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Controllo Equitalia in dipendenza sentenze.

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Controllo Equitalia in dipendenza sentenze. Empty Controllo Equitalia in dipendenza sentenze.

Messaggio  Paolo Gros Mer 2 Nov 2011 - 6:39

Il blocco dei pagamenti pubblici, in presenza di debiti a ruolo almeno pari a 10mila euro, opera anche per i versamenti eseguiti in dipendenza di sentenze.
In caso di pignoramento presso terzi, inoltre, la verifica presso Equitalia dovrà essere effettuata con riferimento al solo creditore pignoratizio e non al debitore esecutato. I contributi a imprese, se discendenti da disposizioni direttamente applicabili, che comportano un vero e proprio diritto soggettivo in capo al beneficiario, non sono soggetti a controllo.
Le segnalazioni alla Corte dei conti, in ipotesi di omissione della verifica da parte della Pubblica amministrazione, infine, devono essere effettuate solo in presenza di un danno concretamente subito dall'Erario.
Questi i chiarimenti della circolare della Ragioneria dello Stato sull'ambito di applicazione dell'articolo 48 bis del Dpr 602/1973 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato scorso). Le pubbliche amministrazioni, secondo la norma, prima di corrispondere somme superiori a 10mila euro, devono verificare presso il sistema informativo di Equitalia l'eventuale sussistenza di morosità per importi almeno pari a questa cifra Qualora l'interrogazione dia esito positivo, l'ente pagante deve sospendere il versamento sino alla cifra comunicata dall'agente della riscossione. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà notificare sia alla pubblica amministrazione sia al proprio debitore un ordine di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72 bis del Dpr 602/1973. In esito a tale pignoramento, l'ente dovrà corrispondere gli importi pretesi dall'Erario direttamente all'agente della riscossione.
Gli importi che una pubblica amministrazione deve versare in base a una sentenza possono essere assolti anche in virtù della compensazione con crediti dalla stessa vantati, purché si tratti di crediti liquidi ed esigibili. Secondo la Ragioneria, dunque, anche nella situazione descritta dovrà essere eseguita la verifica presso Equitalia, sia che la sentenza sia definitiva sia che si tratti della provvisoria esecuzione della stessa.
Si pone il problema di stabilire se il controllo delle morosità verso l'Erario debba riguardare l'originario creditore della Pa ovvero il creditore pignoratizio. Il documento di prassi ricorda in proposito che nel pignoramento presso terzi si ha una sostituzione dell'originario creditore con il creditore pignoratizio. Di conseguenza la verifica delle pendenze verso l'agente della riscossione dovrà essere eseguita con riguardo a quest'ultimo. Non avrebbe invece senso la consultazione delle risultanze di Equitalia con riferimento al creditore della Pa, poiché l'agente della riscossione si troverebbe comunque nella impossibilità di aggredire un credito già oggetto di pignoramento.
La Ragioneria propone poi una distinzione tra contributi per i quali il diritto alla corresponsione deriva direttamente dalla legge, non residuando in capo alla Pa alcuna attività discrezionale, e contributi che dipendono invece da una valutazione dell'ente erogante. Con riferimento ai primi, è ravvisabile in capo al beneficiario un vero e proprio diritto soggettivo. In questa situazione, la circolare ritiene prevalente il diritto del privato a ricevere il contributo spettante, in forza della supremazia della norma agevolatrice, rispetto alle esigenze sottese all'articolo 48 bis del Dpr 602/1973. Per~ tanto, il blocco dei pagamenti non potrà operare.
Del tutto innovativa è la parte della circolare dedicata ai controlli relativi al corretto adempimento degli obblighi di legge. Si precisa innanzitutto che, a fronte di un pagamento eseguito senza la previa consultazione di Equitalia, non sorge automaticamente l'obbligo di denuncia alla Corte dei conti. Occorre infatti accertare previamente la sussistenza del danno erariale: l'organo di controllo (revisori o altro) dovrà invitare l'amministrazione inadempiente a richiedere entro 10 giorni a Equitalia l'accertamento della persistenza dello stato di morosità del beneficiario del pagamento pubblico.
La richiesta, redatta sulla scorta del fac simile allegato alla circolare, dovrà essere inviata via fax o per posta elettronica (in pdf). Gli uffici di Equitalia risponderanno nel termine di 30 giorni. Laddove dalle verifiche così effettuate dovesse risultare che il soggetto iscritto a ruolo, cui sono state pagate le somme dalla Pa, è ancora inadempiente, l'organo di controllo ne farà denuncia alla Corte dei conti.

FONTE: IL SOLE 24 ORE
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