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3 partecipanti
Verifica regolarità contributiva liberi professionisti
Vi chiedo se qualcuno può cortesemente portarmi a conoscenza dei riferimenti normativi che dispongono l'obbligo di verifica della regolarità contributiva dei liberi professionisti nei confronti delle casse previdenziali di categoria (esempio inarcassa, cassa geometri, avvocati etc..). Grazie.
orchidea14- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 29.12.10
Durc
PROFESSIONISTA: contratto di lavoro autonomo ad alta specializzazione professionale
(incarico legale, consulenza contabile a professionista, perizie a professionisti, consulenza
del lavoro) in quanto non rientrante nelle casistiche previste dal codice dei contratti, tale
contratto non sarà oggetto di controlli di regolarità contributiva e a norme sulla tracciabilità.
Sarà invece oggetto di controlli di regolarità esattoriale per pagamenti superiori a 10.000
euro [vedasi in tal senso determinazione n. 10 AVCP, paragrafo 2.7: “Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi
di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) . Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di
ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in
servizio.
Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di
subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.
Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009,
n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell’ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell’ambito della c.d. attività di
amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell’ente locale che, altrimenti, per l’assenza di adeguata professionalità,
sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si
raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui
disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle
regole di tracciabilità.)”].
PROFESSIONISTA : contratto di appalto di servizi ai sensi dell’art. 90, lett. d), del codice
dei contratti (liberi professionisti quali geometri, ingegneri e architetti) incarico di
progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici, espressamente previsto come appalto pubblico e quindi soggetto alle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, a certificazione di regolarità contributiva e a regolarità
esattoriale per pagamenti superiori a 10.000 euro.
- Lo stesso discorso dicasi per gli appalti di servizi di cui al’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 anche se affidati a liberi professionisti.
(incarico legale, consulenza contabile a professionista, perizie a professionisti, consulenza
del lavoro) in quanto non rientrante nelle casistiche previste dal codice dei contratti, tale
contratto non sarà oggetto di controlli di regolarità contributiva e a norme sulla tracciabilità.
Sarà invece oggetto di controlli di regolarità esattoriale per pagamenti superiori a 10.000
euro [vedasi in tal senso determinazione n. 10 AVCP, paragrafo 2.7: “Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi
di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) . Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di
ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in
servizio.
Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di
subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.
Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009,
n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell’ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell’ambito della c.d. attività di
amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell’ente locale che, altrimenti, per l’assenza di adeguata professionalità,
sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si
raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui
disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle
regole di tracciabilità.)”].
PROFESSIONISTA : contratto di appalto di servizi ai sensi dell’art. 90, lett. d), del codice
dei contratti (liberi professionisti quali geometri, ingegneri e architetti) incarico di
progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici, espressamente previsto come appalto pubblico e quindi soggetto alle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, a certificazione di regolarità contributiva e a regolarità
esattoriale per pagamenti superiori a 10.000 euro.
- Lo stesso discorso dicasi per gli appalti di servizi di cui al’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 anche se affidati a liberi professionisti.
Re: Verifica regolarità contributiva liberi professionisti
Paolo Gros ha scritto:
PROFESSIONISTA : contratto di appalto di servizi ai sensi dell’art. 90, lett. d), del codice
dei contratti (liberi professionisti quali geometri, ingegneri e architetti) incarico di
progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici, espressamente previsto come appalto pubblico e quindi soggetto alle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, a certificazione di regolarità contributiva e a regolarità
esattoriale per pagamenti superiori a 10.000 euro.
- Lo stesso discorso dicasi per gli appalti di servizi di cui al’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 anche se affidati a liberi professionisti.
Gradirei sapere qual'è il riferimento normativo che stabilisce l'importo di 10.000 euro quale limite minimo per l'obbligo del D.U.R.C..
Grazie
Nino Voza
NinoVoza- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 17.05.12
Durc
Non vi e' questo limite e non e' quello che fu scritto ... a regolarità esattoriale per pagamenti superiori a 10.000 euro....si riferisce alle verifiche Equitalia per pagamenti superiori ai 10.000 euro
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