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albo pretorio on line

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Messaggio  spadin.silvana Lun 18 Apr 2011 - 8:31

Buongiorno a tutti, ho bisogno di sapere se esistono disposizioni di legge che impongano la pubblicazione on line di tutti gli allegati delle delibere, compresi quelli che nelle delibere stesse non vengono citati come parte integrante e sostanziale ma semplicemente come allegati; in particolare mi serve conoscere se i regolamenti approvati dalla Giunta devono comunque essere pubblicati on line indipendentemente da come vengono citati all'interno del dispositivo della delibera.
Grazie per la preziosa collaborazione.
Silvana




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Messaggio  Paolo Gros Lun 18 Apr 2011 - 8:37

Ancora oggi manca il Dpcm attuativo delle norme sulla pubblicazione on line.
Consigliavo la pubblicazione di tutto cio' che si sarebbe pubblicato in cartaceo al vecchio albo.

Verifica a tal fine il link

https://entilocali.forumattivo.it/t408-albo-on-line-ed-efficacia-legale-delle-pubblicazioni?highlight=albo+pretorio

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Messaggio  pia Lun 18 Apr 2011 - 11:03

Io, a proposito di pubblicazioni, mi chiedevo se nelle determinazioni, delibere, è consentito inserire i dati personali delle persone fisiche, come ad esempio, luogo e data di nascita, via, n.civico, codice fiscale.....non sarebbe più corretto "oscurare" una parte dei dati? Posso capire nome e cognome....ma il resto è necessario inserirlo sul web???

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Messaggio  pia Lun 18 Apr 2011 - 11:26

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1793203

A mio avviso, da quanto vedo riportato in queste linee guida, riportare sul web tutti i predetti dati mi sembra un tantino esagerato.

pia

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Messaggio  Paolo Gros Lun 18 Apr 2011 - 12:47

Boh, il garante ci dice cosa pubblicare o o non pubblicare ma in effetti l'albo e' pubblicita' legale per cui quanto necessario al conseguimento degli effetti dovrebbe essere inserito.
Nell'attesa che il legislatore ci dica che fare.... Shocked
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Messaggio  Giulia Donà Mar 19 Apr 2011 - 0:05

Paolo Gros ha scritto:Boh, il garante ci dice cosa pubblicare o o non pubblicare ma in effetti l'albo e' pubblicita' legale per cui quanto necessario al conseguimento degli effetti dovrebbe essere inserito.
Nell'attesa che il legislatore ci dica che fare.... Shocked

Ciao a tutti,
voi come vi comportate per le determinazioni in materia di personale?
Pubblicate tutto anche con gli allegati?
Noi facciamo riservate: congedi parentali, richieste di prestito sulle indennità di anzianità (CCIAA pagano direttamente il TFR senza il tramite dell'INPDAP), pensioni di inabilità
Pubbliche ma con allegato agli atti: determine per pagamento TFR e indennità anzianità (dove l'allegato è rappresentato dal conteggio del TFR)
Il resto è tutto pubblico... anche mobilità, cessazioni, ecc...
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Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Apr 2011 - 0:50

Esattamente come te , anche perche' il fine della pubblicazione della determinazione e' la sola trasparenza e non la validita' come nel caso delle deliberazioni.
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Messaggio  francodan Mar 19 Apr 2011 - 2:13

mi sembrano criteri troppo soggettivi...o si segue per le determinazioni la sentenza del consiglio di stato che le equipara alle delibere e quindi si pubblicano tutte le determine facendo attenzione a "criptare "dati sensibili come situazioni di salute,esistenza di particolari situazioni economiche ,pignoramenti,cessioni di credito e similari....oppure si segue l'altra strada di non pubblicarle tenendo conto che in questo caso la mancata pubblicazione incide ai fini delle eventuali impugnazione dell'atto....
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Messaggio  francodan Ven 29 Apr 2011 - 4:13

sulla necessità della firma digitale per taluni atti relativi allo stato civile vedasi recente circolare mininterno


Si fa seguito alle linee guida diramate nella materia in oggetto con Circ. 5 gennaio 2011, n. 1/2011 per fornire le seguenti ulteriori istruzioni per i Servizi Demografici dei Comuni, preso atto del parere appositamente richiesto da questa Direzione Centrale alla competente Digit PA.
In primo luogo si evidenzia, come esplicitato in detto parere, che la pubblicazione nell'albo pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all'avviso sia di pubblicazioni di matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve essere firmata, con firma digitale.
Detto procedimento di pubblicazione costituisce infatti un processo indipendente dalla produzione del documento (sia esso formato in cartaceo o in digitale), diretto a dare pubblica conoscenza, a pieno valore legale, agli atti e ai provvedimenti indicati per legge, anche quando formati da terzi, attestando nel contempo la conformità di quanto pubblicato con l'originale, l'autorevolezza dell'ente emanatore, l'autenticità, la validità giuridica e l'inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati. All'uopo si richiama quanto stabilito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24 giugno 2010, secondo il quale l'amministrazione deve provvedere a che le informazioni disponibili sul sito web "siano pubblicate in
un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete", così da garantire l'integrità dei documenti pubblicati.
Tanto evidenziato, si sottolinea che l'art. 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, n. 8/2009, prevede che le amministrazioni debbano indicare "uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza".
Pertanto, spetta a ciascun Comune, in ragione delle proprie modalità organizzative interne, la scelta dell'indicazione del responsabile del procedimento con riguardo ad una o ad entrambe le ipotesi di pubblicazione on line citate, da firmare digitalmente, fermo restando che la produzione del documento in originale, costituendo un processo indipendente come sopra evidenziato, resta ovviamente rimessa al funzionario competente.
Ciò non di meno, stante la specificità della materia dello stato civile, si suggerisce alle Amministrazioni Comunali di voler privilegiare la scelta dell'ufficiale dello stato civile quale Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito web comunale di detti avvisi inerenti lo stato civile, ferma restando la sopra ricordata autonomia organizzativa degli enti stessi.
Si soggiunge, altresì, con riguardo all'obbligatorietà della firma in ordine alle pubblicazioni on line, da parte dei Responsabili del procedimento di pubblicazione sopra citati, che, come evidenziato dal richiamato parere della Digit PA, successivamente all'emanazione delle Regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la firma digitale potrà essere sostituita con firma elettronica qualificata.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere svolgere nei confronti dei Comuni delle rispettive province di competenza un'azione di sensibilizzazione affichè diano prontamente corso alle istruzioni sopra indicate.


Si ringrazia


Il Direttore centrale
Giovanna Menghini


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Messaggio  Paolo Gros Lun 2 Mag 2011 - 0:40

La direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell’interno, nel testo della circolare n.13/2011, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della procedura, tassativamente on line, della pubblicazione di atti nell’albo pretorio.

La pubblicazione nell’albo pretorio riferita alle pubblicazioni di matrimonio e alle istanze di cambiamento del nome o del cognome deve essere firmata, con firma digitale, dall’ufficiale di stato civile del comune. Ovviamente la produzione del documento in originale spetta al funzionario competente.

Infatti, il procedimento di firma è «un processo indipendente dalla produzione del documento», diretto a dare pubblica conoscenza e valore legale, agli atti e ai provvedimenti indicati. Al contempo, con la firma digitale, si attesta la conformità di quanto pubblicato telematicamente con il documento depositato in originale, nonché l’autorevolezza dell’ente emanatore, l’autenticità e la validità giuridica, nonché si preserva la possibilità che soggetti terzi possano alterare detti documenti.

La circolare menziona quanto stabilito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24 giugno 2010, secondo il quale l'amministrazione deve provvedere a che le informazioni disponibili sul sito web "siano pubblicate in un formato e con modalità tali da non consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete", così da garantire l'integrità dei documenti pubblicati. Inoltre, viene evidenziato che l'art. 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, n. 8/2009, prevede che le amministrazioni debbano indicare "uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza". Pertanto, spetta a ciascun Comune, in ragione delle proprie modalità organizzative interne, la scelta dell'indicazione del responsabile del procedimento con riguardo ad una o ad entrambe le ipotesi di pubblicazione on line citate, da firmare digitalmente, fermo restando che la produzione del documento in originale, costituendo un processo indipendente come sopra evidenziato, resta ovviamente rimessa al funzionario competente. Tuttavia, il Ministero suggerisce alle Amministrazioni Comunali, stante la specificità della materia dello stato civile, di voler privilegiare la scelta dell'ufficiale dello stato civile quale Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito web comunale di detti avvisi inerenti lo stato civile, ferma restando la sopra ricordata autonomia organizzativa degli enti stessi.

Fonte : Almacentroservizi
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