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Messaggio  Biagio Cistulli Mer 5 Nov 2014 - 10:46

Un' attività industriale, commerciale o artigianale deve pagare la TARI sull' intera superficie coperta del capannone o limitatamente alle aree dove effettivamente viene prodotto rifiuto assimilato agli urbani (ad es. uffici, aree mensa, aree preparazione cibi)?
Esempio: attività commercio ortofrutticoli produce come rifiuti carta, cartone, plastica e legno. Se essa conferisce alle ditte autorizzate tali materiali ricevendone un profitto potrebbe essere esonerata dal pagamento della TARI, almeno per le superfici di produzione?
Mi pare ineludibile invece che le attività che producono rifiuti speciali pericolosi (ad es officine, falegnamerie) non debbano essere assogettate alla TARI almeno per le zone di produzione.
Grazie in anticipo.

Biagio Cistulli

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Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Nov 2014 - 23:38

limitatamente alle aree dove effettivamente viene prodotto rifiuto assimilato agli urbani
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Messaggio  Biagio Cistulli Mer 5 Nov 2014 - 23:48

Ma la carta, cartone, plastica e legno prodotti all' interno del capannone (e non nella zona uffici) è da considerarsi rifiuto urbano assimilato oppure l' azienda è libera di smaltirli presso ditte autorizzate ricavandone un profitto?
La differenza è notevole perché si passerebbe da una tassazione limitata agli uffici (100/150 mq) ad una superficie di 1500/2000 mq e anche oltre.
Grazie di nuovo

Biagio Cistulli

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Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Nov 2014 - 23:51

non e' possibile pagare per rifiuti per cui si dimostra altrimenti lo smaltimento
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Messaggio  finanziario99 Sab 8 Nov 2014 - 7:53

gentilissimo Paolo chiedo scusa ma quindi è stata abolita la privativa comunale? l'utente può scegliere di smaltire i rifiuti con chi vuole stipulare un contratto e sottrarsi al pagamento del servizio al comune? forse mi sfugge qualcosa ma non comprendo il senso dell'ultimo post

finanziario99

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Messaggio  Paolo Gros Lun 10 Nov 2014 - 0:39

chi ha omesso il regolamento e' lo stato...

Il Consiglio di Stato, con sentenza 3941 del 24 luglio 2014, si è espresso sull'attività di trattamento dei rifiuti speciali e sulla riduzione tariffaria per il confèrimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero. Non avendo lo Stato ancora emanato alcun regolamento per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale in conformità alla normativa che ha stabilito, con deliberazione consiliare n. 24 del 20 maggio 1998 in atti, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani in conformità ai criteri di cui alla sopra citata deliberazione 27 luglio 1984 l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge (artt. 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 152-2006) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento e cioè come attività prevalente per conto degli locali soci. Per una società in house, avente per oggetto la gestione di servizi pubblici, l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione di tale incarico di servizio pubblico attribuito dagli enti locali. Pertanto, la riduzione tariffaria per il confèrimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero non spetta soltanto all'utente che consegna tali rifiuti al gestore del servizio pubblico, ma anche all'utente che conferisce tali rifiuti ad un'impresa autorizzata diversa dal gestore del servizio, non determinando alcuna disparità di trattamento tariffario tra i diversi utenti.

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA 3941, 24 LUGLIO 2014.
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Messaggio  finanziario99 Lun 10 Nov 2014 - 4:08

quindi? il servizio al comune va sempre pagato in pratica

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Messaggio  Paolo Gros Lun 10 Nov 2014 - 4:14

si tratta di un servizio solo presunto a cui in carenza di legge andrebbe applicato il buon senso
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Messaggio  Biagio Cistulli Mar 16 Dic 2014 - 9:18

Finalmente un organo dello Stato ha preso posizione sulla questione facendo chiarezza sull' imposizione dei capannoni delle attività produttive.
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABqFXJO/0

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Messaggio  Biagio Cistulli Mer 17 Dic 2014 - 3:54

Alla luce di questo chiarimento e della successiva risoluzione n. 2/DF del Ministero delle Finanze del 9/12/2014, che riprende il chiarimento anzidetto, sarebbe possibile inserire nel regolamento che la tassazione per le attività produttive (industriali, artigianali, agroindustriali) riguarda esclusivamente le aree non connesse direttamente con la produzione (uffici, bagni, sale mense, abitazione del guardiano), sempre che dimostrino di avviare in proprio a trattamento i rifiuti speciali secondo la normativa vigente ? In pratica quello che era già stabilito dall' art. 195, comma 2, lett e) del Dlgs 152/2006.
In alternativa così come disposto dalla finanziaria 2013 (L. 147/2013) art. 1 comma 682 lettera a) il Comune nel suo regolamento potrebbe individuare, vista la obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove sui formano i rifiuti speciali,  le categorie produttive a cui spetterebbe una percentuale di riduzione rispetto all' intera superficie su cui l' attività viene svolta.
In questo modo si eviterebbero i contenziosi derivanti dalla assimibilità agli urbani prevista dal regolamento di gran parte dei rifiuti speciali prodotte da queste attività.

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