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Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
L'amministrazione uscente (04/2014) approva un piano triennale delle opere pubbliche che viola il patto di stabilità triennale 2014-2016: eccesso di indebitamento.
La nuova amministrazione varia il piano triennale, confermando le opere, ma spostandone di un anno la realizzazione e modificando la fonte di finanziamento da mutuo a ricerca fondi strutturali (08/2014).
L'impresa concessionaria delle opere impugna al TAR la delibera del nuovo piano perché con le modifiche fatte vede lesi i suoi interessi, chiedendo la sospensiva.
Il TAR accoglie la sospensiva fissando l'udienza di merito a giugno 2015.
Siccome l'amministrazione deve approvare il bilancio in diffida entro il 5/11/2014, ma il vecchio piano triennale farebbe sforare il patto di stabilità, può considerare la programmazione del nuovo piano affetto da sospensiva del TAR?
In caso contrario come si deve comportare per il bilancio, non potendo portare la programmazione del vecchio piano?
E' forse il caso di rivolgersi alla Corte dei Conti?
La nuova amministrazione varia il piano triennale, confermando le opere, ma spostandone di un anno la realizzazione e modificando la fonte di finanziamento da mutuo a ricerca fondi strutturali (08/2014).
L'impresa concessionaria delle opere impugna al TAR la delibera del nuovo piano perché con le modifiche fatte vede lesi i suoi interessi, chiedendo la sospensiva.
Il TAR accoglie la sospensiva fissando l'udienza di merito a giugno 2015.
Siccome l'amministrazione deve approvare il bilancio in diffida entro il 5/11/2014, ma il vecchio piano triennale farebbe sforare il patto di stabilità, può considerare la programmazione del nuovo piano affetto da sospensiva del TAR?
In caso contrario come si deve comportare per il bilancio, non potendo portare la programmazione del vecchio piano?
E' forse il caso di rivolgersi alla Corte dei Conti?
dottpadovano@libero.it- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
L'amministrazione uscente aveva trovato una convenzione approvata dal Consiglio Comunale nel 1988 per la realizzazione di opere che prevedeva l'assegnazione a soggetto privato condizionatamente della ricerca ed approvvigionamento di fondi strutturali che le finanziassero, senza oneri ed impegni per l'Ente.
La stessa amministrazione aveva in seguito modificato la fonte finanziaria di copertura in mutui a carico dell'Ente, senza alcuna dimostrazione di copertura, approvando un piano delle OOPP (A).
La nuova amministrazione, pur ritenendo le opere meritevoli, ha valutato non sostenibile l'indebitamento, riportando la fonte finanziaria prevista a quella originaria di convenzione (fondi strutturali), salvo riserva di verifica della validità giuridica dell'assegnazione delle opere senza gara: ha quindi modificato il vecchio piano OOPP (A) approvando e pubblicando per 60 gg. un nuovo piano OOPP (B).
Il terzo interessato ha impugnato al TAR la delibera della nuova amministrazione, ritenendosi leso dal fatto che l'Ente non facesse più ricorso al debito.
Il TAR si è riservato di esprimersi nel merito a giugno 2015, concedendo la sospensiva.
Oggi la nuova amministrazione, non potendo sostenere il debito del vecchio piano delle OOPP (A), si vede costretta ad approvare una programmazione relativa ad un piano sospeso (B).
La stessa amministrazione aveva in seguito modificato la fonte finanziaria di copertura in mutui a carico dell'Ente, senza alcuna dimostrazione di copertura, approvando un piano delle OOPP (A).
La nuova amministrazione, pur ritenendo le opere meritevoli, ha valutato non sostenibile l'indebitamento, riportando la fonte finanziaria prevista a quella originaria di convenzione (fondi strutturali), salvo riserva di verifica della validità giuridica dell'assegnazione delle opere senza gara: ha quindi modificato il vecchio piano OOPP (A) approvando e pubblicando per 60 gg. un nuovo piano OOPP (B).
Il terzo interessato ha impugnato al TAR la delibera della nuova amministrazione, ritenendosi leso dal fatto che l'Ente non facesse più ricorso al debito.
Il TAR si è riservato di esprimersi nel merito a giugno 2015, concedendo la sospensiva.
Oggi la nuova amministrazione, non potendo sostenere il debito del vecchio piano delle OOPP (A), si vede costretta ad approvare una programmazione relativa ad un piano sospeso (B).
dottpadovano@libero.it- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
Mi sfugge qualcosa. Il triennale è un documento di "programmazione" con limitati effetti verso terzi.
Eventuali opere o concessioni vanno fatte con atti successivi all'adozione del triennale(esempio bilancio con stanziamenti, poi gara poi affidamneto etc. semplifico ovviamente).
Se si variava il triennale anche tali atti successivi (se fatti) ne risultavano variati da cui forse il triennale non poteva essere modificati.
Come l'impresa possa vantare dei diritti in assenza di bilancio apporvato, mutuo acceso etc. francamente lo ignoro. Si parla di una convenzione del 1998 che ha i suoi effetti oggi nel 2014 (ben 16 anni dopo). BOHH
Questo quanto ho inteso se ho ben inteso...
Eventuali opere o concessioni vanno fatte con atti successivi all'adozione del triennale(esempio bilancio con stanziamenti, poi gara poi affidamneto etc. semplifico ovviamente).
Se si variava il triennale anche tali atti successivi (se fatti) ne risultavano variati da cui forse il triennale non poteva essere modificati.
Come l'impresa possa vantare dei diritti in assenza di bilancio apporvato, mutuo acceso etc. francamente lo ignoro. Si parla di una convenzione del 1998 che ha i suoi effetti oggi nel 2014 (ben 16 anni dopo). BOHH
Questo quanto ho inteso se ho ben inteso...
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
Il motivo per cui il tar ha accolto la sospensiva e non dichiarata l'inammissibilità sfugge anche a me. Attenderemo il merito a giugno 2015. Ciò su cui mi è utile un conforto è la linea che ritengo valida in base alla quale posso fare un bilancio sul programma sospeso dal tar, tenendo anche conto tra l'altro che è stato deliberato appello al Consiglio di Stato. Credo che la sospensione degli effetti vada intesa verso il terzo potenzialmente leso, ma non idonea a bloccare la gestione dell'ente; oppure, peggio ancora, a far rivivere il precedente piano che non è finanziariamente sostenibile.
dottpadovano@libero.it- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
mi sembra strano in quanto in effetti il programma è atto di carattere generale che non fa sorgere aspettative o interessi ....
avranno impugnato altri atti e il programma come atto presupposto
avranno impugnato altri atti e il programma come atto presupposto
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
Gentile Francodan, devo invece proprio confermare che hanno impugnato la delibera di giunta che propone il nuovo piano ed il TAR ha accolto la sospensiva. Capisco che sembra fantasia, ma a volte la realtà la supera.
Mi correggo per ullifa che avevo per errore scritto 1998, mentre la convenzione è del 1988. Dunque non dura da 16 anni ma da 26. Condivido quindi il tuo bohh. È per questo che abbiamo chiesto lumi all'Anac. Tenendo anche conto dei rilievi fatti sul rapporto dal collegio dei revisori, non vorremmo fare un danno erariale.
Mi correggo per ullifa che avevo per errore scritto 1998, mentre la convenzione è del 1988. Dunque non dura da 16 anni ma da 26. Condivido quindi il tuo bohh. È per questo che abbiamo chiesto lumi all'Anac. Tenendo anche conto dei rilievi fatti sul rapporto dal collegio dei revisori, non vorremmo fare un danno erariale.
dottpadovano@libero.it- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
Programmazione come un atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti da raggiungere - la legittima aspettativa a migliori condizioni di vita determinate dalla realizzazione delle opere programmate -adempimenti di cui al DM 21:06.2001 - inopportuno riassunto delle schede
Così la massima ufficiale di Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2002, n. 5824
Sussiste un interesse tutelato dell'Associazione Italia Nostra Onlus a dolersi dell'inserimento di un'opera pubblica nel programma triennale di un Ente pubblico.
in effetti il programma è in certi casi impugnabile come dice la sentenza indicata che sconfessa quella del tar di primo grado sulla vicenda
Così la massima ufficiale di Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2002, n. 5824
Sussiste un interesse tutelato dell'Associazione Italia Nostra Onlus a dolersi dell'inserimento di un'opera pubblica nel programma triennale di un Ente pubblico.
in effetti il programma è in certi casi impugnabile come dice la sentenza indicata che sconfessa quella del tar di primo grado sulla vicenda
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
Ok, ammesso ciò. Ma che sussisterebbe anche una tutela dell'interesse a che l'ente, che ha già inserito le opere nel programma triennale, le finanzi con indebitamento e non con fondi che per contratto il terzo doveva procurare come presupposto per poterle progettare e realizzare senza passare per una selezione di evidenza pubblica mi pare troppo. Non credete?
dottpadovano@libero.it- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
se è stato sospeso il nuovo piano,il bilancio non può che essere collegato per coerenza al vecchio piano ,questo almeno fin quando il tar non decide nel merito
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
Quindi ritieni che dovremmo deliberare un bilancio in squilibrio finanziario?
Io credo che il pregiudizio al terzo si realizza nel momento in cui il piano sospeso viene messo in attuazione con atti specifici. Ma la programmazione finanziaria deve innanzitutto salvaguardare gli equilibri di bilancio. Certo, non deve porre le condizioni per ledere il diritto del terzo. Ma nel caso specifico, il fatto che le opere che lo stesso dovrebbe realizzare vengono previste in bilancio, sia pure non finanziate a debito, mi sembra garanzia sufficiente di non pregiudizio. Se poi dovranno essere finanziate a debito lo si potrà fare nel rispetto dell'ordine di priorità dettato dal 128 del d.lgs 163/2006, in base al quale va data preminenza alle manutenzioni di opere esistenti rispetto alle nuove opere.
Io credo che il pregiudizio al terzo si realizza nel momento in cui il piano sospeso viene messo in attuazione con atti specifici. Ma la programmazione finanziaria deve innanzitutto salvaguardare gli equilibri di bilancio. Certo, non deve porre le condizioni per ledere il diritto del terzo. Ma nel caso specifico, il fatto che le opere che lo stesso dovrebbe realizzare vengono previste in bilancio, sia pure non finanziate a debito, mi sembra garanzia sufficiente di non pregiudizio. Se poi dovranno essere finanziate a debito lo si potrà fare nel rispetto dell'ordine di priorità dettato dal 128 del d.lgs 163/2006, in base al quale va data preminenza alle manutenzioni di opere esistenti rispetto alle nuove opere.
dottpadovano@libero.it- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
con la sospensiva ,il bilancio non può che essere collegato al vecchio programma e se ci sono equilibri da rispettare bisognerà agire su altri aspetti del bilancio che in ogni caso deve essere in pareggio.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
Ma se il piano lo approva la giunta, la stessa giunta avrà prerogativa a modificarlo? Non credo che ad una giunta di una nuova amministrazione si possa imporre il piano di una giunta dell'amministrazione precedente. Mi dispiace ma non concordo.
dottpadovano@libero.it- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
il discorso non è concordare o meno,non è di merito,politico ....
il discorso è che su di voi pende un provvedimento del tar che va rispettato...
quel provvedimento dice che il nuovo programma delle opere pubbliche è sospeso ..e se è sospeso significa che rivive il precedente che per coerenza deve essere collegato alle disposizioni di bilancio
il discorso è che su di voi pende un provvedimento del tar che va rispettato...
quel provvedimento dice che il nuovo programma delle opere pubbliche è sospeso ..e se è sospeso significa che rivive il precedente che per coerenza deve essere collegato alle disposizioni di bilancio
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
No politico. Giuridico.
L'amministrazione ha fatto ricorso in appello al consiglio di stato e incaricato gli uffici competenti di preparare un nuovo piano triennale con copertura finanziaria (dato che quello eventualmente reviviscente non la aveva) da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006, al fine di recepirlo in bilancio secondo l'art 175 tuel.
La fase cautelare rientra sempre nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità e di quest’ultima conserva tutte le caratteristiche, ivi compresa la non esercitabilità di un sindacato di merito sull’azione amministrativa.
La eseguibilità della decisione cautelare non può far perdere di vita detto limite e la stessa funzione della tutela cautelare, e cioè la conservazione del bene della vita controverso sino alla definizione del giudizio in corso, che non attiene ancora al momento dell’ottemperanza.
La proponibilità del ricorso per ottemperanza, che consente l’esercizio di un sindacato esteso al merito, si concretizza soltanto con riferimento al formarsi del giudicato, che presuppone l’esaurimento della ineludibile fase dell’eventuale impugnazione (sarebbe opportuno a tal proposito non dimenticare che nel processo amministrativo il doppio grado di giurisdizione assume una valenza costituzionale).
In conclusione deve ritenersi inibito al Giudice amministrativo in sede cautelare di adottare decisioni che abbiano un contenuto più ampio di quello che potrebbe avere la decisione che definisce il giudizio nell’ambito dei poteri tipici della giurisdizione generale di legittimità.
Intanto il bilancio va col piano sospeso e non annullato. Il pregiudizio va dimostrato qualora arrecato nell'attuazione.
L'amministrazione ha fatto ricorso in appello al consiglio di stato e incaricato gli uffici competenti di preparare un nuovo piano triennale con copertura finanziaria (dato che quello eventualmente reviviscente non la aveva) da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006, al fine di recepirlo in bilancio secondo l'art 175 tuel.
La fase cautelare rientra sempre nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità e di quest’ultima conserva tutte le caratteristiche, ivi compresa la non esercitabilità di un sindacato di merito sull’azione amministrativa.
La eseguibilità della decisione cautelare non può far perdere di vita detto limite e la stessa funzione della tutela cautelare, e cioè la conservazione del bene della vita controverso sino alla definizione del giudizio in corso, che non attiene ancora al momento dell’ottemperanza.
La proponibilità del ricorso per ottemperanza, che consente l’esercizio di un sindacato esteso al merito, si concretizza soltanto con riferimento al formarsi del giudicato, che presuppone l’esaurimento della ineludibile fase dell’eventuale impugnazione (sarebbe opportuno a tal proposito non dimenticare che nel processo amministrativo il doppio grado di giurisdizione assume una valenza costituzionale).
In conclusione deve ritenersi inibito al Giudice amministrativo in sede cautelare di adottare decisioni che abbiano un contenuto più ampio di quello che potrebbe avere la decisione che definisce il giudizio nell’ambito dei poteri tipici della giurisdizione generale di legittimità.
Intanto il bilancio va col piano sospeso e non annullato. Il pregiudizio va dimostrato qualora arrecato nell'attuazione.
dottpadovano@libero.it- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: Impugnazione Piano triennale opere pubbliche
La misura cautelare concessa, avrà effetto fino alla pronuncia della sentenza di merito .
il che significa che fino alla sentenza di merito il piano oggetto di sospensione è come se non esistesse
francodan- Messaggi : 6152
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