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Addizionale Irpef a scaglioni- Il Ministero Economia
Il Ministero dell'Economia, rispondendo ad un Comune che chiedeva chiarimenti in merito all'applicazione dell'addizionale dopo le modifiche introdotte con l'articolo 1, comma 11 del decreto legge 138/2011, precisa che se il Comune delibera aliquote di addizionale Irpef per fasce di reddito queste dovranno essere applicate in modo progressivo.
Sempre secondo il Ministero, l'applicazione deve avvenire utilizzando solo gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini Irpef, "secondo il principio della progressività dell'imposta vigente nel nostro ordinamento tributario, con l'esclusione dell'applicazione di una sola aliquota corrispondente a quella stabilita in virtù dell'ammontare del reddito complessivo, ma invece con applicazione di un'aliquota via via progressiva che, con il crescere del reddito, passi gradualmente da quella minore a quella maggiore".
I comuni, comunque, possono continuare a stabilire un'unica aliquota unica.
Ricordiamo che l'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360/98 stabilisce che l'addizionale comunale va determinata applicandola al reddito complessivo e ciò dovrebbe escludere l'applicazione progressiva. Gli stessi problemi si pongono anche per l'addizionale Irpef regionale, la cui normativa (articolo 50 del Dlgs 446/97) è identica a quella comunale ma non è stata interessata dalle modifiche del Decreto Legge 138/2011.
Restiamo in attesa di un chiarimento da parte del Ministero dell'Economia
Fonte:Almacentroservizi
Sempre secondo il Ministero, l'applicazione deve avvenire utilizzando solo gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini Irpef, "secondo il principio della progressività dell'imposta vigente nel nostro ordinamento tributario, con l'esclusione dell'applicazione di una sola aliquota corrispondente a quella stabilita in virtù dell'ammontare del reddito complessivo, ma invece con applicazione di un'aliquota via via progressiva che, con il crescere del reddito, passi gradualmente da quella minore a quella maggiore".
I comuni, comunque, possono continuare a stabilire un'unica aliquota unica.
Ricordiamo che l'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360/98 stabilisce che l'addizionale comunale va determinata applicandola al reddito complessivo e ciò dovrebbe escludere l'applicazione progressiva. Gli stessi problemi si pongono anche per l'addizionale Irpef regionale, la cui normativa (articolo 50 del Dlgs 446/97) è identica a quella comunale ma non è stata interessata dalle modifiche del Decreto Legge 138/2011.
Restiamo in attesa di un chiarimento da parte del Ministero dell'Economia
Fonte:Almacentroservizi
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