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IMu 2014 per cittadini AIRE

2 partecipanti

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IMu 2014 per cittadini AIRE Empty IMu 2014 per cittadini AIRE

Messaggio  Gianni Morinis Dom 14 Dic 2014 - 6:51

Gentili Signori, sono stato cittadino AIRE (residente all'estero) per buona parte di questo anno, pensando di poter contare sull'esenzione IMU prevista dalla legge, (un appartamento non locato) in quanto il D.L. 28.3.2014 poi convertito in legge il 23.5.2014 limitano (limiteranno) l'esenzione dal 2015 ai pensionati all'estero. Il Comune di Diano Marina ed altri tendono ad interpretare la disposizione come attuabile gia da quest'anno, pur non contenendo la stessa nessun riferimento al "2014". Di fatto Il loro argomento sembra essere l'esistenza del punto posto ad interrompere il lungo periodo dell'esternazione della disposizione. Prima del punto si trova "la precedente disposizione é abrogata". Dopo il punto si trova "dal 2015". Al di lá del'altissima discutibilitá della cosa, trattandosi di un provvedimento intervenuto abbondantemente ad anno inoltrato, puó riguardare l'IMU 2014? A mio avviso non puo avere valenza immediata come ad esempio un decreto per limitare la violenza negli stadi. Come mi devo comportare ?) (Non vorrei pagare supinamente, anche considerato il mio ritorno dall'estero dovuto escusivamente a motivi economici: non poter piú affrontare i costi dell'affitto e carenza di lavoro).

Gianni Morinis

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IMu 2014 per cittadini AIRE Empty Re: IMu 2014 per cittadini AIRE

Messaggio  Lucio Guerra Dom 14 Dic 2014 - 8:45

AIRE 2014 E 2015

Art. 13 comma 2 DL 201/2011 – STRALCIO

L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, SOPPRESSO IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA DL 47-2014 l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA DL 47-2014 A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2014

- IMU con aliquota di base “Altri Fabbricati” (non è più facoltà comunale stabilire l’assimilazione e quindi anche se così regolamentata, per il 2014 non è valida)

2015

- IMU non dovuta per Assimilazione ad abitazione principale stabilita per legge, per una sola unità immobiliare e se :

a) i proprietari sono già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
b) a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

- TASI : applicazione in misura ridotta di due terzi
- TARI : applicazione in misura ridotta di due terzi

MOTIVAZIONI

La legge, allo stato attuale, (articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011) non consente più ai comuni la facoltà di assimilare ad abitazione principale per gli AIRE (parte del comma 2 soppressa e quindi non più vigente)

quindi non ritengo possano essere ritenute valide assimilazioni NON PIU' PRESENTI NELLA LEGGE e per le quali NON è stata indicata la decorrenza dal 2015 come per successivo periodo

quindi ritengo che tale disposizione sia già applicabile dal 2014

- l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, decorrere dal 2015 (espressamente indicata l'annualità di decorrenza), di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

- le riduzioni TASI e TARI ritengo vadano applicate dal 2015
Lucio Guerra
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