal 2015 ... salvo proroghe ... la musica cambia (ti riporto l'articolo 183 versione d.lgs. 126/2014)

Articolo 183  Impegno di spesa  
1.  L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2.  Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a)  per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b)  per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
c)  per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
3.  Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.
4.  Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5.  Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
6.  Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a)  sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b)  sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
7.  I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8.  Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.
9.  Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.
9-bis.  Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

RMonti

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Messaggio  Rag. Gio 2 Ott 2014 - 2:51

quindi fino al 2014 la lettera b) mi permette di registrare in contabilità un impegno in conto capitale "a diversi fornitori", senza emetter alcun atto (di responsabile di servizio piuttosto che di G.C.), insomma... se lo stanziamento da impegnare è finanziato con avanzo anno precedente

c'è qualcosa di scorretto in questa conclusione?

grazie ancora


Rag.

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Messaggio  RMonti Gio 2 Ott 2014 - 5:00

Rag. ha scritto:quindi fino al 2014 la lettera b) mi permette di registrare in contabilità un impegno in conto capitale "a diversi fornitori", senza emetter alcun atto (di responsabile di servizio piuttosto che di G.C.), insomma... se lo stanziamento da impegnare è finanziato con avanzo anno precedente

c'è qualcosa di scorretto in questa conclusione?

grazie ancora


E' corretto (per il 2014).
Però, per come hai esposto la tua problematica, è un impegno che non avrà alcun sbocco, nel senso che nel 2015, dovendo effettuare la revisione straordinaria dei residui per verificare se sono conservabili in quanto "conformi" a quanto previsto dal d.lgs 118/2011, dovrai eliminare l'impegno che concorrerà alla formazione del risultato di amministrazione.


RMonti

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