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IRAP eclusa dagli oneri riflessi degli incentivi ad avvocati e tecnici
Vi siete chiesti come mai, nonostante i pareri delle varie Corte dei Conti, il Giudice del Lavoro condanna gli enti alla restituzione dell'IRAP illeggittimamente trattenuta dai compensi incentivanti spettati ai dipendenti avvocati e tecnici??
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Il Tribunale di MANTOVA - Giudice del Lavoro - Procedimento 143/2013
estratto SENTENZA del 27 giugno 2014
" Per quanto riguarda la pretesa illegittima trattenuta della somma dovuta dalla p.a. a titolo di IRAP si osserva quanto segue. E’ pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è esclusivamente l’ente pubblico e nel caso oggetto d’esame la Provincia di Mantova. Osserva questo Giudice come sulla questione si sia espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite la quale, con deliberazione 33/2010, ha ribadito che “sul piano dell’obbligazione giuridica rimane chiarito che l’IRAP grava sull’amministrazione”, dovendo la p.a. sotto il diverso profilo contabile provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP. Recentemente la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con del. 38/2014, richiamando del. 34/2007 Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna, ha nuovamente affermato che: “l’Irap grava giuridicamente sull’amministrazione comunale … Il presupposto stesso dell’imposta indicato dall’art. 2 del D.Lgs. 446 del 1997 e successive integrazioni è infatti costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3 che individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti”. L’IRAP pertanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, deve essere escluso dall’ambito degli oneri riflessi, restando in capo all’ente – il quale deve provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP – l’obbligo giuridico di provvedere al pagamento della stessa. Da ciò consegue, come recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza giuslavorista (Corte d’Appello di Palermo sent. 23.5.12 e 24.7.12; e Trib. Napoli 31.10.13), che l’onere fiscale inerente l’IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull’ente datore di lavoro.
Deve pertanto ritenersi illegittima la trattenuta operata dalla Provincia di Mantova a titolo di IRAP e la resistente deve essere condannata alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente trattenute a tale titolo. Sul punto, atteso che non è stata formulata specifica contestazione da parte della resistente in ordine agli importi invocati, la Provincia di Mantova va condannata al pagamento della somma di € 2.910,12. (+ interessi)"
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Il Tribunale di MANTOVA - Giudice del Lavoro - Procedimento 143/2013
estratto SENTENZA del 27 giugno 2014
" Per quanto riguarda la pretesa illegittima trattenuta della somma dovuta dalla p.a. a titolo di IRAP si osserva quanto segue. E’ pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è esclusivamente l’ente pubblico e nel caso oggetto d’esame la Provincia di Mantova. Osserva questo Giudice come sulla questione si sia espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite la quale, con deliberazione 33/2010, ha ribadito che “sul piano dell’obbligazione giuridica rimane chiarito che l’IRAP grava sull’amministrazione”, dovendo la p.a. sotto il diverso profilo contabile provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP. Recentemente la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con del. 38/2014, richiamando del. 34/2007 Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna, ha nuovamente affermato che: “l’Irap grava giuridicamente sull’amministrazione comunale … Il presupposto stesso dell’imposta indicato dall’art. 2 del D.Lgs. 446 del 1997 e successive integrazioni è infatti costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3 che individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti”. L’IRAP pertanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, deve essere escluso dall’ambito degli oneri riflessi, restando in capo all’ente – il quale deve provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP – l’obbligo giuridico di provvedere al pagamento della stessa. Da ciò consegue, come recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza giuslavorista (Corte d’Appello di Palermo sent. 23.5.12 e 24.7.12; e Trib. Napoli 31.10.13), che l’onere fiscale inerente l’IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull’ente datore di lavoro.
Deve pertanto ritenersi illegittima la trattenuta operata dalla Provincia di Mantova a titolo di IRAP e la resistente deve essere condannata alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente trattenute a tale titolo. Sul punto, atteso che non è stata formulata specifica contestazione da parte della resistente in ordine agli importi invocati, la Provincia di Mantova va condannata al pagamento della somma di € 2.910,12. (+ interessi)"
WB- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 03.02.14
Re: IRAP eclusa dagli oneri riflessi degli incentivi ad avvocati e tecnici
Non ho notizie di condanne per danno erariale da parte di qualche Corte dei Conti per non aver trattenuto l'IRAP dal compenso incentivante spettante al dipendente tecnico o avvocato, mentre al contrario ci sono sentenze del Giudice del Lavoro che condannano gli enti alla restituzione dell'IRAP illeggittimamente trattenuta, con l'aggiunta degli interessi maturali ( e magari anche delle spese legali di soccombenza).
Sarebbe forse il caso di imboccare finalmente l'interpretazione piu' corretta ( e a mio avviso da sempre la piu' logica e di buon senso) e cioè che la quota IRAP esuli dagli onere riflessi compresi nell'incentivo lordo attribuito dalla legge e quindi vada prevista, impegnata e pagata a parte a completo carico dell'ente, ottemperando così al pacifico principio ribadito dalla giurisprudenza giuslavorista che tale onere fiscale non possa gravare ( memmeno in forma surrettizia) sul dipendente ma solo sull'ente datore di lavoro.
Sarebbe forse il caso di imboccare finalmente l'interpretazione piu' corretta ( e a mio avviso da sempre la piu' logica e di buon senso) e cioè che la quota IRAP esuli dagli onere riflessi compresi nell'incentivo lordo attribuito dalla legge e quindi vada prevista, impegnata e pagata a parte a completo carico dell'ente, ottemperando così al pacifico principio ribadito dalla giurisprudenza giuslavorista che tale onere fiscale non possa gravare ( memmeno in forma surrettizia) sul dipendente ma solo sull'ente datore di lavoro.
WB- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 03.02.14
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