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http://www.irpef.info/Sostegno iniziativa da parte di una banca
3 partecipanti
Sostegno iniziativa da parte di una banca
Una banca locale ha concesso un finanziamento a sostegno di una manifestazione sportiva.. ai fini dell'erogazione mi chiede la fattura .... secondo voi devo emetterla?.. e con quale aliquota iva??
grazie
grazie
ale- Messaggi : 999
Data d'iscrizione : 03.06.11
Re: Sostegno iniziativa da parte di una banca
è una normale sponsorizzazione che dovrebbe andare al 21 per cento
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Iniziativa
Verifica inoltre di avere apposita sezione Iva e di ritenere le manifestazioni sportive rilevanti ai fini Iva ( cosa di cui ho qualche dubbio ).
In difetto rilascia dichiarazione nella quale si evinca che tale attivita' per l'ente non ha fini commerciali per cui non fatturabile .
La banca del resto nel proprio bilancio detrarra' tali liberalita' agli enti non dovendole assoggettare ad Iva riscontrando il fatto che la fattura sarebbe a fronte di un servizio prestato che nel caso non e' riscontrabile.
In difetto rilascia dichiarazione nella quale si evinca che tale attivita' per l'ente non ha fini commerciali per cui non fatturabile .
La banca del resto nel proprio bilancio detrarra' tali liberalita' agli enti non dovendole assoggettare ad Iva riscontrando il fatto che la fattura sarebbe a fronte di un servizio prestato che nel caso non e' riscontrabile.
Re: Sostegno iniziativa da parte di una banca
ti posto uno studio del gruppo delfino sull'argomento
In tema di imposizione indiretta, si rende necessario analizzare le caratteristiche di
un contratto di sponsorizzazione alla luce della disciplina relativa all’IVA (D.P.R.
633/72). Nell’ipotesi in cui lo sponsor si impegna a corrispondere una somma in
denaro a fronte dell’obbligo, da parte dell’ente pubblico, di veicolarne il nome o il
marchio, l’operazione non determina particolari problemi: si tratta di una prestazione
di servizio a rilevanza commerciale ed è soggetta all’applicazione dell’IVA (rapporto
di debito verso l’erario per l’ente pubblico sponsee e rapporto di credito per lo
sponsor).
I problemi interpretativi ed applicativi insorgono quando il contratto di
sponsorizzazione prevede obbligazioni di dare o facere da parte dello sponsor. In
questi casi, non si dà luogo, da parte dei soggetti coinvolti, ad alcun esborso di
denaro: la circostanza può indurre a ritenere esaurito il rapporto con la
compensazione delle reciproche prestazioni (lo sponsor fornisce i beni, lo sponsee
“veicola” il nome), omettendone la regolarizzazione sul piano fiscale (fatturazione,
registrazione, dichiarazione). In effetti, le sponsorizzazioni con obbligo di dare o
facere sottendono ad operazioni pemutative tra i soggetti coinvolti: queste ultime
sono contemplate dalla normativa IVA (D.P.R. 633/72 articolo 11) che sancisce “Le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di
beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate…”
Questa disposizione è sufficiente a sgombrare ogni possibile ipotesi tendente a
sottrarre alla disciplina IVA le operazioni di sponsorizzazione. Ad ulteriore conferma
è possibile citare il parere dell’Agenzia delle Entrate n°150657 del 23/09/2002 nel
quale si ribadisce quanto espresso dal D.P.R.633/72 in relazione al caso specifico di
una sponsorizzazione che preveda un rapporto permutativo tra le parti. Infatti,
“sussistendo i presupposti impositivi (soggettivi ed oggettivi) per ognuna delle
operazioni considerate, le stesse, ai sensi del citato art. 11 del DPR n. 633/1972,
devono essere assoggettate al tributo in maniera separata ed autonoma.
Conseguentemente, con riferimento anche a quanto previsto dal citato art. 13 del
DPR n. 633/1972, sia il comune che lo sponsor sono tenuti ad emettere fattura, ai
sensi dell'art. 21 del citato DPR n. 633/1972, in relazione all'operazione attiva da
ciascuno effettuata, indicando il valore normale così come determinato dall'art. 14,
terzo comma, del medesimo DPR n. 633/1972”.
Dal punto di vista fiscale, è poi importante evidenziare l’esistenza di un apposito
tributo legato alla veicolazione a fini pubblicitari del logo, del marchio o di altro segno
distintivo dello sponsor: l’imposta sulla pubblicità. In base a quanto disciplinato
dall’articolo 5 del D.Lgs. 507 del 15/11/1993, la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista
nello stesso decreto. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi
diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda
di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L’articolo 17 dello stesso decreto legislativo non individua tra le possibili esenzioni la
sponsorizzazione di attività degli enti locali. È però possibile individuare un vantaggio
in termini di riduzione, in quanto la correlazione della sponsorizzazione ad attività od
iniziative che vedono il coinvolgimento di un ente pubblico, secondo quanto
desumibile dall’articolo 16, permette allo sponsor di pagare l’imposta di pubblicità in
forma soggetta alla riduzione del 50% del suo importo complessivo. Poiché tale
imposta rappresenta una risorsa in entrata per il comune, gli amministratori di questo
ente, quando intendono promuovere un contratto di sponsorizzazione, devono
considerare anche i riflessi finanziari della specifica normativa al momento di definire
l’entità delle prestazioni a carico di sponsor e sponsee.
Inoltrandosi negli aspetti più pratici di un rapporto di sponsorizzazione, è possibile
individuare ulteriori riflessi di natura fiscale. Si fa particolare riferimento al contratto
che prevede l’installazione di cartelli pubblicitari, effettuata da uno sponsor, in
un'area comunale o provinciale destinata a verde pubblico. Tale condotta rientra nel
presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai
sensi dell'art. 38, del D.Lgs. 507/1993, nel caso in cui dette aree appartengono al
demanio o al patrimonio indisponibile dei sopraccitati enti. Da ciò ne deriva, per
l’amministrazione interessata, un’entrata di natura meramente tributaria quale la
Tosap, in luogo del corrispettivo; questa circostanza implica la non rilevanza agli
effetti dell'IVA della prestazione a carico dello sponsor e, conseguentemente, non
determina neanche la prestazione permutativa, di cui al citato art. 11 del DPR n.
633/1972. Questo trattamento di natura fiscale è desumibile dal parere n°
150657/2002 dell’Agenzia delle entrate e dal parere 606/2003 del Ministero
dell’economia e delle finanze.
In tema di imposizione indiretta, si rende necessario analizzare le caratteristiche di
un contratto di sponsorizzazione alla luce della disciplina relativa all’IVA (D.P.R.
633/72). Nell’ipotesi in cui lo sponsor si impegna a corrispondere una somma in
denaro a fronte dell’obbligo, da parte dell’ente pubblico, di veicolarne il nome o il
marchio, l’operazione non determina particolari problemi: si tratta di una prestazione
di servizio a rilevanza commerciale ed è soggetta all’applicazione dell’IVA (rapporto
di debito verso l’erario per l’ente pubblico sponsee e rapporto di credito per lo
sponsor).
I problemi interpretativi ed applicativi insorgono quando il contratto di
sponsorizzazione prevede obbligazioni di dare o facere da parte dello sponsor. In
questi casi, non si dà luogo, da parte dei soggetti coinvolti, ad alcun esborso di
denaro: la circostanza può indurre a ritenere esaurito il rapporto con la
compensazione delle reciproche prestazioni (lo sponsor fornisce i beni, lo sponsee
“veicola” il nome), omettendone la regolarizzazione sul piano fiscale (fatturazione,
registrazione, dichiarazione). In effetti, le sponsorizzazioni con obbligo di dare o
facere sottendono ad operazioni pemutative tra i soggetti coinvolti: queste ultime
sono contemplate dalla normativa IVA (D.P.R. 633/72 articolo 11) che sancisce “Le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di
beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate…”
Questa disposizione è sufficiente a sgombrare ogni possibile ipotesi tendente a
sottrarre alla disciplina IVA le operazioni di sponsorizzazione. Ad ulteriore conferma
è possibile citare il parere dell’Agenzia delle Entrate n°150657 del 23/09/2002 nel
quale si ribadisce quanto espresso dal D.P.R.633/72 in relazione al caso specifico di
una sponsorizzazione che preveda un rapporto permutativo tra le parti. Infatti,
“sussistendo i presupposti impositivi (soggettivi ed oggettivi) per ognuna delle
operazioni considerate, le stesse, ai sensi del citato art. 11 del DPR n. 633/1972,
devono essere assoggettate al tributo in maniera separata ed autonoma.
Conseguentemente, con riferimento anche a quanto previsto dal citato art. 13 del
DPR n. 633/1972, sia il comune che lo sponsor sono tenuti ad emettere fattura, ai
sensi dell'art. 21 del citato DPR n. 633/1972, in relazione all'operazione attiva da
ciascuno effettuata, indicando il valore normale così come determinato dall'art. 14,
terzo comma, del medesimo DPR n. 633/1972”.
Dal punto di vista fiscale, è poi importante evidenziare l’esistenza di un apposito
tributo legato alla veicolazione a fini pubblicitari del logo, del marchio o di altro segno
distintivo dello sponsor: l’imposta sulla pubblicità. In base a quanto disciplinato
dall’articolo 5 del D.Lgs. 507 del 15/11/1993, la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista
nello stesso decreto. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi
diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda
di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L’articolo 17 dello stesso decreto legislativo non individua tra le possibili esenzioni la
sponsorizzazione di attività degli enti locali. È però possibile individuare un vantaggio
in termini di riduzione, in quanto la correlazione della sponsorizzazione ad attività od
iniziative che vedono il coinvolgimento di un ente pubblico, secondo quanto
desumibile dall’articolo 16, permette allo sponsor di pagare l’imposta di pubblicità in
forma soggetta alla riduzione del 50% del suo importo complessivo. Poiché tale
imposta rappresenta una risorsa in entrata per il comune, gli amministratori di questo
ente, quando intendono promuovere un contratto di sponsorizzazione, devono
considerare anche i riflessi finanziari della specifica normativa al momento di definire
l’entità delle prestazioni a carico di sponsor e sponsee.
Inoltrandosi negli aspetti più pratici di un rapporto di sponsorizzazione, è possibile
individuare ulteriori riflessi di natura fiscale. Si fa particolare riferimento al contratto
che prevede l’installazione di cartelli pubblicitari, effettuata da uno sponsor, in
un'area comunale o provinciale destinata a verde pubblico. Tale condotta rientra nel
presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai
sensi dell'art. 38, del D.Lgs. 507/1993, nel caso in cui dette aree appartengono al
demanio o al patrimonio indisponibile dei sopraccitati enti. Da ciò ne deriva, per
l’amministrazione interessata, un’entrata di natura meramente tributaria quale la
Tosap, in luogo del corrispettivo; questa circostanza implica la non rilevanza agli
effetti dell'IVA della prestazione a carico dello sponsor e, conseguentemente, non
determina neanche la prestazione permutativa, di cui al citato art. 11 del DPR n.
633/1972. Questo trattamento di natura fiscale è desumibile dal parere n°
150657/2002 dell’Agenzia delle entrate e dal parere 606/2003 del Ministero
dell’economia e delle finanze.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Iva
.un finanziamento a sostegno di una manifestazione ........
occorre analizzare se tale finanziamento corrisponda ai requisiti della "sponsorizzazione " poiche' il soggetto sponsorizzato non e' il comune che in realta' riceve una contribuzione in denaro
occorre analizzare se tale finanziamento corrisponda ai requisiti della "sponsorizzazione " poiche' il soggetto sponsorizzato non e' il comune che in realta' riceve una contribuzione in denaro
Re: Sostegno iniziativa da parte di una banca
di solito la banca eroga contributi chiedendo in cambio di veicolare la propria immagine
se questo è il caso del post allora dovrebbe essere soggetto ad iva almeno secondo lo studio
"Nell’ipotesi in cui lo sponsor si impegna a corrispondere una somma in
denaro a fronte dell’obbligo, da parte dell’ente pubblico, di veicolarne il nome o il
marchio, l’operazione non determina particolari problemi: si tratta di una prestazione
di servizio a rilevanza commerciale ed è soggetta all’applicazione dell’IVA (rapporto
di debito verso l’erario per l’ente pubblico sponsee e rapporto di credito per lo
sponsor)."
se questo è il caso del post allora dovrebbe essere soggetto ad iva almeno secondo lo studio
"Nell’ipotesi in cui lo sponsor si impegna a corrispondere una somma in
denaro a fronte dell’obbligo, da parte dell’ente pubblico, di veicolarne il nome o il
marchio, l’operazione non determina particolari problemi: si tratta di una prestazione
di servizio a rilevanza commerciale ed è soggetta all’applicazione dell’IVA (rapporto
di debito verso l’erario per l’ente pubblico sponsee e rapporto di credito per lo
sponsor)."
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Sostegno iniziativa da parte di una banca
sì..è così.... la banca ha chiesto di dare risalto alla contribuzione.. grazie a tutti per le esaurienti precisazioni
ale- Messaggi : 999
Data d'iscrizione : 03.06.11
Banca
In tal caso e' assolutamente come indicato da Francodan nel dettaglio.
Credo ti rimarra' il problema della sezione Iva .( che se assente dovrai istituire ad hoc)
Credo ti rimarra' il problema della sezione Iva .( che se assente dovrai istituire ad hoc)
Re: Sostegno iniziativa da parte di una banca
ho un sezionale "residuale" denominato servizi diversi rilevanti iva.. in cui annoto movimenti minimi.. come questo
ale- Messaggi : 999
Data d'iscrizione : 03.06.11
Sostegno
..ho un sezionale "residuale" denominato servizi diversi rilevanti iva.......e' un po' come le "pieghe del bilancio "
Mitico , niente male.
Mitico , niente male.
Re: Sostegno iniziativa da parte di una banca
mi raccomando se lo adotti .... voglio il copyright ....
ale- Messaggi : 999
Data d'iscrizione : 03.06.11
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