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ingiunzione per tributo locale
Buongiorno,
abbiamo notificato un'ingiunzione di pagamento per TARSU 2009 non pagata agli eredi del contribuente deceduto.
Gli eredi hanno fatto avere al Comune l'atto di rinuncia all'eredità del Tribunale.
Il Tributo dunque non è più esigibile?
Aiutatemi...GRAZIE
abbiamo notificato un'ingiunzione di pagamento per TARSU 2009 non pagata agli eredi del contribuente deceduto.
Gli eredi hanno fatto avere al Comune l'atto di rinuncia all'eredità del Tribunale.
Il Tributo dunque non è più esigibile?
Aiutatemi...GRAZIE
alessandra montagna- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 26.06.14
Età : 48
Località : Arena Po
Re: ingiunzione per tributo locale
Qualora non sia stata accettata l’eredità la rappresentanza spetta al curatore dell’eredità secondo gli articoli 486 e 528 del cc
Dispositivo dell'art. 528 Codice CivileFonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564) → Capo VIII - Dell'eredità giacente
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità [460, 470 ss. c.c.] e non è nel possesso di beni ereditari [487 c.c.] (1), il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], su istanza delle persone interessate (2) o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità [460, 529 ss. c.c.] (3) (4).
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (5) e iscritto nel registro delle successioni [52, 53 disp att., art. 781 del c.p.c. c.p.c., 193 disp. att. c.p.c.] (6).
Note
(1) La possibilità di nominare un curatore è limitata alle sole ipotesi in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari poichè solo in questo caso il chiamato ha a disposizione tempi ristretti per accettare o meno l'eredità (v. art. 485 del c.c.) e, di conseguenza, limitato è il periodo in cui l'eredità rimane priva di titolare.
(2) Legittimati alla proposizione dell'istanza di nomina sono tutti coloro che vi abbiano interesse, per esempio i chiamati in subordine, i creditori ereditari e quelli del chiamato.
(3) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 145, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4) L'incaricato svolge un ufficio di diritto privato, ossia pone in essere un'attività nell'interesse altrui adempiendo ad un compito attribuitogli dalla legge. Il curatore non ha potere rappresentativo, cioè agisce in nome proprio e nell'interesse altrui (tutti coloro che hanno interesse all'eredità).
(5) La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(6) Il decreto va notificato, a cura del cancelliere, al nominato il quale ha la facoltà di accettare o meno l'incarico. Nel primo caso è tenuto a prestare giuramento (v. l' art. 193 disp. att. c.p.c.)
Dispositivo dell'art. 528 Codice CivileFonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564) → Capo VIII - Dell'eredità giacente
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità [460, 470 ss. c.c.] e non è nel possesso di beni ereditari [487 c.c.] (1), il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456 c.c.], su istanza delle persone interessate (2) o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità [460, 529 ss. c.c.] (3) (4).
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (5) e iscritto nel registro delle successioni [52, 53 disp att., art. 781 del c.p.c. c.p.c., 193 disp. att. c.p.c.] (6).
Note
(1) La possibilità di nominare un curatore è limitata alle sole ipotesi in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari poichè solo in questo caso il chiamato ha a disposizione tempi ristretti per accettare o meno l'eredità (v. art. 485 del c.c.) e, di conseguenza, limitato è il periodo in cui l'eredità rimane priva di titolare.
(2) Legittimati alla proposizione dell'istanza di nomina sono tutti coloro che vi abbiano interesse, per esempio i chiamati in subordine, i creditori ereditari e quelli del chiamato.
(3) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 145, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4) L'incaricato svolge un ufficio di diritto privato, ossia pone in essere un'attività nell'interesse altrui adempiendo ad un compito attribuitogli dalla legge. Il curatore non ha potere rappresentativo, cioè agisce in nome proprio e nell'interesse altrui (tutti coloro che hanno interesse all'eredità).
(5) La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(6) Il decreto va notificato, a cura del cancelliere, al nominato il quale ha la facoltà di accettare o meno l'incarico. Nel primo caso è tenuto a prestare giuramento (v. l' art. 193 disp. att. c.p.c.)
Re: ingiunzione per tributo locale
Cerco di essere più precisa: il Comune ha ricevuto un atto che recita: "Tribunale di.... - Verbale di rinuncia all'eredità dismessa morendo dal signor...."
L'Atto predetto non prevede la nomina di un curatore dell'eredità. Devo approfondire la questione interpellando direttamente il Tribunale? Grazie
L'Atto predetto non prevede la nomina di un curatore dell'eredità. Devo approfondire la questione interpellando direttamente il Tribunale? Grazie
alessandra montagna- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 26.06.14
Età : 48
Località : Arena Po
Re: ingiunzione per tributo locale
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Re: ingiunzione per tributo locale
E' bene sapere che il comune può sempre esercita l'impugnazione della rinuncia all'eredità ai sensi dell'articolo 542del c.c. Ovviamente valutando i costi connessi a tale operazione, all'entità del credito da recuperare e al valore dei beni sui quali poter esercitare le azioni esecutive.
lukluk- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 12.12.13
Re: ingiunzione per tributo locale
Errore di battitura no 542 bensì 542 cc
lukluk- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 12.12.13
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