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ART. 110 , CO. 2 DEL TUEL
Gentili colleghi sto approfondendo gli aspetti legati all'attribuzione degli incarichi a contratto ai sensi dell'articolo in oggetto. Il co. 3 dell'ex art. 110 afferma:"....ll trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale".
Ciò vorrebbe dire che se viene assegnato un incarico extra dotazione organica ad un soggetto dipendente presso altro comune che si colloca in aspettativa, a questo va attribuito il trattamento economico previsto dai ccnl, più eventuale indennità ad personam,... quindi vacanza contrattuale, comparto, progressione economica? Ma la sua progressione economica ed il comparto non grava sul fondo delle risorse decentrate?
Vi ringrazio anticipatamente dell'informazione.
Simona
Ciò vorrebbe dire che se viene assegnato un incarico extra dotazione organica ad un soggetto dipendente presso altro comune che si colloca in aspettativa, a questo va attribuito il trattamento economico previsto dai ccnl, più eventuale indennità ad personam,... quindi vacanza contrattuale, comparto, progressione economica? Ma la sua progressione economica ed il comparto non grava sul fondo delle risorse decentrate?
Vi ringrazio anticipatamente dell'informazione.
Simona
simofre- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 13.08.12
re
un incarico extra dotazione organica ad un soggetto dipendente presso altro comune che si colloca in aspettativa
bah , rivedrei la pratica perche' ritengo che il soggetto si debba dimettere e non porsi in aspettativa
bah , rivedrei la pratica perche' ritengo che il soggetto si debba dimettere e non porsi in aspettativa
Re: ART. 110 , CO. 2 DEL TUEL
Credo che ti sia sfuggito questo:Paolo Gros ha scritto:un incarico extra dotazione organica ad un soggetto dipendente presso altro comune che si colloca in aspettativa
bah , rivedrei la pratica perche' ritengo che il soggetto si debba dimettere e non porsi in aspettativa
Art. 110. Incarichi a contratto
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
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Località : Il mondo del diritto
Re: ART. 110 , CO. 2 DEL TUEL
Non ho capito la precisazione.
In ogni caso il comma 5 stabilisce che l'aspettativa spetta sia per gli incarichi di cui al comma 1 (posti previsti in dotazione), sia per quelli di cui al comma 2 (posti extra-dotazione).
In ogni caso il comma 5 stabilisce che l'aspettativa spetta sia per gli incarichi di cui al comma 1 (posti previsti in dotazione), sia per quelli di cui al comma 2 (posti extra-dotazione).
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: ART. 110 , CO. 2 DEL TUEL
E quindi, perché si dovrebbe dimettere?Paolo Gros ha scritto:il comma 5 richiama il comma 2 in cui si precisa ...al di fuori della dotazione organica..
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
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