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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA

Messaggio  rocar Dom 2 Gen 2011 - 8:17

IN RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI E CON PIU’ PRECISIONE QUELLE A DESTINAZIONE VINCOLATA DI CUI ALL’ART. 208 DEL C.D.S. COMMA 4, COSI COME MODIFICATO DALLA L. 122/2010, NELLE SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA POSSONO ESSERE RICOMPRESE, PERTANTO IMPEGNATE E LIQUIDATE, TUTTE LE SPESE SOSTENUTE DALL’ENTE PER:
- LA NOTIFICA DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
- PER RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA DA PARTE DEI GIUDICI DI PACE
- MANUTENZIONE VEICOLI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
- ACQUISTO MASSA VESTIARIA E RELATIVA MANUTENZIONE
- CONTRAZIONE MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE

rocar

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty Utilizzo risorse art.208 CDS

Messaggio  Paolo Gros Dom 2 Gen 2011 - 10:08

Atteso che quanto elencato dal collega Rocar ( a cui porgo il benvenuto ) a seguito delle modifiche ex L. n. 120 del 29 luglio 2010, l’art. 208 comma 4 nel tenore attualmente vigente statuisce che “una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (n.d.a. Regioni, Province e Comuni) potrebbe esclusivamente rientrare nalla lettera B ovvero :
b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d) bis ed e) del comma 1 dell’art. 12;
L'elenco pero' mi pare ricomprendere spese che onestamente ritengo non sostenibili con questa forma di finanziamento .
Le risorse derivanti dai proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada infatti sulle quali calcolare la quota percentuale che la legge vincola a specifiche destinazioni di spesa - devono considerarsi comprensive anche di tutti gli elementi accessori di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle norme e che formano un insieme unico e inscindibile con la sanzione stessa, nel suo valore nominale originario, con la sola eccezione degli oneri che l’ente accertatore sostiene per il recupero delle relative somme (es., il rimborso di spese di riscossione o altre spese connesse con il procedimento di recupero coattivo).
In base ai principi di veridicità, attendibilità delle entrate e prudenza, nel valutare i cespiti iscrivibili derivanti dai proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada, l’ente deve tener conto delle effettive entrate realizzabili, non solo in termini di accertamenti, ma anche e soprattutto in termini di cassa, evitando impegno e liquidazione di spese a fronte di proventi inesigibili o di dubbia ed incerta esigibilità.
I proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 208, comma 5-bis del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ed integrato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120), possono essere destinati in parte ad assunzioni stagionali a progetto.
Una quota non inferiore al 25% del 50% dei proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada deve essere riservata, ai sensi dell’art. 208, comma 4, lettera “b” del medesimo Codice della strada, al “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni”; tale locuzione può, pertanto, intendersi riferita anche all’incentivazione di prestazioni e risultati del personale di Polizia municipale, con pagamento di prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria) espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, come pure agli oneri previdenziali o fiscali riferiti alle posizioni lavorative degli appartenenti al corpo della Polizia municipale e alla previdenza integrativa (*).
(*) (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 426 del 17.10.2000)
I proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 208, comma 4, lettera “a”, nuovo testo del medesimo Codice della strada non possono essere destinati all’acquisto del vestiario per il personale di Polizia municipale, non essendo rinvenibile alcun nesso tra tale forma di utilizzo di dette somme e l’obiettivo, espressamente indicato dal Legislatore, di migliorare la segnaletica e la sicurezza stradale (**).
(**) (Cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite Sicilia, parere n. 20 del 17 settembre 2008)
I proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 208, comma 4, lettera “b”, nuovo testo del medesimo Codice della strada non possono essere destinati al finanziamento dell’acquisto di carburante per i mezzi della Polizia municipale, non essendo riconducibile detta spesa alla finalità del “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni del codice in materia di circolazione stradale” (***); va poi escluso il pagamento delle tasse di circolazione dei veicoli della polizia stradale, sul presupposto che trattasi di spesa ripetitiva e costante.(***) (Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Sicilia, parere n. 20/2007)
Ai sensi dell’art. 208, comma 4, lettera “c”, nuovo testo del Codice della strada, i proventi delle sanzioni per violazioni al codice medesimo possono essere destinati alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione stradale (****) – da ritenere direttamente connesso ad “interventi di sicurezza stradale a tutela degli utenti più deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti” - ma non già al mero pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica della rete stradale comunale, trattandosi di spesa corrente e ripetitiva dell’ente non assimilabile a nessuna delle voci oggetto di destinazione specifica da parte dell’art. 208 citato; allo stesso modo, sono da considerarsi escluse dalla destinazione in argomento anche le spese relative ad utenze dell’acqua, riscaldamento e telefono, nonché i fitti passivi e le spese condominiali dell’edificio del corpo di polizia stradale.
(****) (Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Toscana, deliberazione n. 4/2010)

Può ritenersi ammissibile l’impiego dei proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada per finanziare l’estinzione anticipata di un mutuo (rimborso anticipato dell’intero importo) acceso per realizzare opere di per sè finanziabili con le risorse vincolate ai sensi dell’art. 208 del codice della strada, anche alla luce delle novità recate dalla legge n. 120/2010 che annovera esplicitamente, tra le attività finanziabili, la manutenzione straordinaria delle strade, l’installazione, l’ammodernamento, il potenziamento e la messa a norma di barriere e la sistemazione del manto stradale, attività che possono aver richiesto anche l’accensione di un mutuo; in tal caso, tuttavia, il finanziamento con mutuo deve riguardare un’opera direttamente connessa con le finalità della norma del codice della strada, restandone fuori, pertanto, le spese inerenti il trasporto pubblico urbano.
I proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada non possono essere utilizzati per finanziare l’estinzione anticipata di un mutuo (pagamento della quota o degli interessi di un mutuo), sia pure contratto per finalità ammissibili al finanziamento (****), sul presupposto che trattasi di spese ripetitive negli anni che l’ente non ha certezza di poter finanziare interamente con entrate aleatorie come i proventi in questione.
(****) (Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Toscana, deliberazione n. 4/2010)
parimenti le spese per liti presso il Giudice di Pace e le spese di notificazione dei verbali.

Per ulteriori notizie vedi :
https://entilocali.forumattivo.it/t422-linee-guida-per-l-applicazione-dell-art208-cds
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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Mer 5 Gen 2011 - 3:03

Scusatemi ma non capisco una cosa (o forse più). Si parla sempre dei proventi dell'art. 208 ma di quelli dell'art. 142 del CdS modifucato dall'art. 25 della L. 120/2010?
Dobbiamo tener distinte le contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità, delle quali una quota del 50% (nel caso la strada non sia di proprietà comunale) va all'ente proprietario (e il restante 50% deve essere utilizzato come disposto dal nuovo art. 142 comma 12-bis), dalle altre contravvenzioni che rientrano nella disciplina del 208? Infatti il comma 12-quater dll'art. 142 tra l'altro dispone "Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo". Sto facendo confusione oppure è necessario registrare i proventi distintamente? Ed inoltre, siccome ho sempre fatto l'accertamento per cassa, le violazioni elevate entro il 31/12/2010 (ma pagate dopo tale data) come vanno contabilizzate?
Grazie, Stefano.

ANDREOTTI STEFANO

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty CDS 208 e 142

Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Gen 2011 - 3:10

Cio' che scrivi e' piu' che giusto infatti la parte di proventi proveniente dal 142 di competenza dell'ente proprietario della strada non deve essere contabilizzata nei proventi 208 e destinata come abbiamo piu' volte evidenziata.
Per la loro contabilizzazione se puo' essere di aiuto ti riporto il testo della mail che inviai a suo tempo al Comandante della PM a questo riguardo :

"Al Comando PM sede

Dalla lettura :
Art.142 CDS 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.
Ora, riterrei opportuno in sede di prima variazione di bilancio 2011 creare una risorsa di entrata del titolo terzo XXXX “ Proventi art.142 Cds “ che ricomprenda l’incasso di sanzioni comminate su strade non comunali , l’ufficio di polizia dovrebbe quantificare in previsione.
Parimenti in uscita inserirei il capitolo XX nell’intervento 1030105 “ trasferimenti somme 50% ex art.142 Cds “ che ovviamente abbia stanziamento pari al 50% della risorsa di entrata.
Nella deliberazione ex 208 Cds darei atto di come verranno utilizzate le risorse 50% di spettanza del Comune come sopra evidenziato.
Rammento che ex art.142 comma 12 quater Cds tutti i comuni devono rendicontare al Ministero e non solo piu’ gli enti superiori a 10.000 abitanti per cui una contabilizzazione di tal guisa permetterebbe una agevole rendicontazione.( consiglierei l’apertura di ccp dedicato )
Oulx 09.11.2010 "
Paolo Gros
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Messaggio  Stecro Mer 5 Gen 2011 - 8:11

Allego delibera Corte Conti Lombardia sull'argomento

ALLEGATO RIMOSSO IL 15.03.1.2011 da Admin
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).

Stecro

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Messaggio  beppe Mar 11 Gen 2011 - 15:23

Mi scuso se è già stato detto e non me ne sono accorto pero' il comma 3 dell’art. 25 della Legge 120/2010 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art.142 CdS, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali previsto al comma 2 (dello stesso art. 25) che ad oggi non risulterebbe ancora emanato.
Pertanto la trasmissione entro il 31 maggio di ogni anno in via informatica da effettuarsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Interno, della relazione prevista dal comma 12 quater dell’art. 142 CdS, tenuto presente quanto previsto dall’art. 25 commi 2 e 3 della Legge 120/2010, non sia comunque da effettuarsi il 31/05/2011, in mancanza del decreto previsto nel citato comma 2.
Quand’anche il decreto fosse uscito entro il 31/12/2010, salvo diversa esplicita previsione nello stesso, tale obbligo sarebbe operativo solo a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto, quindi non prima del 31/05/2012.
Spero sia cosi'.
saluti

beppe

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty Art.208 CDS

Messaggio  Paolo Gros Mar 11 Gen 2011 - 23:32

A mio avviso la lettura " tale obbligo sarebbe operativo solo a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto, quindi non prima del 31/05/2012" e' assolutamente corretta .
Paolo Gros
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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty Destinazione proventi codice della strada

Messaggio  Andrea Mar 1 Feb 2011 - 5:02

Un dubbio contabile: per evidenziare che si rispetta l'obbligo di destinazione lettere a,b, e c, nel caso di spese di investimento (nuova segnaletica, automezzi, ecc.) devo far vedere che come fonte di finanziamento utilizzo i proventi dal codice della strada, oppure secondo voi posso usare la fonte di finanziamento che voglio e dire semplicemente che rispetto i vincoli perchè nell'anno di riferimento ho impegnato le somme richieste?
Grazie e complimenti per il sito

Andrea

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty 208 CDS

Messaggio  Paolo Gros Mar 1 Feb 2011 - 5:21

Nel caso delle "spese di investimento" le stesse devono comparire nel quadro annuale degli investimenti con le loro fonti di finanziamento.
Proveniendo dal 208 che e' entrata del terzo risulteranno finanziate da "avanzo economico proveniente dagli introiti CDS "
Gli impegni si realizzano parimenti alle somme accertate che andranno a comporre l'avanzo economico dell'ente.
Ogni entrata del 4 ha la sua destinazione a bilancio e tra le fonti di finanziamento del titolo seocndo rientra a pieno titolo l'avanzo economico che pero' come detto si deve verificare.
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Messaggio  Andrea Mar 1 Feb 2011 - 7:24

Concordo.
Grazie.

Andrea

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty destinazione sanzioni art. 142 cds

Messaggio  carla Ven 10 Feb 2012 - 1:55

I commi 12-bis e 12-quater dell'art. 142 del vigente codice della strada sono ancora inapplicabili perché in attesa del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla L. 120/2010? In molti articoli di riviste specializzate non si fa cenno su tale decreto che dovrà (o forse è) essere pubblicato.
Devo anche per il 2012, attenermi al solo articolo 208 del cds?

carla

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty Cds

Messaggio  Paolo Gros Ven 10 Feb 2012 - 3:12

Ritengo di si
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Messaggio  MICOL Mar 3 Apr 2012 - 8:56

carla ha scritto:I commi 12-bis e 12-quater dell'art. 142 del vigente codice della strada sono ancora inapplicabili perché in attesa del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla L. 120/2010? In molti articoli di riviste specializzate non si fa cenno su tale decreto che dovrà (o forse è) essere pubblicato.
Devo anche per il 2012, attenermi al solo articolo 208 del cds?

quindi entro il 31/5/12 non bisogna fare nessuna rendicontazione al ministero?

io al bilancio di prev allego la delibera di destinazione delle multe ai sensi del 208, ma al conto 2011 devo allegare il prospetto di come effettivamente ho destinato le multe 2011 accertate?occorre una delibera di gc per la destinazione 2011?

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty Utilizzo

Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Apr 2012 - 0:43

Un prospetto e' buona norma ma in difetto e' solo anche possibile indicarne il rispetto in delibera
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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty Re: UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA

Messaggio  MICOL Mer 4 Apr 2012 - 1:00

quindi niente al ministero relativo al conto 2011?

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty Trasmissione

Messaggio  Paolo Gros Mer 4 Apr 2012 - 1:02

Nell'attuale la norma e' carente e mancante del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla L. 120/2010 derivandone lìimpossibilita' di trasmissione.
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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty Servizio custodia e ricovero cani randagi

Messaggio  giorgi.bruno Mer 9 Mag 2012 - 0:25

Nella previsione normativa dell'articolo 208 D.Lgs 285/92 come modificato dalla legge 120 del 29/07/2010 si prevede la possibilità di impiego di una quota pari al 50 % dei proventi spettanti agli Enti per:
a) in misura non inferiore ad un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore ad un quarto della quota al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni ni materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
c) ad altre finalità …;
5. bis La quota dei proventi di cui alla lettera c del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali ...:

Il servizio custodia e ricovero cani randagi, che certamente è compatibile con i vincoli di destinazione dela norma in quale delle tre casistiche può rientrare ?
Mi spiego meglio, nel caso del nostro Comune mi rimane scoperta (pur vincolando in bilancio le somme pèer come prescritto dalla norma) la possibilità di impiego delle risorse di cui al comma b atteso che è improbabile l'acquisto ogni anno di attrezzature ed automezzi. Potrei, a vostro avviso, anche alla luce degli out out espressi nelle varie delibere e sentenze della Corte dei Conti sulle possibilità di impiego di dette risorse (no manutenzini, no sepse correnti per automezzi, ecc.) impiegare le somme vincolate di cui al comma b per le spese di custodia e ricovero di cani randagi ?

giorgi.bruno

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UTILIZZO RISORSE ART. 208 CODICE DELLA STRADA Empty 208

Messaggio  Paolo Gros Mer 9 Mag 2012 - 0:45

onestamente non vedo correlazione nella spesa
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Messaggio  giorgi.bruno Mer 9 Mag 2012 - 1:01

La correlazione c'è perchè è un servizio strettamente collegato con le attività della polizia municipale e per il fatto che la presenza di cani randagi sulle strade è una delle principali fonti di incidente stradale.
Esiste ormai anche giurisprudenza in merito.
Il problema è dove e come imputarli.

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Messaggio  francodan Mer 9 Mag 2012 - 1:14

Gli oneri relativi alla custodia e alla vigilanza dei cani randagi possono essere legittimamente reperiti dai fondi comunali provenienti dalle multe stradali. Infatti, posto che l'articolo 2, comma 5 del Codice della strada impone agli enti proprietari delle pubbliche vie di assumere tutte le iniziative necessarie affinché si realizzi la sicurezza stradale e tenuto conto che la custodia dei cani randagi rientra nella competenza delle amministrazioni comunali, si realizza quel nesso logico che permette di destinare quota parte delle risorse finanziarie provenienti dalle multe alla custodia dei cani randagi, intesi, questi ultimi, quali potenziali ostacoli alla sicurezza stradale. È quanto ha espresso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lazio.
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