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albo On Line ed efficacia legale delle pubblicazioni
Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
1. A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2011, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º luglio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge n. 25 del 2010)
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*************************
Considerato che il DL 225/2010 non ha contemplato la proroga della decorrenza dal 01.01.2011 (e considerato che l'ente presso cui sono approdato da poco non è attrezzato al riguardo), ho provato a leggere con attenzione l'art.32, traendone la seguente interpretazione:
Il comma 1 prevede che dal 1° gennaio p.v. l'Ente che pubblica On Line assolve (bene) ai propri obblighi di pubblicazione con efficacia legale, senza ulteriori oneri di pubblicazione.
Il comma 5 dispone che dal 1 luglio p.v. le pubblicazioni in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
Dal combinato disposto delle due norme, mi pare che il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 1° Luglio costituisca un periodo di transizione durante il quale entrambe le forme di pubblicazione hanno efficacia legale e che soltanto dopo il 1° Luglio la forma cartacea perda di qualsivoglia effetto legale.
Ciò vorrebbe poter dire che per l'Ente che non si è ancora adeguato (o che non ha avviato in toto) al nuovo servizio residuerebbero ancora sei mesi di tempo per attivarsi o definire il tutto (ferme restando le incognite delle regole tecniche a cui è stato fatto cenno in altro post).
Se fosse vera la mia interpretazione, peraltro, si spiegherebbe la mancata previsione di ulteriore rinvio nel decreto milleproroghe.
Cosa ne pensate?
1. A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2011, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º luglio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 5, legge n. 25 del 2010)
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Considerato che il DL 225/2010 non ha contemplato la proroga della decorrenza dal 01.01.2011 (e considerato che l'ente presso cui sono approdato da poco non è attrezzato al riguardo), ho provato a leggere con attenzione l'art.32, traendone la seguente interpretazione:
Il comma 1 prevede che dal 1° gennaio p.v. l'Ente che pubblica On Line assolve (bene) ai propri obblighi di pubblicazione con efficacia legale, senza ulteriori oneri di pubblicazione.
Il comma 5 dispone che dal 1 luglio p.v. le pubblicazioni in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
Dal combinato disposto delle due norme, mi pare che il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 1° Luglio costituisca un periodo di transizione durante il quale entrambe le forme di pubblicazione hanno efficacia legale e che soltanto dopo il 1° Luglio la forma cartacea perda di qualsivoglia effetto legale.
Ciò vorrebbe poter dire che per l'Ente che non si è ancora adeguato (o che non ha avviato in toto) al nuovo servizio residuerebbero ancora sei mesi di tempo per attivarsi o definire il tutto (ferme restando le incognite delle regole tecniche a cui è stato fatto cenno in altro post).
Se fosse vera la mia interpretazione, peraltro, si spiegherebbe la mancata previsione di ulteriore rinvio nel decreto milleproroghe.
Cosa ne pensate?
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
Re: albo On Line ed efficacia legale delle pubblicazioni
Mi sembra che l'art 2,comma5, della legge 25, del 26.2.2010, riporti -1 Gennaio 2011 e non 1 luglio 2011........
Magari mi sbaglio perchè ormai ho perso il conto delle proroghe!
Magari mi sbaglio perchè ormai ho perso il conto delle proroghe!
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Re: albo On Line ed efficacia legale delle pubblicazioni
ivano ha scritto:Mi sembra che l'art 2,comma5, della legge 25, del 26.2.2010, riporti -1 Gennaio 2011 e non 1 luglio 2011........
Magari mi sbaglio perchè ormai ho perso il conto delle proroghe!
In effetti è così.
L'art.32 da me riportato è proprio della Legge 69/2009.
L'art.2, co.5, del DL 194/2009 (conv. L.25/2010) modifica, infatti, il termine "iniziale" di efficacia legale delle pubblicazioni on line (portandolo dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011).
Il 1° Luglio 2011 è il termine individuato dal comma 5 dell'art.32, L.69/2009, a decorrere dal quale le pubblicazioni cartacee non hanno più valenza legale.
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
Re: albo On Line ed efficacia legale delle pubblicazioni
Scusa se sono un pò "fuso", ma io questo termine del 1 Luglio 2011 non lo vedo....
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Re: albo On Line ed efficacia legale delle pubblicazioni
Ho toppato io, prelevando un testo di legge errato.
E' ovvio che tutto il mio "bel" discorso va cestinato.
E' ovvio che tutto il mio "bel" discorso va cestinato.
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
Re: albo On Line ed efficacia legale delle pubblicazioni
Con questi legislatori si fa presto a toppare.
Comunque sarei curioso di sapere che fine ha fatto il dpcm di cui si parla in questo forum"cosa riserva il milleproroghe .Albo on line.la bozza di dpcm"; perchè se uscisse così va tutto a rotoli: lì si parla di firma elettronica qualificata ecc....con elementi obbligatori per la pubblicazione che ,oggi, i software che ad es.ho nei miei Comuni non prevedono...
Buon 2011!
Comunque sarei curioso di sapere che fine ha fatto il dpcm di cui si parla in questo forum"cosa riserva il milleproroghe .Albo on line.la bozza di dpcm"; perchè se uscisse così va tutto a rotoli: lì si parla di firma elettronica qualificata ecc....con elementi obbligatori per la pubblicazione che ,oggi, i software che ad es.ho nei miei Comuni non prevedono...
Buon 2011!
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
pubblicità on line
detto che, come avete giustamente "postato" sopra, dal 01.01.2011 scattterà l'obbligo di pubblicazione "on line" sul sito istituzionale dell'Ente,
credo sia giusto ricordare che:
l'obbligo di pubblicare "on line" era stato inizialmente fissato al 01.01.2010; poi, siccome moltissimi enti non erano informaticamente in grado di rispettarlo, per venire incontro alle esigenze di "ammordenamento", era stata prevista le proroga al 31.12.2010; l'intento era evidentemente quello di concedere tutto l'anno 2010 per dotarsi degli strumenti informatici idonei.
In quest'ottica è abbastanza "normale" che non sia stata prevista una ulteriore proroga, che avrebbe, tra l'altro, avuto il significato di penalizzare/rendere inutile l'adeguamento all'albo on line da parte dei molti enti che si sono adeguati nel corso dell'anno 2010.
Vorrei solo precisare che la proroga riguardava "l'efficacia delle pubblicazioni in formato cartaceo all'albo pretorio del Comune", nel senso che tale forma di pubblicazione viene ancora ritenuta valida fino al 31.12.10; non veniva, quindi prorogato, l'obbligo di pubblicare on line (che infatti è rimasto una legittima e valida forma di pubblicazione per tutto l'anno 2010), quanto invece l'efficacia delle pubblicazioni cartacee".
Se così non fosse stato, tutte le deliberazioni pubblicate in forma cartacea nel modo "tradizionale", non avrebbero ottenuto l'esecutività (ex art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/00), ad eccezione di quelle dichiarate immediatamente eseguibili (e che comunque farebbe sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione della stessa, pur produce ugualmente i propri effetti.)
credo sia giusto ricordare che:
l'obbligo di pubblicare "on line" era stato inizialmente fissato al 01.01.2010; poi, siccome moltissimi enti non erano informaticamente in grado di rispettarlo, per venire incontro alle esigenze di "ammordenamento", era stata prevista le proroga al 31.12.2010; l'intento era evidentemente quello di concedere tutto l'anno 2010 per dotarsi degli strumenti informatici idonei.
In quest'ottica è abbastanza "normale" che non sia stata prevista una ulteriore proroga, che avrebbe, tra l'altro, avuto il significato di penalizzare/rendere inutile l'adeguamento all'albo on line da parte dei molti enti che si sono adeguati nel corso dell'anno 2010.
Vorrei solo precisare che la proroga riguardava "l'efficacia delle pubblicazioni in formato cartaceo all'albo pretorio del Comune", nel senso che tale forma di pubblicazione viene ancora ritenuta valida fino al 31.12.10; non veniva, quindi prorogato, l'obbligo di pubblicare on line (che infatti è rimasto una legittima e valida forma di pubblicazione per tutto l'anno 2010), quanto invece l'efficacia delle pubblicazioni cartacee".
Se così non fosse stato, tutte le deliberazioni pubblicate in forma cartacea nel modo "tradizionale", non avrebbero ottenuto l'esecutività (ex art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/00), ad eccezione di quelle dichiarate immediatamente eseguibili (e che comunque farebbe sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione della stessa, pur produce ugualmente i propri effetti.)
Marco Lombardi- Admin
- Messaggi : 49
Data d'iscrizione : 02.08.10
Albo on line
L'excursus fatto da Marco mi pare assolutamente esaustivo dal punto di vista giuridico-amministrativo, ma per rispondere ad Ivano
"Comunque sarei curioso di sapere che fine ha fatto il dpcm di cui si parla in questo forum"cosa riserva il milleproroghe .Albo on line.la bozza di dpcm"; perchè se uscisse così va tutto a rotoli: lì si parla di firma elettronica qualificata ecc....con elementi obbligatori per la pubblicazione che ,oggi, i software che ad es.ho nei miei Comuni non prevedono"
E' del tutto pensabile e logicamente attendibile che il Dpcm sara' attuativo di sole norme tecniche a nulla inficiando la mancanza alla decorrenza della publicita' legale.
Come e' in bozza ( e come ebbi gia' a scrivere ) mi pare complesso e a punti non chiarissimo ciononostante quando sara' pubblicato avra' ovviamente dei termini di adeguamento.
Del resto la pubblicita' legale on line ha avuto tutto il 2010 per essere posta in essere , ebbene, se dopo il Dpcm attuativo delle norme tecniche occorrera' pubblicare in Tiff al posto del Pdf o Word o che so' io scannerizzando i documenti di altri enti etc etc etc , i tempi attuativi di adeguamento per gli enti saranno sicuramente congrui ed in un modo o nell'altro permetteranno alle sofware house gli interventi necessari.
"Comunque sarei curioso di sapere che fine ha fatto il dpcm di cui si parla in questo forum"cosa riserva il milleproroghe .Albo on line.la bozza di dpcm"; perchè se uscisse così va tutto a rotoli: lì si parla di firma elettronica qualificata ecc....con elementi obbligatori per la pubblicazione che ,oggi, i software che ad es.ho nei miei Comuni non prevedono"
E' del tutto pensabile e logicamente attendibile che il Dpcm sara' attuativo di sole norme tecniche a nulla inficiando la mancanza alla decorrenza della publicita' legale.
Come e' in bozza ( e come ebbi gia' a scrivere ) mi pare complesso e a punti non chiarissimo ciononostante quando sara' pubblicato avra' ovviamente dei termini di adeguamento.
Del resto la pubblicita' legale on line ha avuto tutto il 2010 per essere posta in essere , ebbene, se dopo il Dpcm attuativo delle norme tecniche occorrera' pubblicare in Tiff al posto del Pdf o Word o che so' io scannerizzando i documenti di altri enti etc etc etc , i tempi attuativi di adeguamento per gli enti saranno sicuramente congrui ed in un modo o nell'altro permetteranno alle sofware house gli interventi necessari.
Responsabile dell'Albo Pretorio OnLine
Che categoria deve possedere Il Responsabile dell'Albo pretorio OnLine?
lucamarrapodi- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 30.12.10
Responsabile albo
In base alle linee guida per i siti web della PA
art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Il responsabile del procedimento di pubblicazione (RPP) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione e, nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa dell'Amministrazione che ne assume automaticamente la funzione.
Per le finalità del ruolo che è chiamato a ricoprire è opportuno che il RPP sia individuato tra i dipendenti coinvolti nel processo di produzione dei contenuti ed in grado di risalire agevolmente alla fonte per ogni necessità di intervento. Deve inoltre interagire con facilità con chi ricopre il ruolo di gestore operativo della pubblicazione.
Il nominativo del responsabile del procedimento di pubblicazione, completo di indirizzo e-mail, deve essere - ove possibile - raggiungibile da un'area informativa a piè di pagina (footer), presente in tutte le pagine (www.nomesito.gov.it/responsabile ) o, alternativamente, in un'apposita sezione del sito web, accessibile dalla homepage e da tutte le pagine .
Nulla vieta che il responsabile del procedimento albo on line sia un istruttore C1 in enti senza dirigenza o un istruttore direttivo D1 in enti con dirigenza.
alcuni chiarimenti.....
RIchiedo ai gentilissimi intervenuti sicuramente esperti dell materia di dirimere (o quantomeno discutere) due questioni inerenti l'argomento proposto:
1- se i comuni già attrezzati e dotati dei mezzi idonei per effettuare le pubblicazioni siano obbligati o meno ad attuare l'albo pretorio online senza attendere il Luglio del 2011. In pratica, gli atti amministrativi che dovrebbero essere il vanto di ogni amministrazione, spesso sono delle informazioni da non far trapelare al di fuori della casa comunale e ogni espediente per rinviarne la diffusione è idoneo. Infatti il mio comune anche essendo attrezzato per l'attuazione del decreto e dopo aver pubblicato un paio di atti nel 2011 ha subito reso indisponibili tutte le delibere di consiglio successive.
2 - se nelle pubblicazioni nell'albo pretorio online è obbligatorio inserire i testi delle determine dei responsabili di servizio (ad esempio quelle relative ad impegni di spesa) oppure le pubblicazioni integrali riguarderanno soltanto le delibere di giunta e consiglio. L'art. 10 della bozza del DPCM parla nell'individuazione dei documenti da pubblicare recita: Sono pubblicati all’albo on-line i documenti previsti dall’ordinamento, da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia.
Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte, ipotesi o supposizione che fornirete.
1- se i comuni già attrezzati e dotati dei mezzi idonei per effettuare le pubblicazioni siano obbligati o meno ad attuare l'albo pretorio online senza attendere il Luglio del 2011. In pratica, gli atti amministrativi che dovrebbero essere il vanto di ogni amministrazione, spesso sono delle informazioni da non far trapelare al di fuori della casa comunale e ogni espediente per rinviarne la diffusione è idoneo. Infatti il mio comune anche essendo attrezzato per l'attuazione del decreto e dopo aver pubblicato un paio di atti nel 2011 ha subito reso indisponibili tutte le delibere di consiglio successive.
2 - se nelle pubblicazioni nell'albo pretorio online è obbligatorio inserire i testi delle determine dei responsabili di servizio (ad esempio quelle relative ad impegni di spesa) oppure le pubblicazioni integrali riguarderanno soltanto le delibere di giunta e consiglio. L'art. 10 della bozza del DPCM parla nell'individuazione dei documenti da pubblicare recita: Sono pubblicati all’albo on-line i documenti previsti dall’ordinamento, da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia.
Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte, ipotesi o supposizione che fornirete.
enzino99- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.01.11
Albo on line
Al primo quesito la risposta e' affermativa in quanto il termine del 1.7.2011 non e' previsto da norma alcuna .
Gli enti devono attivare la 1.1.2011 l'albo on line con valenza legale.
Sul secondo invece vi e' piu' incertezza non essendo le norme tecniche approvate ma esposte in sola bozza.
Le determinazioni non sono " documenti previsti dall’ordinamento" in quanto la loro pubblicazione ha soli fini pubblicitari e di trasparenza e non di esecutivita'.
Le deliberazioni ovviamente si e ritengo nella loro completezza cosi' come erano prima leggibili all'albo cartaceo.
Nulla vieta pero' anche la pubblicazione delle determinazioni e come tali nella loro interezza per il principio della trasparenza amministrativa.
Gli enti devono attivare la 1.1.2011 l'albo on line con valenza legale.
Sul secondo invece vi e' piu' incertezza non essendo le norme tecniche approvate ma esposte in sola bozza.
Le determinazioni non sono " documenti previsti dall’ordinamento" in quanto la loro pubblicazione ha soli fini pubblicitari e di trasparenza e non di esecutivita'.
Le deliberazioni ovviamente si e ritengo nella loro completezza cosi' come erano prima leggibili all'albo cartaceo.
Nulla vieta pero' anche la pubblicazione delle determinazioni e come tali nella loro interezza per il principio della trasparenza amministrativa.
albo online
RIngraziandola per la rapida e puntuale risposta chiedo ancora: ho letto nelle norme transitorie e finali della bozza di DPCM art. 22:
1. Questo decreto entra in vigore il 1° luglio
2011.
2. Fermo restando l’obbligo della pubblicazione
dell’albo on-line sul sito informatico
istituzionale, il responsabile della pubblicazione,
con proprio provvedimento adeguatamente
motivato, può continuare la pubblicazione cartacea fino al 31 dicembre 2011.
Come si potrebbe sollecitare l'ente comunale inadempiente ad effettuare le pubblicazioni previste dalla legge?
Grazie
1. Questo decreto entra in vigore il 1° luglio
2011.
2. Fermo restando l’obbligo della pubblicazione
dell’albo on-line sul sito informatico
istituzionale, il responsabile della pubblicazione,
con proprio provvedimento adeguatamente
motivato, può continuare la pubblicazione cartacea fino al 31 dicembre 2011.
Come si potrebbe sollecitare l'ente comunale inadempiente ad effettuare le pubblicazioni previste dalla legge?
Grazie
enzino99- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.01.11
Albo on line
Considerato che la proroga riguardava esclusivamente"l'efficacia delle pubblicazioni in formato cartaceo all'albo pretorio del Comune", nel senso che tale forma di pubblicazione venne ancora ritenuta valida fino al 31.12.10.
Considerato che le norme attuative ovvero tecniche avrebbero dovuto essere stabiliti da apposito Dpcm che a tutt'oggi ( bozza a parte ) non esiste.
Considerato che comunque il DL milleproroghe ha inteso non prorogare ulteriormente il termine della valenza legale delle pubblicazioni gia' prorogato al 31.12.2010
ne consegue che occorre, anche in assenza di norme tecniche procedere alla sola pubblicazione on line per ottenere , oltre alla forma pubblicitaria, la valenza legale degli atti pubblicati.
In quale forma? beh in assenza di Dpcm direi allo stesso identico modo in cui pubblicavo all'albo cartaceo e nulla piu' e nulla meno.
Se l'ente e' inadempinete occorre verificare il o i soggetti inadempineti che se funzionari si espongono ad ordini di servizio e procedimenti disciplinari, se organi politici ( come credo) alla segnalazione del fatto da parte del responsabile dell'albo all'UTG salvo che il fatto non costituisca reato.
Se al responsabile dell'albo e' stato ordinato di non pubblicare on line da parte dei politici ebbene essendo l'ordine illegittimo non deve essere osservato.
Le norme ( mal fatte come in questo caso ) si fanno in parlamento , a noi applicarle ed ai sindaci ...stare a guardare.
Considerato che le norme attuative ovvero tecniche avrebbero dovuto essere stabiliti da apposito Dpcm che a tutt'oggi ( bozza a parte ) non esiste.
Considerato che comunque il DL milleproroghe ha inteso non prorogare ulteriormente il termine della valenza legale delle pubblicazioni gia' prorogato al 31.12.2010
ne consegue che occorre, anche in assenza di norme tecniche procedere alla sola pubblicazione on line per ottenere , oltre alla forma pubblicitaria, la valenza legale degli atti pubblicati.
In quale forma? beh in assenza di Dpcm direi allo stesso identico modo in cui pubblicavo all'albo cartaceo e nulla piu' e nulla meno.
Se l'ente e' inadempinete occorre verificare il o i soggetti inadempineti che se funzionari si espongono ad ordini di servizio e procedimenti disciplinari, se organi politici ( come credo) alla segnalazione del fatto da parte del responsabile dell'albo all'UTG salvo che il fatto non costituisca reato.
Se al responsabile dell'albo e' stato ordinato di non pubblicare on line da parte dei politici ebbene essendo l'ordine illegittimo non deve essere osservato.
Le norme ( mal fatte come in questo caso ) si fanno in parlamento , a noi applicarle ed ai sindaci ...stare a guardare.
Pubblicazione determinazioni dirigenziali
Non ho capito: le determinazioni devono, o non devono, esser pubblicate? In cosa differisce la loro pubblicazione da quella relativa alle deliberazioni di Giunta o Consiglio?
https://www.facebook.com/topic.php?uid=137415446288935&topic=173
https://www.facebook.com/topic.php?uid=137415446288935&topic=173
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Pubblicazione determine
La deliberazione per avere valenza giuridica deve essere pubblicata , in difetto non avra' esecutivita' ( ancorche' immediatamente eseguigile ) .
La determina ha valenza giuridica nel momento della sottoscrizione da parte del responsabile del servizio finanziario ovvero dalla sua copertura contabile.
Sono atti molto diversi ancorche' ai fini della pubblicita' e trasparenza dell'atto amministrativo sia opportuna la loro pubblicazione ancorche' dalla mancata pubblicazione non ne derivi nullita'.
La determina ha valenza giuridica nel momento della sottoscrizione da parte del responsabile del servizio finanziario ovvero dalla sua copertura contabile.
Sono atti molto diversi ancorche' ai fini della pubblicita' e trasparenza dell'atto amministrativo sia opportuna la loro pubblicazione ancorche' dalla mancata pubblicazione non ne derivi nullita'.
Re: albo On Line ed efficacia legale delle pubblicazioni
In realtà occorre distinguere tra delibere non immediatamente eseguibili,delibere immediatamente eseguibili e determine.
Per le prime gli effetti si dispiegano dalla pubblicazione.Per le seconde gli effetti si dispiegano anche senza pubblicazione.Le determine dispiegano gli effetti con la sottoscrizione del responsabile e del visto.Per le delibere immediatamente eseguibili e per le determine, la pubblicazione ha effetti ai fini della conoscenza dell'atto e quindi dell'impugnazione ,ma i due tipi di atto producono subito effetto mentre le delibere non immediatamente eseguibili le producono solo con la pubblicazione.
T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 e Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1070/2009 da cui si evince che la pubblicazione all’albo non condiziona l’efficacia di una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, la quale, pertanto, esplica subito i propri effetti, anche prima della pubblicazione.
Il passaggio della decisione del Consiglio di Stato che qui ci interessa recita: “…omissis… Infatti – come è noto – la pubblicazione dell’atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l’iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell’atto. Nella specie – tuttavia - come consentito dall’Ordinamento – la Giunta comunale ha dichiarato la sua deliberazione n. 24/2007 immediatamente esecutiva, con ciò rimuovendo ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o – meglio – inoperatività in pendenza dell’affissione). Peraltro, la pubblicazione delle deliberazioni comunali all’Albo Pretorio ha solo funzione strumentale di conoscenza legale dell’atto, tale da rendere possibile la presentazione di eventuali reclami ed opposizioni o ricorsi all’organo di controllo, all’Amministrazione stessa e all’Autorità Giudiziaria. Indipendentemente, dunque, da ogni altra considerazione, merita qui richiamare la regola generale in forza della quale, in assenza di comunicazione/notificazione all’amministrato (nel concreto, però effettuata dal Comune), deve annettersi valore alla piena conoscenza che, in via oppositiva (circa la tempestività del gravame), va provata da chi eccepisce l’irricevibilità (anche, eventualmente sulla base di fatti concludenti): ciò nel senso che il vizio denunziato (postuma affissione rispetto all’immediata esecuzione) comunque non si può tradurre in invalidità dell’atto censurato, non è refluito sull’efficacia dell’atto stesso perché la pubblicazione è avvenuta il successivo 20 aprile, non è stato di ostacolo alla ditta ricorrente per far valere le proprie ragioni sostanziali nella sede giudiziaria. Conclusivamente – su questi punti – la sentenza impugnata” T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 “deve essere completamente confermata…omissis”.
La dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione della stessa, ma la deliberazione produce ugualmente i propri effetti.
Per le prime gli effetti si dispiegano dalla pubblicazione.Per le seconde gli effetti si dispiegano anche senza pubblicazione.Le determine dispiegano gli effetti con la sottoscrizione del responsabile e del visto.Per le delibere immediatamente eseguibili e per le determine, la pubblicazione ha effetti ai fini della conoscenza dell'atto e quindi dell'impugnazione ,ma i due tipi di atto producono subito effetto mentre le delibere non immediatamente eseguibili le producono solo con la pubblicazione.
T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 e Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1070/2009 da cui si evince che la pubblicazione all’albo non condiziona l’efficacia di una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, la quale, pertanto, esplica subito i propri effetti, anche prima della pubblicazione.
Il passaggio della decisione del Consiglio di Stato che qui ci interessa recita: “…omissis… Infatti – come è noto – la pubblicazione dell’atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l’iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell’atto. Nella specie – tuttavia - come consentito dall’Ordinamento – la Giunta comunale ha dichiarato la sua deliberazione n. 24/2007 immediatamente esecutiva, con ciò rimuovendo ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o – meglio – inoperatività in pendenza dell’affissione). Peraltro, la pubblicazione delle deliberazioni comunali all’Albo Pretorio ha solo funzione strumentale di conoscenza legale dell’atto, tale da rendere possibile la presentazione di eventuali reclami ed opposizioni o ricorsi all’organo di controllo, all’Amministrazione stessa e all’Autorità Giudiziaria. Indipendentemente, dunque, da ogni altra considerazione, merita qui richiamare la regola generale in forza della quale, in assenza di comunicazione/notificazione all’amministrato (nel concreto, però effettuata dal Comune), deve annettersi valore alla piena conoscenza che, in via oppositiva (circa la tempestività del gravame), va provata da chi eccepisce l’irricevibilità (anche, eventualmente sulla base di fatti concludenti): ciò nel senso che il vizio denunziato (postuma affissione rispetto all’immediata esecuzione) comunque non si può tradurre in invalidità dell’atto censurato, non è refluito sull’efficacia dell’atto stesso perché la pubblicazione è avvenuta il successivo 20 aprile, non è stato di ostacolo alla ditta ricorrente per far valere le proprie ragioni sostanziali nella sede giudiziaria. Conclusivamente – su questi punti – la sentenza impugnata” T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 “deve essere completamente confermata…omissis”.
La dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione della stessa, ma la deliberazione produce ugualmente i propri effetti.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Albo pretorio c/o la casa comunale
Qualcuno sostiene che, oltre la pubblicazione on line, è necessaria quella cartacea x dare più visibilità all'atto....
Personalmente ritengo la pubblicazione cartacea, obsoleta.....e in ogni caso, nn necessaria, a partire dal 01/01/2011....o erro?
Gli enti locali sono tenuti, anche a partire dal 2011, con l'avvio della pubblicazione on line, a tenere, UGUALMENTE, l'albo pretorio cartaceo?
Personalmente ritengo la pubblicazione cartacea, obsoleta.....e in ogni caso, nn necessaria, a partire dal 01/01/2011....o erro?
Gli enti locali sono tenuti, anche a partire dal 2011, con l'avvio della pubblicazione on line, a tenere, UGUALMENTE, l'albo pretorio cartaceo?
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Albo on line
Confermo la tua opinione ovvero dal 1.1.2011 non vi e' piu' alcun obbligo di pubblicare alcunche' in cartaceo all'albo del comune.
...ma le abitudini sono dure a morire.
...ma le abitudini sono dure a morire.
Pubblicazione elenco determinazioni emesse mensilmente
Ho visto che in alcuni Comuni, anzichè pubblicare le singole determinazioni all'albo pretorio, pubblicano un elenco mensile, risultando, pertanto, impossibile, consultare le singole determinazioni in file.
Mi chiedo: sulla base dell'obbligatorietà della pubblicazione on line a partire dal 1° gennaio 2011 di tutti gli atti amministrativi, questo modus operandi può essere accettato o no?
Mi chiedo: sulla base dell'obbligatorietà della pubblicazione on line a partire dal 1° gennaio 2011 di tutti gli atti amministrativi, questo modus operandi può essere accettato o no?
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Pubblicazione
Ai fini della trasparenza e della pubblicita' tale modus operandi non risponde ai fini della norma e non e' sicuramente corretto.
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