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APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
Buonasera, nel mio comune il consiglio comunale ha approvato il regolamento IUC senza il prescritto parere del revisore legale dei conti. Mi domandavo può essere impugnato e reso invalido? se si entro quanto tempo decade la possibilità di impugnarlo?
Grazie in anticipo a chi voràà dara una risposta
Grazie in anticipo a chi voràà dara una risposta
gemel83- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
La deliberazione potrebbe essere impugnata avanti il TAR nel termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (articolo 21, comma 1, legge n. 1034/1971).
In alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8, comma 1, DPR n. 1199/1971). Il termine è di 120 giorni.
Infine l'articolo 138 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che
"il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità".
Una curiosità: ma il parere tecnico sulla proposta di deliberazione cosa prevedeva?
In alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8, comma 1, DPR n. 1199/1971). Il termine è di 120 giorni.
Infine l'articolo 138 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che
"il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità".
Una curiosità: ma il parere tecnico sulla proposta di deliberazione cosa prevedeva?
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
RMonti ha scritto:La deliberazione potrebbe essere impugnata avanti il TAR nel termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (articolo 21, comma 1, legge n. 1034/1971).
In alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8, comma 1, DPR n. 1199/1971). Il termine è di 120 giorni.
Infine l'articolo 138 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che
"il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità".
Una curiosità: ma il parere tecnico sulla proposta di deliberazione cosa prevedeva?
la proposta di deliberazione prevedeva semplicemente la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni tasi e tari, più il semplice regolamento IUC. Tuttavia l'art. 239 ciò recita al comma 1 lettera b) numero 7): "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali".
Pertanto mi domandavo se potesse essere reso invalido e pertanto richiedere indietro il versamento delle imposte dovute in conformità di un regolamento viziato poichè mancate di uno dei requisiti previsti dal TUEL.
gemel83- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
il parere dei revisori su regolamento iuc dove è previsto ?
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
gemel83 ha scritto:RMonti ha scritto:La deliberazione potrebbe essere impugnata avanti il TAR nel termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (articolo 21, comma 1, legge n. 1034/1971).
In alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8, comma 1, DPR n. 1199/1971). Il termine è di 120 giorni.
Infine l'articolo 138 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che
"il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità".
Una curiosità: ma il parere tecnico sulla proposta di deliberazione cosa prevedeva?
la proposta di deliberazione prevedeva semplicemente la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni tasi e tari, più il semplice regolamento IUC. Tuttavia l'art. 239 ciò recita al comma 1 lettera b) numero 7): "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali".
Pertanto mi domandavo se potesse essere reso invalido e pertanto richiedere indietro il versamento delle imposte dovute in conformità di un regolamento viziato poichè mancate di uno dei requisiti previsti dal TUEL.
Per essere "reso invalido" il provvedimento che lo approva va impugnato avanti all'autorità competente (come detto nel post precedente).
Il parere del revisore è previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7) del decreto legislativo n. 267/2000:
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) ........
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
7) proposte di regolamento .... e di applicazione dei tributi locali;
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
RMonti ha scritto:gemel83 ha scritto:RMonti ha scritto:La deliberazione potrebbe essere impugnata avanti il TAR nel termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (articolo 21, comma 1, legge n. 1034/1971).
In alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8, comma 1, DPR n. 1199/1971). Il termine è di 120 giorni.
Infine l'articolo 138 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che
"il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità".
Una curiosità: ma il parere tecnico sulla proposta di deliberazione cosa prevedeva?
la proposta di deliberazione prevedeva semplicemente la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni tasi e tari, più il semplice regolamento IUC. Tuttavia l'art. 239 ciò recita al comma 1 lettera b) numero 7): "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali".
Pertanto mi domandavo se potesse essere reso invalido e pertanto richiedere indietro il versamento delle imposte dovute in conformità di un regolamento viziato poichè mancate di uno dei requisiti previsti dal TUEL.
Per essere "reso invalido" il provvedimento che lo approva va impugnato avanti all'autorità competente (come detto nel post precedente).
Il parere del revisore è previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7) del decreto legislativo n. 267/2000:
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) ........
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
7) proposte di regolamento .... e di applicazione dei tributi locali;
ma non hai risposto al mio dubbio? si possono chidere indietro le imposte pagate sulla base di un regolamento non legittimo?
gemel83- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
Per "chiedere indietro le imposte pagate" occorre che l'atto che le ha stabilite sia dichiarato illegittimo e questo lo può fare solo il "giudice amministrativo" avanti al quale è indispensabile ricorrere (vedi il post del 30 settembre ore 18:06).
Se nessuno lo impugna, il provvedimento, seppure "illegittimo" (hai voglia di quanti provvedimenti illegittimi vengono adottati quotidianamente ...), "passa in cavalleria" per cui ... buonanotte suonatori!
Ok?
PS: anche tu non hai risposto alla mia domanda "ma il parere tecnico sulla proposta di deliberazione cosa prevedeva"?
Se nessuno lo impugna, il provvedimento, seppure "illegittimo" (hai voglia di quanti provvedimenti illegittimi vengono adottati quotidianamente ...), "passa in cavalleria" per cui ... buonanotte suonatori!
Ok?
PS: anche tu non hai risposto alla mia domanda "ma il parere tecnico sulla proposta di deliberazione cosa prevedeva"?
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
ma tu intendi quello espresso ai sensi dell'art.49 dal responsabile? Ma di quello non mi sono molto interessato in virtù del fatto che vi è una recente senteza che stabilisce che il parere espresso in ordine all'art. 49 non ha alcuna ripercussione in termini di leggitimità dell'atto (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 08.04.2014 n. 1663 e Corte dei Conti, Sez. controllo Basilicata, deliberazione 15.05.2014 n. 79). Pertanto nemmeno mi sono interessato di quest'ultimo.
Diversamente invece il parere del revisore che ha tutt'altra funzione in quanto esso si basa su altri presupposti.
Diversamente invece il parere del revisore che ha tutt'altra funzione in quanto esso si basa su altri presupposti.
gemel83- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
Era solo una curiosità.
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
di un regolamento non legittimo,il contribuente può chiedere la disapplicazione al giudice tributario
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
Verissimo, potrebbe anche essere (articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 546/1992)
"Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente".
"Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente".
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
RMonti ha scritto:Verissimo, potrebbe anche essere (articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n. 546/1992)
"Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente".
Corretto, ma è davvero sussistono i pressupposti di illeggitimità? è illeggittima la delibera che lo approva o il regolamento? o entrambi?
gemel83- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
Bella domanda! E' per questo che esistono le aule di "giustizia" (amministrativa e tributaria).
Così, "a pelle", l'illegittimità è "imputabile" al provvedimento di approvazione in quanto il testo del regolamento potrebbe essere "perfetto"; ovvio che se il provvedimento di approvazione viene dichiarato illegittimo, automaticamente decade anche il regolamento.
Siamo nel campo delle ipotesi, per cui l'unico modo per avere "certezze" rimane quello dell'impugnazione del provvedimento avanti a un giudice "tributario" o "amministrativo" che sia.
Così, "a pelle", l'illegittimità è "imputabile" al provvedimento di approvazione in quanto il testo del regolamento potrebbe essere "perfetto"; ovvio che se il provvedimento di approvazione viene dichiarato illegittimo, automaticamente decade anche il regolamento.
Siamo nel campo delle ipotesi, per cui l'unico modo per avere "certezze" rimane quello dell'impugnazione del provvedimento avanti a un giudice "tributario" o "amministrativo" che sia.
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
Re: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC SENZA IL PARERE DEL REVISORE
più chiaro di così
Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
(lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
(lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
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