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http://www.irpef.info/La Rgs sui segretari e la posizione sul numero di abitanti
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La Rgs sui segretari e la posizione sul numero di abitanti
Come calcolare la popolazione dei Comuni in convenzione di segreteria? Per la Ragioneria generale dello
Stato (parere 76093 del 29 settembre) per determinare la misura della retribuzione di posizione del segretario
va considerata solamente quella del Comune capofila. Invece la disciolta agenzia dei Segretari e ora l'unità di
missione del ministero dell'Interno considerano, quanto meno per gli aspetti ordinamentali, la somma degli
abitanti dei Comuni aderenti alla convenzione. Il problema non è di poco conto, visto che la stragrande
maggioranza dei Comuni ha il segretario in convenzione.
Per la Ragioneria generale dello Stato «non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla
fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario
presta servizio, non potendosi determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di
posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia
del singolo ente inizialmente ricoperto». E ancora: «La struttura della retribuzione dei segretari comunali e
provinciali si compone anche di una voce retributiva aggiuntiva per sedi di segreterie convenzionate pari al
25% della retribuzione complessiva». Di conseguenza, argomenta la RgS, nel contratto non è prevista la
possibilità di sommare la popolazione dei Comuni aderenti per determinare della misura della retribuzione di
posizione del segretario. Il parere riprende le interpretazioni date dall'Aran delle norme contenute nel Ccnl dei
segretari del 16 maggio 2001. E la Ragioneria rivendica la coerenza - in verità tutta da dimostrare - con le
indicazioni del ministero dell'Interno sull'abrogazione del divieto della reformatio in peius in caso di cambio di
sede.
Occorre però chiedersi se la materia sia oggetto di contrattazione o non siano prevalenti gli aspetti
istituzionali. Fino a oggi (e praticamente da sempre) si è considerata la convenzione di segreteria per gli
aspetti ordinamentali come una sede unitaria ai fini del calcolo della popolazione. Tanto è vero che i segretari
della fascia iniziale che possono svolgere l'attività nei Comuni fino a 3mila abitanti, non possono essere
nominati in convenzioni che superano questa soglia. E ancora, ai fini della maturazione dei requisiti per
l'ammissione dei segretari ai corsi per diventare segretari generali (cioè l'aver retto per almeno 2 anni Comuni
con popolazione superiore a 10mila abitanti) si considera, nel caso di convenzioni, la somma complessiva
degli abitanti.
Fonte:Il Sole 24 Ore
Stato (parere 76093 del 29 settembre) per determinare la misura della retribuzione di posizione del segretario
va considerata solamente quella del Comune capofila. Invece la disciolta agenzia dei Segretari e ora l'unità di
missione del ministero dell'Interno considerano, quanto meno per gli aspetti ordinamentali, la somma degli
abitanti dei Comuni aderenti alla convenzione. Il problema non è di poco conto, visto che la stragrande
maggioranza dei Comuni ha il segretario in convenzione.
Per la Ragioneria generale dello Stato «non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla
fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario
presta servizio, non potendosi determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di
posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia
del singolo ente inizialmente ricoperto». E ancora: «La struttura della retribuzione dei segretari comunali e
provinciali si compone anche di una voce retributiva aggiuntiva per sedi di segreterie convenzionate pari al
25% della retribuzione complessiva». Di conseguenza, argomenta la RgS, nel contratto non è prevista la
possibilità di sommare la popolazione dei Comuni aderenti per determinare della misura della retribuzione di
posizione del segretario. Il parere riprende le interpretazioni date dall'Aran delle norme contenute nel Ccnl dei
segretari del 16 maggio 2001. E la Ragioneria rivendica la coerenza - in verità tutta da dimostrare - con le
indicazioni del ministero dell'Interno sull'abrogazione del divieto della reformatio in peius in caso di cambio di
sede.
Occorre però chiedersi se la materia sia oggetto di contrattazione o non siano prevalenti gli aspetti
istituzionali. Fino a oggi (e praticamente da sempre) si è considerata la convenzione di segreteria per gli
aspetti ordinamentali come una sede unitaria ai fini del calcolo della popolazione. Tanto è vero che i segretari
della fascia iniziale che possono svolgere l'attività nei Comuni fino a 3mila abitanti, non possono essere
nominati in convenzioni che superano questa soglia. E ancora, ai fini della maturazione dei requisiti per
l'ammissione dei segretari ai corsi per diventare segretari generali (cioè l'aver retto per almeno 2 anni Comuni
con popolazione superiore a 10mila abitanti) si considera, nel caso di convenzioni, la somma complessiva
degli abitanti.
Fonte:Il Sole 24 Ore
re
i segretari della fascia iniziale che possono svolgere l'attività nei Comuni fino a 3mila abitanti, non possono essere nominati in convenzioni che superano questa soglia.
ed e' cosi' ed onestamente l'interpretazione data dalla RGS mi pare assolutamente non condivisibile
ed e' cosi' ed onestamente l'interpretazione data dalla RGS mi pare assolutamente non condivisibile
Re: La Rgs sui segretari e la posizione sul numero di abitanti
Condivido queste osservazioni e l'opinione di Paolo, rispetto alla interpretazione MEF. Peraltro ho in sorte una convenzione dove la somma degli abitanti non fa la differenza, per cui posso esprimermi anche senza conflitto d'interessi!
Dunque dico: ma è possibile che tutti gli interpreti si dimentichino della prima regola: il senso letterale delle parole?
Il CCNL di categoria dice:
Art.41 - Retribuzione di posizione
1. Ai segretari comunali e provinciali è confermata l’attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare.
Il Segretario che è titolare di una convenzione, è titolare di una convenzione e non di un "singolo ente inizialmente ricoperto".... e ciò è certamente ricollegabile alla rilevanza delle funzioni attribuite e connesse responsabilità.
Mi chiedo perché non ci si limiti alle cose semplici...
Dunque dico: ma è possibile che tutti gli interpreti si dimentichino della prima regola: il senso letterale delle parole?
Il CCNL di categoria dice:
Art.41 - Retribuzione di posizione
1. Ai segretari comunali e provinciali è confermata l’attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare.
Il Segretario che è titolare di una convenzione, è titolare di una convenzione e non di un "singolo ente inizialmente ricoperto".... e ciò è certamente ricollegabile alla rilevanza delle funzioni attribuite e connesse responsabilità.
Mi chiedo perché non ci si limiti alle cose semplici...
Livio- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 15.10.10
Località : Utopia
Re: La Rgs sui segretari e la posizione sul numero di abitanti
In effetti stavo leggendo oggi la circolare della RGS e mi stavo ponendo lo stesso problema. Il Segretario comunale viene trattato come se fosse un qualunque dipenente di un ente locale che, convenzionandosi, cede delle ore agli altri enti.
Conviene aspettare ulteriori delucidazioni o affrontare subito il problema?
Conviene aspettare ulteriori delucidazioni o affrontare subito il problema?
Monica- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 29.07.10
Località : Lombardia
re
Il Segretario comunale viene trattato come se fosse un qualunque dipenente di un ente locale
cioe' come me che sono tra i tanti un...qualunque dipendente di un ente locale....
vabbe' ..ad maiora
cioe' come me che sono tra i tanti un...qualunque dipendente di un ente locale....
vabbe' ..ad maiora
Re: La Rgs sui segretari e la posizione sul numero di abitanti
Nuova segreteria convenzionata di numero di abitanti superiore a 10.000, dove comune capofila ha un numero di abitanti inferiore a 5.000. Alla luce del Parere della Ragioneria generale dello stato la retribuzione di posizione del segretario è quindi quella rientrante tra la fascia 3.000 a 10.000 e relative conseguenze.
Dovendo determinare questo mese il primo stipendio al segretario comunale cosa fare? Applicare subito le disposizioni stabilite dalla ragioneria dello stato in via prudenziale o procedere con il trattamento già percepito in precedenza dal segretario salvo poi il recupero. Dato che sicuramente la categoria, visto il taglio non da poco, esprimerà le sue perplessità, visto che la classe di appartenenza è legata al numero di abitanti dei comuni convenzionati?
Dovendo determinare questo mese il primo stipendio al segretario comunale cosa fare? Applicare subito le disposizioni stabilite dalla ragioneria dello stato in via prudenziale o procedere con il trattamento già percepito in precedenza dal segretario salvo poi il recupero. Dato che sicuramente la categoria, visto il taglio non da poco, esprimerà le sue perplessità, visto che la classe di appartenenza è legata al numero di abitanti dei comuni convenzionati?
GIULIANA- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 03.10.11
Età : 56
re
La Rgs non puo' unilateralmente modificare contratti nazionali ma ad ogni v buon conto puoi in via prudenziale accordarti con il tuo segretario per tagliare e poi eventualmente conguagliare poiche' prima o poi anche questo aspetto dovra' essere chiarito
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