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COMPESANZIONE IUC e ICI
E’ possibile compensare su modello F24 IMU 2014 da pagare con ICI O IMU anni precedenti di cui si chiede rimborso?
E’ possibile compensare su modello F24 IMU 2014 da pagare con TASI 2014 pagata erroneamente?
GRAZIE MILLE!!!!
E’ possibile compensare su modello F24 IMU 2014 da pagare con TASI 2014 pagata erroneamente?
GRAZIE MILLE!!!!
ragioned- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 23.04.13
Re: COMPESANZIONE IUC e ICI
da istruzioni modello F/24
Compensazione
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi
indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito
compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del
modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo
della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o
con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in
occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel
caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In
particolare:
– nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali” occorre indicare la parte del credito d’imposta che si
intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
– nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”, i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali
risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90;
d) limitatamente ai crediti previdenziali e assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.
Compensazione
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi
indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito
compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del
modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo
della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o
con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in
occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel
caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In
particolare:
– nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali” occorre indicare la parte del credito d’imposta che si
intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
– nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”, i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali
risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90;
d) limitatamente ai crediti previdenziali e assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.
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