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http://www.irpef.info/riaccertamento straordinario residui attivi e passivi dlgs 1182011 e d,lgs 126/20114
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riaccertamento straordinario residui attivi e passivi dlgs 1182011 e d,lgs 126/20114
Il colleggio dei revisori dei conti hanno inviato nota ai responsabili di servizio comunicando che:
- a partire dal 01/01/2015 gli enti locali adotterano i nuovi sistemi e primcipi della contabilità ai sensi del D.lgs 118/2011 e del D.lgs 126/2014 che prevedono l'applicazione di logiche, principi e regole completamente diverse dalle attuali;
-che condizione fondamentale per applicazione del nuovo sistema è la c.d. attività di riaccertamento straordinario dei residui che comporta la verifica puntuale e non sommaria delle ragioni del mantenimento di ciasun residuo alla lune della presenza di una obbligazione giuridica perfettamente formalizzata;
-che in assenza di tale condizionil residuo deve essere cancellato;
invitando
-a verificare i residui ed a rendicontare in modo dettagliato la presenza di ciascun residuo di competenza;
-eliminare di competenza che non presentino i requisiti previsti dalla normativa;
-documentare con atti giuridicamente rilevanti ed attinenti la verifica effettuata.
Considerato che già per gli anni precedenti la responsabile del servizio entrate tributarie ha provveduto a verificare puntualmente ciascun residuo (attingendo al portale "monitor Enti" per le partite affidate ad Equitalia stralciando i crediti divenuti inesigibili con "comunicazione di inesigibilità" e al software tributi per le partite la cui riscossione è affidata all'Ente) addivenendo ad un prospetto nel quale per ciascun capitolo e numero di accertamento (con puntuale descrizione del tributo, annualità e tipo di atto tributario-accertamenti, ingiuzioni, solleciti, preavvisi di fermo), era evidensiato l'importo a lordo di quote inesigibili, l'importo delle quote inesigibili, l'importo da riaccertare al netto delle quote inesigibili. Il prospetto è stato approvato, per i residui al 31/12/2013, con determina dirigenziale con le seguenti motivazioni:
Visti gli importi dei residui attivi rivenienti dal software per la gestione delle entrate tributarie relativamente alle partite per cui l’Ente effettua la riscossione diretta i cui importi sono stati movimentati durante l’anno 2013 dall’attività di front-office che a titolo meramente indicativo e non esaustivo sono determinate da istanze di riesame degli atti da parte dei contribuenti e/o di annullamento degli stessi in autotutela da parte dell’Ente;
Visti i residui attivi dei ruoli consegnati ad Equitalia Spa rivenienti dal portale www.gruppoequitalia.it;
Visti gli importi inesigibili (comunicazione di inesigibilità del___________, ___________, _________) rivenienti anch’essi dal portale www.gruppoequitalia.it i cui importi sono stati portati in deduzione degli importi da riaccertare come da prospetto
Visto Decreto Legge avente ad oggetto “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria DL convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 02/12/2005” e modificato dall’art. 1 comma 530 dalla legge 24/12/2012 n. 828 che stabilisce all’art. 3 comma 12 stabilisce” Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il 31 dicembre 2014” pertanto l’azienda Equitalia spa può continuare a porre in essere tutte le azioni utili, previste dalla normativa, per la riscossione di quanto ancora non riscosso;
Vista la legge 147/2013 del 27/12/2013 avente ad oggetto “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)” che al comma 610 stabilisce quanto segue ”al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»” che proroga pertanto ulteriormente al 31 dicembre 2014 l’abilitazione di Equitalia spa ad operare con riferimento alla riscossione delle entrate dei Comuni;
Dato atto che per gli importi evidenziati nell’allegato prospetto sia per quelli per i quali l’Ente effettua la riscossione diretta sia per quelli per cui la riscossione è affidata ad Equitalia spa i relativi crediti sono sorretti da validi titoli giuridici che giustificano il permanere del credito nel bilancio dell’Ente che sono gli avvisi di accertamento, emessi ai sensi e per gli effetti della Legge 296 del 27/12/06, le ingiunzioni fiscali emesse ai sensi e per gli effetti del titolo II del D.p.r. 29 settembre 1973 nr. 602 e ss. mm e i ruoli consegnati ad Equitalia spa per la riscossione;
Vi chiedo in che modo, rispetto la determinazione dei residui attivi e passivi fatti per gli anni passati, può essere elaborata e/o fatta verifica di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla luce della nuova normativa al fine di operare una "PERFETTA INDIVIDUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN LINEA CON QUANTO PREVISTO AGLI ARTICOLI 189 E 190 DEL d.LGS 267/2000- più volte lamentato dai revisori - ".
- a partire dal 01/01/2015 gli enti locali adotterano i nuovi sistemi e primcipi della contabilità ai sensi del D.lgs 118/2011 e del D.lgs 126/2014 che prevedono l'applicazione di logiche, principi e regole completamente diverse dalle attuali;
-che condizione fondamentale per applicazione del nuovo sistema è la c.d. attività di riaccertamento straordinario dei residui che comporta la verifica puntuale e non sommaria delle ragioni del mantenimento di ciasun residuo alla lune della presenza di una obbligazione giuridica perfettamente formalizzata;
-che in assenza di tale condizionil residuo deve essere cancellato;
invitando
-a verificare i residui ed a rendicontare in modo dettagliato la presenza di ciascun residuo di competenza;
-eliminare di competenza che non presentino i requisiti previsti dalla normativa;
-documentare con atti giuridicamente rilevanti ed attinenti la verifica effettuata.
Considerato che già per gli anni precedenti la responsabile del servizio entrate tributarie ha provveduto a verificare puntualmente ciascun residuo (attingendo al portale "monitor Enti" per le partite affidate ad Equitalia stralciando i crediti divenuti inesigibili con "comunicazione di inesigibilità" e al software tributi per le partite la cui riscossione è affidata all'Ente) addivenendo ad un prospetto nel quale per ciascun capitolo e numero di accertamento (con puntuale descrizione del tributo, annualità e tipo di atto tributario-accertamenti, ingiuzioni, solleciti, preavvisi di fermo), era evidensiato l'importo a lordo di quote inesigibili, l'importo delle quote inesigibili, l'importo da riaccertare al netto delle quote inesigibili. Il prospetto è stato approvato, per i residui al 31/12/2013, con determina dirigenziale con le seguenti motivazioni:
Visti gli importi dei residui attivi rivenienti dal software per la gestione delle entrate tributarie relativamente alle partite per cui l’Ente effettua la riscossione diretta i cui importi sono stati movimentati durante l’anno 2013 dall’attività di front-office che a titolo meramente indicativo e non esaustivo sono determinate da istanze di riesame degli atti da parte dei contribuenti e/o di annullamento degli stessi in autotutela da parte dell’Ente;
Visti i residui attivi dei ruoli consegnati ad Equitalia Spa rivenienti dal portale www.gruppoequitalia.it;
Visti gli importi inesigibili (comunicazione di inesigibilità del___________, ___________, _________) rivenienti anch’essi dal portale www.gruppoequitalia.it i cui importi sono stati portati in deduzione degli importi da riaccertare come da prospetto
Visto Decreto Legge avente ad oggetto “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria DL convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 02/12/2005” e modificato dall’art. 1 comma 530 dalla legge 24/12/2012 n. 828 che stabilisce all’art. 3 comma 12 stabilisce” Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il 31 dicembre 2014” pertanto l’azienda Equitalia spa può continuare a porre in essere tutte le azioni utili, previste dalla normativa, per la riscossione di quanto ancora non riscosso;
Vista la legge 147/2013 del 27/12/2013 avente ad oggetto “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)” che al comma 610 stabilisce quanto segue ”al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»” che proroga pertanto ulteriormente al 31 dicembre 2014 l’abilitazione di Equitalia spa ad operare con riferimento alla riscossione delle entrate dei Comuni;
Dato atto che per gli importi evidenziati nell’allegato prospetto sia per quelli per i quali l’Ente effettua la riscossione diretta sia per quelli per cui la riscossione è affidata ad Equitalia spa i relativi crediti sono sorretti da validi titoli giuridici che giustificano il permanere del credito nel bilancio dell’Ente che sono gli avvisi di accertamento, emessi ai sensi e per gli effetti della Legge 296 del 27/12/06, le ingiunzioni fiscali emesse ai sensi e per gli effetti del titolo II del D.p.r. 29 settembre 1973 nr. 602 e ss. mm e i ruoli consegnati ad Equitalia spa per la riscossione;
Vi chiedo in che modo, rispetto la determinazione dei residui attivi e passivi fatti per gli anni passati, può essere elaborata e/o fatta verifica di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla luce della nuova normativa al fine di operare una "PERFETTA INDIVIDUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN LINEA CON QUANTO PREVISTO AGLI ARTICOLI 189 E 190 DEL d.LGS 267/2000- più volte lamentato dai revisori - ".
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
re
beh mio pare che i revisori abbiano gia' detto tutto ben ripetendo quanto espresso dal Dlgs 118 , non resta che riaccertare entro i termini del rendiconto sia gli attivi che i passivi
Re: riaccertamento straordinario residui attivi e passivi dlgs 1182011 e d,lgs 126/20114
Grazie Dr. Gros, mi chiedevo in che modo, rispetto la determinazione dei residui attivi e passivi fatti per gli anni passati (modalità esplicitate nella recedente richiesta) , può essere elaborata e/o fatta verifica di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla luce della nuova normativa al fine di operare una "PERFETTA INDIVIDUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN LINEA CON QUANTO PREVISTO AGLI ARTICOLI 189 E 190 DEL d.LGS 267/2000- più volte lamentato dai revisori - ".
emanuelita- Messaggi : 152
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: riaccertamento straordinario residui attivi e passivi dlgs 1182011 e d,lgs 126/20114
Provo a dirti la mia....
Il riaccertamento dei residui fatto nel passato e fino ad oggi in sede di predisposizione del rendiconto era un'operazione con la quale si andavano a riaccertare , appunto, le ragioni di credito e di debito ecc. ecc. .In sostanza, con la "vecchia logica" il residuo passivo che corrisponde ad una reale obbligazione viene lasciato in bilancio anche se è già noto che , per una serie di ragioni, il pagamento avverrà nel 2016 ...
Quando fai il riaccertamento straordinario devi ragionare in questo modo...e cioè... quel residuo passivo lo sposti nel 2016 seguendo il criterio della esigibilità... come vedi la differenz aè sostanziale perché con il riaccertamento straordinario quel residuo passivo , mentre con il riaccertamento "ordinario" lo lasci lì dov'è, lo devi traslare all'anno in cui si prevede avverrà il relativo pagamento con conseguente creazione del nuovo strumento della contabilità armonizzata noto come fondo pl vincolato.
spero di averti dato la risposta giusta
Il riaccertamento dei residui fatto nel passato e fino ad oggi in sede di predisposizione del rendiconto era un'operazione con la quale si andavano a riaccertare , appunto, le ragioni di credito e di debito ecc. ecc. .In sostanza, con la "vecchia logica" il residuo passivo che corrisponde ad una reale obbligazione viene lasciato in bilancio anche se è già noto che , per una serie di ragioni, il pagamento avverrà nel 2016 ...
Quando fai il riaccertamento straordinario devi ragionare in questo modo...e cioè... quel residuo passivo lo sposti nel 2016 seguendo il criterio della esigibilità... come vedi la differenz aè sostanziale perché con il riaccertamento straordinario quel residuo passivo , mentre con il riaccertamento "ordinario" lo lasci lì dov'è, lo devi traslare all'anno in cui si prevede avverrà il relativo pagamento con conseguente creazione del nuovo strumento della contabilità armonizzata noto come fondo pl vincolato.
spero di averti dato la risposta giusta
luciano rusciano- Messaggi : 551
Data d'iscrizione : 31.01.12
Località : pozzuoli
Re: riaccertamento straordinario residui attivi e passivi dlgs 1182011 e d,lgs 126/20114
luciano rusciano ha scritto:Provo a dirti la mia....
Il riaccertamento dei residui fatto nel passato e fino ad oggi in sede di predisposizione del rendiconto era un'operazione con la quale si andavano a riaccertare , appunto, le ragioni di credito e di debito ecc. ecc. .In sostanza, con la "vecchia logica" il residuo passivo che corrisponde ad una reale obbligazione viene lasciato in bilancio anche se è già noto che , per una serie di ragioni, il pagamento avverrà nel 2016 ...
Quando fai il riaccertamento straordinario devi ragionare in questo modo...e cioè... quel residuo passivo lo sposti nel 2016 seguendo il criterio della esigibilità... come vedi la differenz aè sostanziale perché con il riaccertamento straordinario quel residuo passivo , mentre con il riaccertamento "ordinario" lo lasci lì dov'è, lo devi traslare all'anno in cui si prevede avverrà il relativo pagamento con conseguente creazione del nuovo strumento della contabilità armonizzata noto come fondo pl vincolato.
spero di averti dato la risposta giusta
una domanda: se io prevedo che quel residuo passivo lo si paghi nel 2015 ma poi non lo si fa che succede?
decima- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 06.04.12
Re: riaccertamento straordinario residui attivi e passivi dlgs 1182011 e d,lgs 126/20114
Scusa Paolo, per tenere il filo di tutte queste reimputazioni di impegni avremmo bisogno di un programma che ci consenta di fare cio e di tenere in memoria la varie movimentazioni.
Uso i tuoi stessi programmi , ti chiedo, visto che non ho ancora avuto modo di generare il 2015 ex 267 e convertirlo al 118, se tu hai potuto verificare quanto sopra?
Auguri e sempre Grazie.
Uso i tuoi stessi programmi , ti chiedo, visto che non ho ancora avuto modo di generare il 2015 ex 267 e convertirlo al 118, se tu hai potuto verificare quanto sopra?
Auguri e sempre Grazie.
kicerog- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 16.03.11
Località : lazio
Re: riaccertamento straordinario residui attivi e passivi dlgs 1182011 e d,lgs 126/20114
Non avevo dubbi, sono 27 interrotti anni che apprezzo la serieta e competenza della Ditta.
Il tuo avallo pero mi lascia ancora piu tranquillo.
Di nuovo i miei Auguri.
Grazie
Il tuo avallo pero mi lascia ancora piu tranquillo.
Di nuovo i miei Auguri.
Grazie
kicerog- Messaggi : 257
Data d'iscrizione : 16.03.11
Località : lazio
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